Il 27 febbraio 2025 il cosiddetto decreto FER X transitorio (il “FER X Transitorio”) redatto dal “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, e già firmato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin il 30 dicembre 2024, è stato ufficialmente pubblicato sul sito del medesimo Ministero con il numero 457 ed è entrato in vigore il 28 febbraio 2025.
Il FER X Transitorio promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili mature, con un contingente disponibile ipotizzato pari a 17,65 GW.
Come ricordato nell’articolo 1 del FER X Transitorio, tale misura transitoria è finalizzata a sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 199/2021. A tal fine, viene definito un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.
Il FER X Transitorio cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2025, diversamente dal cosiddetto decreto FER X, la cui applicabilità cesserà in data 31 dicembre 2028. Fanno eccezione gli impianti con potenza nominale fino a 1 MW, per i quali il FER X Transitorio cesserà alla suddetta data (i.e. 31 dicembre 2025) ovvero decorsi 60 giorni dal raggiungimento di un contingente di potenza pari a 3 GW, se precedente.
AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
Gli impianti di energia rinnovabile ammissibili al meccanismo di supporto disposto dal FER X Transitorio sono:
a) impianti solari fotovoltaici
b) impianti eolici
c) impianti idroelettrici; e
d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Le categorie di intervento rientranti nell’ambito di applicazione del FER X Transitorio comprendono (i) la costruzione di nuovi impianti; (ii) il rifacimento integrale e parziale; e (iii) il potenziamento di impianti esistenti; fermo restando che, in quest’ultimo caso, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito solo per la sezione dell’impianto oggetto del potenziamento.
L’accesso al meccanismo di supporto del FER X Transitorio non è consentito, inter alia, a:
a) imprese in difficoltà finanziarie o contro le quali è in corso un ordine di recupero;
b) persone interdette o richiedenti per i quali si applica una delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di gara o di concessione ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023; e
c) impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitiva ai sensi del FER X Transitorio.
PROCEDURE APPLICABILI
Accesso diretto
Sono direttamente ammissibili al meccanismo di supporto gli impianti con una potenza nominale fino a 1 MW che hanno iniziato i lavori di costruzione dopo la data di entrata in vigore del FER X Transitorio. Per tale categoria di impianti il diritto di accedere al meccanismo di cui al FER X Transitorio è acquisito a valle della presentazione della comunicazione di avvio dei lavori.
Per questi impianti, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) secondo le modalità di seguito disciplinate:
- entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del FER X Transitorio, i prezzi di aggiudicazione sono definiti da ARERA secondo i seguenti criteri:
a) proporzione dei prezzi di aggiudicazione all’onerosità dell’intervento;
b) differenziazione dei prezzi di aggiudicazione per tecnologia e taglia di impianto;
c) possibilità di aggiornamento annuale dei prezzi di aggiudicazione; - ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’allegato 1 del FER X Transitorio.
Procedure competitive
Gli impianti con una potenza nominale superiore a 1 MW possono accedere al meccanismo di supporto attraverso procedure competitive nazionali – nei limiti dei contingenti di potenza disponibili – se soddisfano i seguenti requisiti:
- possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, ovvero, in alternativa, su richiesta del produttore, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;
- preventivo di connessione alla rete elettrica nazionale accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema “GAUDI” di Terna S.p.A. validata dal gestore di rete;
- conformità ai requisiti prestazionali nonché alla normativa nazionale ed unionale in materia di tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio del DNSH;
- possesso di requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili; e
- obbligo di partecipazione al “Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento”.
L’accesso al meccanismo di supporto può essere limitato a una parte della potenza nominale dell’impianto.
Accesso accelerato
Agli impianti con una potenza nominale superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica è concessa una via alternativa: essi potranno avvalersi di una procedura accelerata di valutazione a seguito di specifica richiesta del proponente da presentarsi contestualmente alla domanda di autorizzazione unica. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE”) rilascerà una qualifica di idoneità entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica.
MECCANISMO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE
Domanda
Per partecipare alla procedura competitiva, i richiedenti devono fare domanda attraverso il sito web del GSE e presentare (inter alia):
- l’offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore indicato nel FER X Transitorio;
- una cauzione provvisoria, con durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, pari al 50% della cauzione definitiva; nonché
- l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria, che sarà pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione del relativo impianto come da tabella seguente:
Tipologia di impianto | Costo dell’investimento (Euro /kW) |
---|---|
Fotovoltaico | 900 |
Eolico | 1.420 |
Idroelettrico | 3.160 |
Gas residuati dai processi di depurazione | 3.500 |
I prezzi di esercizio sono quelli previsti dal FER X Transitorio e descritti infra. Il valore dei prezzi di esercizio sarà aggiornato in fase di pubblicazione dei singoli bandi per tener conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del FER X Transitorio ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
In esito ad ogni procedura, il GSE verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell’ambito della formazione della graduatoria, si procederà con l’esclusione di una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. L’esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore.
Al termine della valutazione delle domande e di ciascuna procedura, il GSE, nei limiti delle quote disponibili, stilerà una graduatoria comprensiva della percentuale di riduzione offerta rispetto al prezzo di esercizio. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione cui sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’Allegato 1 del FER X Transitorio.
La potenza totale – suddivisa per tecnologia – da assegnare attraverso processi competitivi banditi entro il 31 dicembre 2025 resta soggetta a possibili modifiche ed è delineata come segue:
Tecnologia | Stima Contingenti totali [GW] |
---|---|
Fotovoltaico | 10 |
Eolico | 4 |
Idroelettrico | 0,63 |
Gas residuati dai processi di depurazione | 0,02 |
Total | 14,65 |
Termini per la realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti
I lavori di costruzione saranno possibili solamente a seguito dell’inserimento dell’impianto in posizione utile nelle relative graduatorie. L’entrata in esercizio dovrà avvenire entro i 36 mesi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, restando inteso che i termini di seguito indicati dovranno essere considerati al netto dei tempi di fermo nella realizzazione del singolo impianto derivanti da cause di forza maggiore.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l’applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione (i) dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e (ii) dello 0,5% per i successivi 6 mesi, nel limite massimo di 15 mesi.
Nel caso in cui non sia rispettato l’ulteriore termine, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, a tale impianto sarà applicata una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del soggetto richiedente entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa, il GSE provvederà ad escutere il 30% della cauzione definitiva; nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i 6 e i 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escuterà il 50% della cauzione definitiva.
Comunicazione di entrata in esercizio
Gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto, per i quali l’entrata in esercizio dovrà avvenire entro 36 mesi a far data dalla comunicazione di avvio dei lavori, avranno diritto al riconoscimento della tariffa spettante a decorrere dalla data di entrata in esercizio, purché ne diano regolare comunicazione al GSE entro 90 giorni.
In caso di comunicazione tardiva, il soggetto richiedente perderà il diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i 180 giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.
Pagamenti
A decorrere dalla data di entrata in esercizio di un impianto fino al termine della sua vita utile media convenzionale (fissata in 20 anni), il GSE regola l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b) che segue;
b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE procede con il calcolo della differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del “Mercato del Giorno Prima” determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto. In virtù di quanto precede:
i. ove tale differenza sia positiva, il GSE procede con l’erogazione di un corrispettivo pari alla predetta differenza sulla produzione netta immessa in rete;
ii. qualora tale differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.
Quanto disposto in materia di diritti ed obblighi circa la stipula di contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione troverà applicazione limitatamente al 95% dell’energia prodotta da impianti di potenza superiore ad 1 MW in posizione utile nella graduatoria di riferimento. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registrato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Eccezioni a quanto sopra sono previste in taluni casi, specificatamente regolati nel FER X Transitorio.
CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ
L’accesso al meccanismo di supporto di cui al FER X Transitorio è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:
a) contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento per i soli impianti di nuova costruzione;
b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Fatto salvo quanto sopra, l’accesso al meccanismo di supporto di cui al FER X Transitorio risulta alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
PREZZI DI ESERCIZIO
Fonte rinnovabile | Taglie di potenza (MW) | Prezzo di esercizio (Euro / MWh) | Prezzo di esercizio superiore (Euro / MWh) | Prezzo di esercizio inferiore (Euro / MWh) |
---|---|---|---|---|
Fotovoltaica | >1 | 80 | 95 | 65 |
Eolica | >1 | 85 | 95 | 70 |
Idraulica | >1 | 90 | 105 | 80 |
Gas residuati dai processi di depurazione | >1 | 85 | 100 | 75 |
Specifici correttivi del prezzo di aggiudicazione sono previsti per la tecnologia fotovoltaica: +€4/MWh al Centro, +€10/MWh al Nord; +€27/MWh per sostituzione amianto e +€5/MWh per impianti su specchi d’acqua.