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"Il Governo italiano, in un breve lasso temporale, ha adottato ed emanato diversi decreti-legge aventi ad oggetto misure urgenti di contenimento sanitarie ed economiche per la gestione dell’emergenza epidemiologica."
Con delibera n. 27/2020 del 31 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri, a seguito della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” rilasciata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), proclamava:
- lo stato d’emergenza per l’epidemia da Coronavirus (COVID-19), per la durata di 6 mesi, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- lo stanziamento dei fondi necessari per l’attuazione delle misure precauzionali derivanti dalla dichiarazione di emergenza ad opera dell’OMS.
Per fronteggiare ulteriormente la situazione di emergenza derivante dalla rapida diffusione del COVID-19, avente notevole impatto sull’economia nazionale e globale, il Governo italiano, in un breve lasso temporale, ha altresì adottato ed emanato diversi decreti-legge aventi ad oggetto misure urgenti di contenimento sanitarie ed economiche per la gestione dell’emergenza epidemiologica.
In data 17 marzo 2020, veniva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), approvato dal Consiglio dei Ministri al fine di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del COVID-19 mediante l’introduzione di misure volte a tutelare cinque macro aree: misure di potenziamento del servizio sanitario; misure a sostegno del lavoro; misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese, e ulteriori disposizioni, impattanti, inter alia, sull’attività della Pubblica Amministrazione.
NUOVE MISURE IN TEMA DI PROCEDIMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI
Con particolare riferimento ai termini nei procedimenti amministrativi ed agli effetti degli atti amministrativi in scadenza, il Decreto “Cura Italia”, all’articolo 103, ha disposto (salvo specifiche eccezioni) quanto segue:
- Termini nei procedimenti amministrativi: tutti i termini, ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi ai procedimenti amministrativi e pendenti o iniziati successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sono sospesi fino al 15 aprile 2020; Sarà pertanto compito delle pubbliche amministrazioni adottare ogni misura in grado di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.; e
- Effetti degli atti amministrativi: la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenzatra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, sarà prorogata fino al 15 giugno 2020. Tra tali atti, rientrano, in particolare, i titoli autorizzativi relativi agli interventi edilizi, nonché, in ambito energetico, le autorizzazioni emanate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Va inoltre menzionato quanto disposto dall’articolo 125, comma 1 del Decreto “Cura Italia”, ai sensi del quale è prevista la proroga di 6 mesi (decorrenti dal 15 maggio) del termine entro cui iniziare i lavori per la realizzazione di opere di efficientamento energetico.
NUOVE MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Con riferimento al processo amministrativo, al fine contenere gli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 84 del Decreto “Cura Italia” prevede, in particolare, quanto segue:
- Tutti termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dall’8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 (inclusi);
"Tutti termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dall’8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 (inclusi)."
- le udienze pubbliche e camerali fissate tra l’8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio;
- i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l’8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 sono decisi mediante decreto cautelare monocratico e la trattazione collegiale è fissata successivamente al 15 aprile 2020;
- in deroga a quanto sopra previsto, dal 6 aprile al 15 aprile 2020, le controversie fissate per la trattazione, passano in decisione, senza discussione orale se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. Specifici termini per la trattazione sono altresì previsti per i procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare;
- successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, passano in decisione, senza discussione orale.
MISURE ADOTTATE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE)
In linea con le previsioni del Decreto “Cura Italia”, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con comunicato stampa del 16 marzo 2020, tenuto conto dell’evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del COVID-19 e delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare le possibili difficoltà degli operatori del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha comunicato la sospensione fino al 30 aprile 2020 di tutti i termini e delle scadenze nell’ambito dei procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica.
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