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"Con due decreti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) estende i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime opzionale della Tonnage Tax."
In particolare, il primo decreto (DM n. 299 del 21 novembre 2023) prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 14 gennaio 2024), il regime di Tonnage Tax si applichi ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzino navi adibite in via esclusiva a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Affinché operi tale estensione, il decreto richiede il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1 co. 5 e 3 del DL 457/97, dell’art. 317 del RD 327/42 e dell’art. 426 del DPR 15.2.52 n. 328.
I soggetti in possesso di tali requisiti devono richiedere al MIT l’annotazione delle navi nell’elenco di cui art. 6-ter co. 2 del DL 457/97 tenuto presso il ministero.
Le autorità marittime locali dovranno verificare il rispetto dei requisiti e l’effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all’arrivo e alla partenza delle navi. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell’annotazione comporta la cancellazione dal predetto elenco e l’impossibilità di fruire dell’agevolazione fiscale.
Con il secondo decreto (DM n. 302 del 22 novembre 2023) il MIT individua, ai sensi dell’art. 6-quinquies, co. 3, del DL n.457 del 30 dicembre 1997, un elenco di attività accessorie al trasporto marittimo cui è possibile applicare il regime di Tonnage Tax, a condizione che i relativi ricavi non superino il 50% del totale dei ricavi generati dall’utilizzo della nave e previa distinta annotazione contabile. In particolare, tale elenco contempla le seguenti attività:
"Le autorità marittime locali dovranno verificare il rispetto dei requisiti e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi."
a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d’azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l’intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo;
b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l’esercizio di attività ammissibili;
c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;
e) l’imbarco e sbarco passeggeri;
f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all’interno dell’area portuale;
g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
h) la fornitura e messa a disposizione di container; e
i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.
Inoltre, il decreto regola anche le modalità di acquisizione dei servizi a terra (es. escursioni locali o trasporto parziale su strada inclusi nel pacchetto di servizi) da parti correlate, prevedendo che queste avvengano a prezzo di mercato.
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