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DL 17/2022: OSSERVAZIONI E NOVITÀ IN TEMA DI RINNOVABILI6 May 2022

Il 28 aprile 2022, sulla Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la Legge 34/2022, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge del 1 marzo 2022 n. 17 (“DL 17/2022”, c.d. “Decreto Energia”) recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Di seguito, in pillole, le novità introdotte dal Decreto Energia, in vigore dal 29 aprile 2022 come modificato in sede di conversione, con focus sul settore del fotovoltaico e dell’eolico.

I. Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

Estensione della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) ex D.Lgs 28/2011:
  • Possono essere autorizzati mediante PAS (art. 6, comma 9-bis D.Lgs 28/2011):

a) Gli impianti fotovoltaici fino a 20 MW e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali sia stato dichiarato l’avvenuto completamento delle attività di recupero o ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio in conformità alle norme regionali.
Dunque, è stato chiarito che in tale ipotesi la PAS si applica anche alle opere di connessione e non solo in caso di media tensione, ma anche di alta tensione.

b) Gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW da localizzarsi in aree dichiarate idonee:

(a) ai sensi dell’Articolo 20 del D.Lgs 199/2021 (c.d. Decreto Red II);
(b)dalle Regioni;
(c)ai sensi di legge.

c) Gli impianti agro-voltaici, i.e. fotovoltaici a terra in area agricola della tipologia ammessa agli incentivi (ossia che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi), che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, commerciale and artigianale.

Incremento a 20 MW della soglia di esclusione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening) per gli impianti che ricadano nelle tipologie sopra elencate a condizione che:  

Il proponente alleghi un’autodichiarazione attestante l’assenza di vincoli paesaggistici, culturali, ambientali, idrogeologici e naturalistici sull’area di impianto.
Dunque: (i) la presenza di vincoli sull’area interessata dalle opere di connessione non rileva; (ii) in caso di vincoli paesaggistici, culturali e naturalistici sull’area interessata dall’impianto sarà necessario procedere a screening VIA ed eventuale VIA; tuttavia, ove l’area in questione fosse considerata idonea in base ad una disposizione di legge, i pareri sul vincolo paesaggistico saranno obbligatori, ma non vincolanti.

PAS per gli impianti fotovoltaici flottanti:
  • La PAS trova applicazione per l’attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.
  • Sono fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
  • Eccezione prevista: per impianti installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno di aree di notevole interesse pubblico, protette o di siti della rete Natura 2000.
  • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione: saranno stabiliti i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti fotovoltaici flottanti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Estensione della DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) ex D.Lgs 28/2011:
  • Possono essere autorizzati mediante DILA:

a) Gli interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata (fatto salvo le verifiche archeologiche se non precedentemente condotte).

b) Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiori ad 1 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili connesse, situati:

(i) in aree idonee, non sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali e
(ii) al di fuori delle zone A (i.e. aree urbane di rilievo storico, artistico, di particolare pregio ambientale), e
(iii) per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Estensione della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) ex D.Lgs 28/2011:
  • Possono essere autorizzati mediante CIL (art. 7-bis, comma 5 del D.Lgs 28/2011):

a) L’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (i.e. aree urbane di rilievo storico, artistico, di particolare pregio ambientale), di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

b) la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, e

c) gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti.

Nei casi sopramenzionati, non sono necessari ulteriori permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli paesaggistici, ad eccezione di impianti installati in aree o immobili di notevole interesse pubblico, per cui oltre alla CIL sarà necessario presentare necessario nulla osta, salvo il caso di installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, o in caso di coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Novità per gli impianti eolici:
  • Nuova definizione di “sito dell’impianto eolico” che si intende:

a) Nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20% della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) Nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20%; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.

  • Nuova definizione di “altezza massima degli aerogeneratori”:

Per altezza massima dei nuovi aerogeneratori(h2) raggiungibile dall’estremità delle pale, si intende il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1).

Tali modifiche rilevano ai fini dell’applicazione della CIL agli interventi da realizzare sui    progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito.

II. Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale

In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza. Tali impianti, possono essere eventualmente installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

III. Ulteriori novità per gli impianti fotovoltaici in area agricola

Impianti agrivoltaici (idonei ai fini incentivi)
  • Accesso agli incentivi/Sistemi di monitoraggio

In base alle nuove disposizioni normative, l’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), in collaborazione con il Gse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
È stato invece eliminato il vincolo di un rapporto fra superficie dell’impianto e la superficie agricola aziendale.

  • Divieto di nuove installazioni

Le particelle su cui insistono gli impianti agrivoltaici, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al D.Lgs 28/2011.

Impianti solari flottanti

Il divieto di accesso agli incentivi ai sensi del D.Lgs 28/2011 imposto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non si applica agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

IV. Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

Aree idonee

Nel modificare l’art. 20 del D.Lgs 199/2021 (c.d. Decreto Red II), recante la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, il Decreto Energia ha disposto quanto segue:

  • Nell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, sono da privilegiare, oltre agli edifici e ai parcheggi, anche le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
  • Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, sono considerate aree idonee ai fini dell’ installazione di impianti a fonti rinnovabili:
    • i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni dell’area occupata nei limiti consentiti (perimetro di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere) sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico;
    • le aree dei siti oggetto di bonifica individuate dal Codice dell’Ambiente;
    • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
    • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie;
    • esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli dei beni culturali:
      1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.
Procedimenti autorizzativi in aree idonee

Viene specificato che l’Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi  nei procedimenti relativi all’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Tale disposizione, su richiesta del proponente, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia.

Regime autorizzativo aree idonee

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9 -bis, 6 -bis (DILA) e 7 -bis, comma 5, del D.Lgs 28/2011 (come sopra illustrati), nelle aree idonee, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la DILA;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la PAS;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di Autorizzazione Unica.
Tale disposizione, su richiesta del proponente, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia. Inoltre, la procedura autorizzativa sopra descritta, si applica altresì, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione.

V. Semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offhore

Stante le disposizioni introdotte dal Decreto Energia, come convertito:

a) Per gli impianti off-shore – incluse le opere per la connessione alla rete – l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito di procedimento unico, comprensivo del rilascio della concessione d’uso del demanio marittimo.

b) Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con procedimento unico.

VI. AUTOCONSUMO

In virtù del Decreto Energia, un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile potrà produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, in particolare, con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:

a) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo a determinate condizioni;

b) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

VII. GSE/PPA

In base al Decreto Energia, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno 3 anni.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia, il Ministro della transizione ecologica, con uno o più decreti, stabilisce, in particolare:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE;

b) le modalità di cessione;

c) le modalità con le quali il GSE cede l’energia, con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna.