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Impatto del Decreto “Correttivo” sulla finanza di progetto: criticità e vantaggi del nuovo assetto normativo18 March 2025

L’entrata in vigore del Decreto “Correttivo”

Il recente “Decreto Correttivo” – Decreto Legislativo n. 209/2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato contestualmente in vigore il 31 dicembre 2024, ha provveduto ad integrare e modificare in maniera sostanziale il Codice dei contratti pubblici vigente dal marzo 2023.

Tra i numerosi istituti giuridici sottoposti a revisione, il Decreto correttivo ha apportato significative modificazioni anche alla disciplina relativa alla finanza di progetto, attraverso una riformulazione delle disposizioni di cui all’art. 193, sotto diversi profili.

"Sono state introdotte delle semplificazioni a livello documentale per evitare oneri eccessivi in capo agli operatori economici."

In particolare, è stata prevista la possibilità per il promotore di presentare all’ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, al fine di richiedere informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Sono state, poi, introdotte delle semplificazioni a livello documentale per evitare oneri eccessivi in capo agli operatori economici e agevolare questi ultimi nella presentazione delle proposte, prevedendo un progetto di fattibilità “a contenuto ridotto”. Infine, è stato stabilito che la proposta debba contenere l’indicazione dei requisiti del promotore già in fase iniziale. Tuttavia, il cambiamento più evidente riguarda le fasi successive alla presentazione della proposta, rispetto alle quali il legislatore ha voluto garantire un nuovo segmento procedimentale per garantire maggior trasparenza, pubblicità e concorrenza fra imprese.

La nuova fase procedimentale

La norma prevede, infatti, che dopo aver verificato l’interesse pubblico della proposta presentata dal promotore, l’ente concedente dia notizia della presentazione della stessa sul proprio sito istituzionale e provveda ad indicare un termine per la presentazione di proposte da parte di altri operatori economici relative al medesimo intervento. Decorso il termine, l’ente concedente individua in forma comparativa una o più proposte, tra quelle presentate, da sottoporre alla successiva “procedura di valutazione”, finalizzata a selezionare la proposta più idonea da mettere a base di gara.

Se al termine della procedura ad evidenza pubblica il promotore o il proponente (in altre parole, il soggetto la cui proposta è stata selezionata dall’ente concedente al termine della procedura di valutazione) non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Una “nuova” finanza di progetto

Sotto un primo profilo, si riscontrano indubbi elementi vantaggiosi nelle modifiche appena descritte. Sembra, infatti, incoraggiante la tendenza delle nuove disposizioni ad allinearsi con i principi cardine della contrattualistica pubblica, quali, in particolare:

  • il principio di accesso al mercato e di massima partecipazione alle procedure pubblicistiche;
  • il principio del risultato, al quale concorrono una serie di fattori-chiave, come la concorrenza tra imprese nella fase di finalizzazione e miglioramento tecnico della proposta iniziale avanzata dal promotore.

Altro elemento che si pone in un’ottica di favore per gli operatori economici è certamente l’introduzione delle semplificazioni a livello documentale – cui sopra si accennava – consistenti nella possibilità di presentare in sede di proposta un progetto di fattibilità a contenuto ridotto rispetto a quello più articolato richiesto in precedenza (con tutto ciò che ne conseguiva in termini di costi e di tempistica di preparazione).

D’altra parte, non possono non notarsi anche alcuni elementi di possibile criticità insiti nel nuovo assetto normativo, specie per quanto attiene alla posizione dei promotori.

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"Il nuovo quadro normativo promuove l'accesso al mercato e la concorrenza tra le imprese."

Questi ultimi dovranno adempiere ad oneri maggiori in fase di proposta – dimostrando sin dal principio di possedere i requisiti ad hoc richiesti dalla legge – e godranno di una tutela ridotta in fase procedimentale, sotto due fondamentali aspetti: non avranno certezza che la propria proposta verrà effettivamente messa a base di gara dall’ente concedente (potendo invece quest’ultimo selezionarne un’altra proveniente da diverso operatore economico proponente); e di conseguenza, non potranno contare, come in precedenza, sulla tutela derivante dal diritto di prelazione, dal momento che quest’ultimo potrà essere esercitato solamente dal soggetto la cui proposta venga messa a base di gara.

A fronte di ciò, è inevitabile domandarsi se le nuove disposizioni, pur nell’apprezzabile tentativo di rispondere agli obiettivi di “razionalizzazione” e di “semplificazione” indicati nella delega, non rischino tuttavia di scoraggiare la partecipazione delle imprese alle procedure di project financing.

Dubbia utilità della finanza di progetto a iniziativa pubblica

Si rileva, infine, anche qualche dubbio in merito alla reintroduzione del project financing a iniziativa pubblica: si ricorda, infatti, che tale istituto era stato abrogato appena un anno fa in quanto ritenuto una duplicazione rispetto all’istituto della concessione. Anche sotto questo profilo, dunque, sarà opportuno svolgere nel prossimo futuro maggiori valutazioni per valutare la concreta utilità di tale figura normativa, a fronte dell’utilizzo che ne faranno le Amministrazioni e le imprese private.

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