< Back to insights hub

Article

Decreto Aree Idonee: novità e aspetti critici12 July 2024

Panoramica generale

È entrato definitivamente in vigore in data 3 luglio 2024 il DM 21 giugno 2024, il c.d. “Decreto Aree Idonee”, elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, il “Mase”), di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (“MASAF”).

Il testo ministeriale (di seguito “Decreto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 e recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, da un lato vuole individuare la ripartizione fra Regioni e Provincie autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, mentre, dall’altro, mira a stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suindicati obiettivi.

"Il Decreto Aree Idonee mira a stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili."

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto, le Regioni procedono ad individuare le seguenti aree:

a)  superfici e aree idonee: aree per le quali è previsto un iter accelerato nonché agevolato per favorire la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e relative infrastrutture in linea con le disposizioni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 (i.e., Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee);
b)  superfici e aree non idonee: aree e siti aventi caratteristiche incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal par. 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 10 settembre 2010 (come successivamente integrate e modificate);
c)  superfici e aree ordinarie: superfici e aree – diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) – nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al d.lgs. n. 28/2011 (come successivamente integrato e modificato);
d)  aree di cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

Ripartizione della potenza tra Regioni e Provincie autonome

L’articolo 2 del Decreto individua per ciascuna Regione e Provincia autonoma, mediante apposita tabella, la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.

Il calcolo del raggiungimento degli obiettivi prefissati tiene in conto i seguenti fattori:

a)  la potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
b)  la potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma; e
c)  il 100% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o Provincia autonoma, fatto salvo il caso in cui la connessione alla rete elettrica è realizzata in Regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste (cfr. art. 2, comma 4 del Decreto).

Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più Regioni o Province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più Regioni ovvero Province autonome, la ripartizione delle relative potenze è definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti.

Modalità di conseguimento degli obiettivi

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (il “Termine ultimo”), le Regioni individuano ai sensi dell’art. 20, comma 4 del d.lgs. 199/2021, con propria legge, le aree di cui al Decreto, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del medesimo Decreto.

Per quanto concerne le Province autonome, le medesime provvederanno agli adempimenti di cui sopra ai sensi del relativo statuto speciale e norme di attuazione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Decreto, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le Regioni e le Province autonome potranno concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili, restando inteso che il summenzionato trasferimento statistico non potrà pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo della medesima Regione ovvero Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

Monitoraggio e verifica circa il raggiungimento degli obiettivi

Ai sensi dell’art. 4 del testo ministeriale, il Mase provvederà, con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. Nello specifico, il Mase:

(i)  decorsi 90 giorni dal Termine Ultimo, verificherà l’adozione delle leggi e dei provvedimenti previsti; e
(ii) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, provvederà alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente.

L’esito delle verifiche di cui al punto (i) che precede sarà comunicato tempestivamente alle Regioni e Province autonome, nonché al MASAF, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Osservatorio di cui all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 78/2012 (l’“Osservatorio”).

Similmente, l’esito delle verifiche di cui al punto (ii) che precede sarà comunicato entro il 30 settembre di ogni anno – a far tempo dalla data di entrata in vigore del Decreto – mediante trasmissione di copia degli accordi e delle intese conclusi e dei valori delle quote di potenza ripartite e della potenza effettivamente trasferita.

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno trasferiti sulla piattaforma informatica GSE (ex art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 199/2021), la quale dovrà essere operativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

Annualmente l’Osservatorio analizzerà i rapporti di monitoraggio circa il grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive.

Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

Decorso infruttuosamente il termine per l’adozione delle leggi regionali e dei necessari provvedimenti di cui al Decreto, il Mase proporrà al Presidente del Consiglio dei ministri taluni schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall’Osservatorio, in caso di scostamento negativo dagli obiettivi di cui al Decreto, il Mase inviterà la Regione o Provincia autonoma interessata a presentare entro 30 giorni eventuali osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all’operato della Regione o Provincia autonoma stessa.

Decorsi 60 giorni dalla suindicata richiesta di osservazioni, il Mase, in caso di accertata inerzia della Regione o Provincia autonoma, informerà il Presidente del Consiglio dei ministri affinché si sia assegnato all’ente interessato un termine, non inferiore a 6 mesi, per l’adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, il Mase adotterà le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee

Per l’individuazione delle aree idonee le Regioni dovranno tener conto:

a)  della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
b)  della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; e
c)  della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 d.lgs. n.199/2021 vigente alla data di entrata in vigore del Decreto.

Resta inteso che saranno considerate non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Inoltre, le Regioni potranno individuare come non idonee le superfici e le aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vale inoltre la pena sottolineare come le Regioni potranno comunque stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.

Salvo quanto precede, nei procedimenti autorizzativi, resta ferma la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi circa i soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali.

Disciplina conseguente all’individuazione delle aree idonee

Qualora una Regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni agli enti locali, la medesima sarà a vigilare affinché questi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal Decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

< Back to insights hub

< Back to insights hub