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Decreto FER 2: focus su incentivi per impianti eolici offshore13 August 2024

Il 14 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il nuovo “Decreto FER 2” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entrato in vigore il 13 agosto 2024 (“FER2”). Il FER2 intende sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con elevati costi di generazione, tra cui gli impianti eolici offshore, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

In particolare, il FER 2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere agli incentivi non solo gli impianti eolici offshore, ma anche gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Di seguito proponiamo una sintesi di tali modalità e condizioni, con particolare focus sugli impianti eolici offshore, i quali sono presi in considerazione secondo le configurazioni “floating” (ossia galleggianti) e offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche.

"Per i progetti di impianti di potenza superiore ai 10 MW, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento dell’iter autorizzativo unico."

Procedure di accesso agli incentivi

Procedure pubbliche

L’accesso agli incentivi per gli impianti eolici offshore è riservato esclusivamente alle nuove costruzioni, indipendentemente dalla loro potenza. Tali incentivi sono concessi attraverso la partecipazione telematica alle procedure pubbliche competitive di TIPO E-1, bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) nel periodo 2024-2028. Durante questo quinquennio, per gli impianti eolici offshore è disponibile un contingente di potenza pari a 3.800 MW.

Riduzione percentuale tariffa base

I soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%.

Date di svolgimento

Le date di svolgimento delle procedure competitive saranno indicate dalle regole operative che saranno approvate, su proposta del GSE, dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del FER 2, garantendo almeno 3 procedure sull’intero periodo (i.e. 2024-2028) per le procedure di TIPO E-1.

Determinazione ed erogazione delle tariffe incentivanti

Tariffe base e vita utile convenzionale degli impianti

La tariffa di riferimento, stabilita come base d’asta nelle procedure competitive del 2024 per gli impianti eolici offshore, è fissata a 185 €/MWh. Questo valore è valido per l’intero periodo di diritto ai meccanismi incentivanti e corrisponde alla vita media utile convenzionale di tali impianti, che ammonta a 25 anni, al netto di eventuali fermi derivati da forza maggiore o per interventi di ammodernamento o potenziamento non incentivati.

Per gli anni successivi, le tariffe subiranno una riduzione annuale del 3%, ad eccezione degli impianti di potenza fino a 300 kW (per tali impianti tale riduzione si applica dal 2026).

Modalità di erogazione

Il GSE provvede ad erogare gli incentivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW: salvo richiesta di applicare il regime di cui alla successiva lettera b), il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva;
b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW: l’energia elettrica prodotta rimane nella disponibilità del produttore il quale, a sua volta, provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica e:

1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio alla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Sospensione dell’erogazione degli incentivi

L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e per l’accesso agli incentivi.

Requisiti di accesso

La partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto di specifici requisiti, ossia:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (o, in sostituzione, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale);
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali (come indicati nell’Allegato 2 del FER 2);
d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi per impianti eolici offshore: impianti eolici floating (ossia impianti realizzati su piattaforme galleggianti ancorate al fondale tramite sistemi di cavi, senza ricorso a fondazioni fisse), ovvero, impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche.

Accesso agli incentivi NON consentito:
  • alle imprese in difficoltà (definizione di cui alla Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà);
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione (ex Artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023);
  • alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  • ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione (ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011);
  • agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria della procedura competitiva.

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi e comunicazione di entrata in esercizio degli impianti 

Termine di entrata in esercizio

In base al FER2, la “data di entrata in esercizio di un impianto” è definita come la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (GAUDÌ). A tale riguardo, il termine di entrata in esercizio previsto per gli impianti eolici offshore di nuova costruzione è pari a 60 mesi dalla data di posizionamento utile nelle relative graduatorie, al netto dei tempi di “fermo” nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

Decurtazioni della tariffa spettante

La tariffa spettante viene decurtata:

  • dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio, nel limite massimo di 9 mesi, spirati i quali il GSE dichiarerà la decadenza dagli incentivi;
  • del 20% della tariffa di riferimento vigente, nel caso in cui l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, salvo il caso in cui, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento;
  • per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto ed il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva di entrata in esercizio, nel caso in cui la stessa non sia stata dichiarata entro i 30 giorni successivi all’avvio dell’esercizio.
Entrata in esercizio commerciale

Successivamente all’entrata in esercizio, il richiedente ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi e modalità indicati nelle regole operative, al termine della quale viene comunicata al GSE la data in entrata in esercizio commerciale, da cui decorre il periodo di incentivazione.

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"Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con possono partecipare alle procedure di cui al FER 2 solo a determinate condizioni."

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi

Criteri di selezione e formazione della graduatoria

Il GSE effettua una doppia verifica della documentazione inviata ai fini della partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi:

a) prima della chiusura della procedura: il GSE verifica la completezza dell’istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante;

b) successivamente alla chiusura della procedura: il GSE esamina la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, il GSE conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.

La graduatoria è formata in esito ad ogni procedura, nei limiti dei contingenti disponibili tenendo conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.

Superamento del contingente messo a disposizione

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’Art. 20 e 23 del D.Lgs. 199/2021 (“RED II”). In particolare, il comma 3 dell’articolo 23 del RED II prevede che sono considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e l’area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, nonché i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza istallata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta;
b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Valutazione accelerata per progetti di grandi dimensioni
  • Per i progetti di impianti di potenza superiore ai 10 MW, su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento dell’iter autorizzativo unico di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 28 del 2011;
  • entro 30 giorni dalla data del rilascio del titolo autorizzativo, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi;
  • gli impianti così accreditati, sono tenuti ad inviare al GSE esclusivamente l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un’analisi efficiente dei progetti.

Ulteriori previsioni

Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi del FER 2 sono cumulabili, esclusivamente, con i seguenti meccanismi di aiuto:

a) Esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In tali casi, la tariffa spettante è rimodulata secondi le modalità previste nel FER 2.

Monitoraggio

Il GSE è chiamato a svolgere un’attività di monitoraggio. Qualora gli incentivi del FER 2 non risultino più necessari o siano insufficienti a garantire una concorrenza effettiva e l’efficacia delle procedure di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie, il MASE può, con decreto:

a) adeguare i contingenti complessivamente disponibili anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative e i valori della tariffa di riferimento anche attraverso l’aggiornamento della stessa ai fenomeni inflattivi che intervengono tra la data di entrata in vigore del FER2 e la data di pubblicazione dei singoli bandi;
b) adeguare i valori della tariffa spettante prevedendo l’aggiornamento esplicito di tale tariffa ai fenomeni inflattivi, in particolare nel caso in cui l’inflazione dovesse essere diversa dal 2% atteso, che intervengono tra la data di pubblicazione dei singoli bandi e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto.

Regole Operative

Le Regole Operative, che dovranno essere approvate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del FER 2, disciplineranno:

a) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi;
b) il calendario delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
c) gli schemi di avviso pubblicoin conformità al principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH);
d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
e) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
g) le tempistiche e le modalità di acquisizione delle misure elettriche e dell’erogazione degli incentivi spettanti;
h) le modalità delle verifiche e dei controlli;
i) le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del FER 2, la soglia di potenza per l’accesso alla procedura accelerata dallo stesso prevista può essere ridotta;
j) gli oneri istruttori e gestionali;
k) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all’Art. 5, comma 5, lettera d), del RED II, in materia di artato frazionamento delle iniziative.

Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri

Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali l’Unione Europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al FER 2 solo a determinate condizioni, tra cui:

  • Deve esistere un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto ai sensi dell’Art. 16 del RED II;
  • l’accordo deve stabilire un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;
  • gli impianti devono possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

La potenza resa disponibile nelle procedure d’asta per questa tipologia di impianti è calcolata sulla base di una formula ad hoc.

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