Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti Ambiente e gli incentivi di cui ai Conti Energia successivi al II.
Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE dallo studio legale Watson Farley & Williams (“WFW”), in rappresentanza di 15 società operanti nel campo del fotovoltaico, membri dell’Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili (A.C.E.P.E.R.), in merito alla cumulabilità tra la legge c.d. Tremonti Ambiente (agevolazione fiscale di cui all’art. 6 della Legge n.388/2000) e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.
In accoglimento delle doglianze proposte, il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017(e successiva comunicazione di proroga), mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, in forza della Tremonti Ambiente, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.
La comunicazione del GSE del 22 novembre 2017: il divieto di cumulo tra Tremonti Ambiente e gli incentivi di cui ai Conti Energia successivi al II
La comunicazione ha avuto un impatto dirompente sugli operatori del fotovoltaico, essendo numerosissimi quelli che, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni di cui all’articolo 19 del V Conto Energia (DM 5 luglio 2012), hanno fruito, e tutt’ora continuano a fruire, del beneficio fiscale di cui alla Tremonti Ambiente.Nel dar seguito alla suddetta comunicazione, in data 14 novembre 2018, a ridosso dell’originaria scadenza, il GSE prorogava il termine entro cui manifestare la volontà di rinunciare alla Tremonti Ambiente in favore degli incentivi GSE dal 22 novembre 2018 al 31 dicembre 2019 adducendo, quale motivazione, tra le altre, le difficoltà operative riscontrate dai Soggetti Responsabili nel procedere alla restituzione degli importi connessi alla rinuncia alla Tremonti Ambiente, in attesa, altresì, di un’eventuale evoluzione dello scenario di riferimento (tutt’altro che pacifico).
La vicenda prende le mosse dalla comunicazione del GSE datata 22 novembre 2017, mediante cui veniva stabilito che “[…] la detassazione di cui alla Tremonti Ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo […] si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali”
Nel dar seguito alla suddetta comunicazione, in data 14 novembre 2018, a ridosso dell’originaria scadenza, il GSE prorogava il termine entro cui manifestare la volontà di rinunciare alla Tremonti Ambiente in favore degli incentivi GSE dal 22 novembre 2018 al 31 dicembre 2019 adducendo, quale motivazione, tra le altre, le difficoltà operative riscontrate dai Soggetti Responsabili nel procedere alla restituzione degli importi connessi alla rinuncia alla Tremonti Ambiente, in attesa, altresì, di un’eventuale evoluzione dello scenario di riferimento (tutt’altro che pacifico).
La comunicazione ha avuto un impatto dirompente sugli operatori del fotovoltaico, essendo numerosissimi quelli che, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni di cui all’articolo 19 del V Conto Energia (DM 5 luglio 2012), hanno fruito, e tutt’ora continuano a fruire, del beneficio fiscale di cui alla Tremonti Ambiente.
A sostegno della propria tesi, il GSE, pur ritenendo ammissibile la possibilità di cumulo della Tremonti Ambiente con gli incentivi spettanti ai sensi del I e del II Conto Energia (rispettivamente, DM 28 luglio 2005 e DM 19 febbraio 2007) – nei limiti del 20% del costo dell’investimento – in forza delle relative espresse disposizioni in tema di cumulabilità e secondo il richiamo di cui all’art. 19 del V Conto Energia, aveva chiarito che la detassazione di cui alla Tremonti Ambiente non era cumulabile con gli incentivi spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia (rispettivamente, DM 6 agosto 2010, il DM 5 maggio 2011 e il DM 5 luglio 2012) in quanto, il chiarimento fornito dall’art. 19 del V Conto Energia, imporrebbe la possibilità di cumulo solo se espressamente prevista. Ebbene, a detta del GSE: (i) con riferimento al III Conto Energia: l’articolo 5 del rispettivo decreto – che stabilisce le condizioni di cumulabilità degli incentivi con altri contributi pubblici – nell’elencare in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non include la Tremonti Ambiente, inoltre la specifica agevolazione non è oggetto della deroga di cui al comma 4 che, in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima della data di entrata in vigore dello stesso DM) fa salve le condizioni di cumulabilità già previste dal II Conto Energia; (ii) con riferimento al IV e al V Conto Energia: con ragionamento analogo a quello sopra riferito, la possibilità di cumulo tra la Tremonti Ambiente e gli incentivi previsti nei rispettivi decreti ministeriali sarebbe preclusa dal momento che l’art. 5 di entrambi i precitati DD.MM., nell’elencare in modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo con gli incentivi, non include tra questi la Tremonti Ambiente.
Il ricorso proposto dallo studio legale WFW e la sentenza del TAR Lazio
L’interpretazione fornita da GSE è apparsa sin da subito non condivisibile. Da qui la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al TAR Lazio.
Le articolate doglianze sono state accolte dal TAR Lazio, che, con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, ha annullato la comunicazione del GSE del 22 novembre 2017, nonché la successiva comunicazione di proroga del 14 novembre 2018.Col ricorso veniva rappresentato come l’interpretazione del GSE si ponesse in violazione della disciplina del cumulo degli incentivi pubblici chiaramente desumibile dai Conti Energia, risultando in aperto contrasto con l’art. 5, co. 4, del III Conto Energia, così come anche richiamato dal IV Conto Energia (artt. 5 co. 1) e dal V Conto Energia (art. 12, co. 1), nonché con l’art. 19 co. 1 del V Conto Energia.
Il TAR Lazio, nel riconoscere la portata lesiva da attribuire (a differenza di quanto eccepito dal GSE) alle citate comunicazioni, ha chiarito che il quadro normativo di riferimento depone nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento anche in relazione ai Conti Energia successivi al II, non risultando condivisibile la lettura a esso data dal GSE, ciò anche in ragione dell’inclusione della Tremonti Ambiente tra gli “incentivi pubblici” richiamati dai Conti Energia.
Effetti della sentenza
La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, con ultima scadenza al 31 dicembre 2019 – termine, dunque, venuto meno – il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni ermeneutiche fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.