Il 14 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il nuovo “Decreto FER 2” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entrato in vigore il 13 agosto 2024 (“FER2”). Il FER2 intende sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con elevati costi di generazione, tra cui gli impianti eolici offshore, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
In particolare, il FER 2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere agli incentivi non solo gli impianti eolici offshore, ma anche gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.
Di seguito proponiamo una sintesi di tali modalità e condizioni, con particolare focus sugli impianti eolici offshore, i quali sono presi in considerazione secondo le configurazioni “floating” (ossia galleggianti) e offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche.