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Decreto FER 2: incentivi per impianti a energia rinnovabile13 August 2024

Al fine di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con elevati costi di generazione, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il 12 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale del “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” il nuovo decreto FER 2 adottato dal “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, di concerto con il “Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste”, entrato in vigore il 13 agosto 2024 (“FER2”).

In particolare, il FER 2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere agli incentivi gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Di seguito proponiamo una sintesi di tali modalità e condizioni:

Procedure di accesso agli incentivi

Procedure pubbliche

L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione telematica a procedure pubbliche competitive bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) nel quinquennio 2024-2028, secondo il seguente schema

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"L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione telematica a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE."

PROCEDURATIPOLOGIA DI IMPIANTOCATEGORIA DI INTERVENTOPOTENZACONTINGENTI DISPONIBILI
TIPO ABiogasNuovi impiantiP≤300150
BiomasseNuovi impiantiP≤1.000
TIPO BSolare termodinamico piccola tagliaNuovi impiantiP≤3005
TIPO B-1Solare termodinamico media/grande tagliaNuovi impiantiP>30075
TIPO CGeotermico tradizionale con innovazioniNuovi impiantiTutte le potenze100
TIPO C-1Geotermico a emissioni nulleNuovi impiantiTutte le potenze60
TIPO DFotovoltaico floating su acque interneNuovi impiantiTutte le potenze50
TIPO EFotovoltaico off shore floatingNuovi impiantiTutte le potenze200
Energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marinaNuovi impiantiTutte le potenze
TIPO E-1Eolico off shoreNuovi impiantiTutte le potenze3,800
TIPO FGeotermico tradizionale con innovazioniRifacimentoTutte le potenze150
Riduzione percentuale tariffa base

I soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%.

Date di svolgimento

Le date di svolgimento delle procedure competitive saranno indicate dalle regole operative che saranno approvate, su proposta del GSE, dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del FER 2, garantendo:

  • almeno una procedura all’anno per quelle di tipo A;
  • almeno tre procedure sull’intero periodo (i.e. 2024-2028) per quelle di tipo B, B-1, C, C-1, D, E, E-1 e F.

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Determinazione ed erogazione delle tariffe incentivanti

Tariffe base

Nella seguente tabella è indicata la tariffa di riferimento posta a base d’asta delle procedure competitive svolte nel 2024, il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti, pari alla vita media utile convenzionale dei corrispondenti impianti:

FONTE RINNOVABILETIPOLOGIAPOTENZA
kW
VITA UTILE CONV. DEGLI IMPIANTI
ANNI*
TARIFFA
€/MWh
GeotermicaTradizionale con innovazioniTutte le potenze25100
A emissioni nulleTutte le potenze25200
EolicaOff shoreTutte le potenze25185
FotovoltaicaOff shore floatingTutte le potenze20105
Floating su acque interne1< P≤1,0002090
P> 1,0002075
BiogasUtilizzanti prodotti e sottoprodotti dettagliati nel FER 21< P≤30020233
BiomasseUtilizzanti prodotti e sottoprodotti dettagliati nel FER 21< P≤30020246
300< P≤1,00020185
Energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marinaTutte le potenze20180
Solare Termodinamico1< P≤30025300
300< P≤5,00025240
P> 5,00025200
*Al netto di fermi per forza maggiore, ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Le tariffe relative agli anni successivi sono quelle del 2024 ridotte del 3% all’anno, ad eccezione degli impianti di potenza fino a 300kW (per tali impianti tale riduzione si applica dal 2026).

Modalità di erogazione

Il GSE provvede ad erogare gli incentivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, secondo le seguenti modalità:

(a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW: salvo richiesta di applicare il regime di cui alla successiva lettera b), il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva;
(b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW: l’energia elettrica prodotta rimane nella disponibilità del produttore il quale, a sua volta, provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica e: 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio alla produzione netta immessa in rete; 2) nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Sospensione dell’erogazione degli incentivi

L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

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Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e per l’accesso agli incentivi.

Requisiti di accesso

La partecipazione alle procedure competitive e l’accesso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel FER 2, sono subordinati al rispetto di specifici requisiti, ossia:

(a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (o, in sostituzione, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale);
(b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
(c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali indicati nell’Allegato 2 del FER 2;
(d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:

1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici
2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici
3) impianti solari termodinamici;
4) impianti eolici offshore: impianti eolici offshore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
5) impianti fotovoltaici offshore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

Accesso agli incentivi NON consentito:
  • alle imprese in difficoltà (definizione di cui alla Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà);
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione (ex Artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023);
  • ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione (ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011);
  • alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  • agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria della procedura competitiva.

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"Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con possono partecipare alle procedure di cui al FER 2 solo a determinate condizioni."

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi e comunicazione di entrata in esercizio degli impianti

Tempi di entrata in esercizio
TIPOLOGIA DI IMPIANTOCATEGORIA DI INTERVENTOMESI*
BiogasNuovi impianti31
BiomasseNuovi impianti31
Geotermica tradizionale con innovazioniNuovi impianti51
Geotermica tradizionale con innovazioniRifacimenti36
Geotermico a emissioni nulleNuovi impianti60
Fotovoltaico floating su acque interneNuovi impianti36
Eolico off shoreNuovi impianti60
Fotovoltaico off shore floatingNuovi impianti43
Energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marinaNuovi impianti36
Solare TermodinamicoNuovi impianti55
Per gli impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sono incrementati di 6 mesi
* Al netto dei tempi di “fermo” nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore).

In base al FER2, la “data di entrata in esercizio di un impianto” è definita come la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (GAUDÌ).

Decurtazioni della tariffa spettante

La tariffa spettante viene decurtata:

  • dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio, nel limite massimo di 9 mesi, spirati i quali il GSE dichiarerà la decadenza dagli incentivi;
  • del 20% della tariffa di riferimento vigente, nel caso in cui l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, salvo il caso in cui, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento.
  • per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto ed il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva di entrata in esercizio, nel caso in cui la stessa non sia stata dichiarata entro i 30 giorni successivi all’avvio dell’esercizio.
Entrata in esercizio commerciale

Successivamente all’entrata in esercizio, il richiedente ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi e modalità indicati nelle regole operative, al termine della quale viene comunicata al GSE la data in entrata in esercizio commerciale, da cui decorre il periodo di incentivazione.

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Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi

Criteri di selezione e formazione della graduatoria

Il GSE effettua una doppia verifica della documentazione inviata ai fini della partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi:

(a) prima della chiusura della procedura: il GSE verifica la completezza dell’istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto istante;
(b) successivamente alla chiusura della procedura: il GSE esamina la documentazione trasmessa.

Nel termine di pubblicazione della graduatoria, il GSE conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.

La graduatoria è formata in esito ad ogni procedura, nei limiti dei contingenti disponibili tenendo conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.

Superamento del contingente messo a disposizione

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

(a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’art. 20 e 23 del D.Lgs. 199/2021 (“RED II”);
(b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Valutazione accelerata per progetti di grandi dimensioni
  • Per i progetti di impianti di potenza superiore ai 10 MW, su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento dell’iter autorizzativo unico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28 del 2011;
  • entro 30 giorni dalla data del rilascio del titolo autorizzativo, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di incentivi;
  • gli impianti così accreditati, sono tenuti ad inviare al GSE esclusivamente l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un’analisi efficiente dei progetti.

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Previsioni finali e supplementari

Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi del FER 2 sono cumulabili, esclusivamente, con i seguenti meccanismi di aiuto:

(a) Esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
(b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
(c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In tali casi, la tariffa spettante è rimodulata secondi le modalità previste nel FER 2.

Monitoraggio

Il GSE è chiamato a svolgere un’attività di monitoraggio. Qualora gli incentivi del FER 2 non risultino più necessari o siano insufficienti a garantire una concorrenza effettiva e l’efficacia delle procedure di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie, il MASE può, con decreto:

(a) adeguare i contingenti complessivamente disponibili anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative e i valori della tariffa di riferimento anche attraverso l’aggiornamento della stessa ai fenomeni inflattivi che intervengono tra la data di entrata in vigore del FER2 e la data di pubblicazione dei singoli bandi;
(b) adeguare i valori della tariffa spettante prevedendo l’aggiornamento esplicito di tale tariffa ai fenomeni inflattivi, in particolare nel caso in cui l’inflazione dovesse essere diversa dal 2% atteso, che intervengono tra la data di pubblicazione dei singoli bandi e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto.

Regole Operative

Le Regole Operative, che dovranno essere approvate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del FER 2, disciplineranno:

(a) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi;
(b) il calendario delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
(c) gli schemi di avviso pubblico in conformità al principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH);
(d) i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante;
(e) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
(f) le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;
(g) le tempistiche e le modalità di acquisizione delle misure elettriche e dell’erogazione degli incentivi spettanti;
(h) le modalità delle verifiche e dei controlli;
(i) le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del FER 2, la soglia di potenza per l’accesso alla procedura accelerata dallo stesso prevista può essere ridotta;
(j) gli oneri istruttori e gestionali;
(k) le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all’art. 5, comma 5, lettera d), del RED II, in materia di artato frazionamento delle iniziative.

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Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri

Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali l’Unione Europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al FER 2 solo a determinate condizioni, tra cui.

  • Deve esistere un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto ai sensi dell’art. 16 del RED II;
  • l’accordo deve stabilire un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;
  • gli impianti devono possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

La potenza resa disponibile nelle procedure d’asta per questa tipologia di impianti è calcolata sulla base di una formula ad hoc.

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