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Imposta di registro al 15% per la costituzione del diritto di superficie6 July 2023

"L’atto di costituzione del diritto di superficie su di un terreno agricolo è soggetto ad imposta di registro del 15%."

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 365 del 3 luglio 2023 ha confermato il proprio orientamento secondo cui l’atto di costituzione del diritto di superficie su di un terreno agricolo è soggetto ad imposta di registro del 15%.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’imposta di registro sia regolato dall’articolo 1, terzo periodo, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986 nella misura in cui il diritto di superficie interessi un terreno a destinazione agricola. Infatti, la norma prevede che “se il trasferimento ha ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale” allora la registrazione del relativo atto sia soggetta ad imposta con aliquota del 15%.

In tal senso, l’interpretazione (evidentemente estensiva) della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate equipara di fatto la costituzione di un diritto reale di godimento ad una fattispecie di trasferimento.

Tale impostazione era già stata smentita in precedenza dalla Corte di Cassazione, in un primo momento con riguardo agli atti di costituzione di servitù prediali e successivamente anche con riferimento specifico agli atti costitutivi del diritto di superficie (ordinanza n. 3461 del 2021).

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"La recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta quindi un passo indietro che rischia di generare profili di incertezza per gli operatori del settore fotovoltaico."

In particolare, seguendo una interpretazione piuttosto letterale del testo normativo, la Corte Suprema ritiene che gli atti costitutivi di un diritto reale di godimento non comportino alcun “trasferimento” di proprietà e debbano essere pertanto soggetti ad imposta di registro del 9% secondo l’articolo 1, primo periodo, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986 quali “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Peraltro, la stessa Amministrazione Finanziaria, recependo l’indirizzo assunto dai giudici di legittimità in diverse pronunce con riferimento alla costituzione del diritto di servitù su terreni agricoli, ha superato le indicazioni contenute nella precedente prassi amministrativa riconoscendo l’applicazione dell’imposta di registro al 9% (risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021).

La recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta quindi un passo indietro che rischia di generare profili di incertezza per gli operatori del settore fotovoltaico, che avevano ormai assimilato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo è ricompresa tra gli atti soggetti ad imposta di registro con aliquota del 9% (anziché del 15%)

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