La legge n. 118/2022 (“Legge Annuale sulla Concorrenza”), entrata in vigore il 27 agosto 2022, ha introdotto una serie di misure volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, eliminando gli ostacoli normativi e amministrativi all’apertura dei mercati, favorendone la liberalizzazione e garantendo la tutela dei consumatori. In questo contesto, la Legge Annuale sulla Concorrenza ha previsto una riforma del diritto italiano in materia di concorrenza introducendo una serie di modifiche alla Legge n. 287 del 1990 in materia di controllo delle concentrazioni, abuso di posizione dominante ed abuso di dipendenza economica (si veda qui per maggiori dettagli).
La Legge Annuale sulla Concorrenza include anche nuove disposizioni in materia di procedure di risoluzione alternativa delle controversie (“ADR”) nel settore dei trasporti. In particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b) della Legge Annuale sulla Concorrenza prevede che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti Italiana (di seguito “ART” o “Autorità”) “disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”. Tale disposizione dovrà essere attuata a partire dal 27 febbraio 2023, ossia sei mesi dopo l’entrata in vigore della Legge Annuale sulla Concorrenza e sarà applicabile alle sole procedure introdotte a seguito di tale data.
Tale novità normativa è rilevante in quanto:
- introduce delle disposizioni specifiche in materia di ADR nel settore dei trasporti, seguendo l’approccio già adottato per altri settori regolamentati come quello bancario, dell’energia e delle telecomunicazioni, ciascuno dei quali è disciplinato da una serie di disposizioni ad hoc in materia di procedure ADR per i consumatori;
- conferisce ad un’autorità pubblica indipendente il potere di regolamentare il funzionamento delle procedure ADR nel settore dei trasporti, nel tentativo di rafforzare la fiducia dei consumatori nei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- conferisce all’ART il potere di regolamentare le procedure ADR per l’intero settore del trasporto, nonostante l’ente nazionale preposto all’applicazione delle norme sui diritti dei passeggeri nel settore del trasporto aereo sia l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (“ENAC”).
In Italia, attualmente, esistono due diversi enti che garantiscono l’applicazione delle norme sui diritti dei passeggeri nel settore dei trasporti: (i) l’ART, che ha competenza nei settori del trasporto ferroviario, autostradale, degli autobus e del trasporto marittimo e fluviale e (ii) l’ENAC che ha competenza nel settore del trasporto aereo.
L’articolo 10 della Legge Annuale sulla Concorrenza sembra aver in qualche modo superato la dicotomia tra ART ed ENAC in materia di procedure ADR, affidando alla prima la competenza a disciplinare le procedure ADR per l’intero settore dei trasporti. Tale interpretazione è coerente con quanto contenuto nel recente comunicato stampa rilasciato congiuntamente dall’ENAC e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) lo scorso 10 agosto, con il quale si rende noto che le due Autorità hanno attivato un tavolo congiunto di lavoro per l’elaborazione di linee guida sulle procedure ADR nel settore del trasporto aereo “con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore uno strumento di ausilio in grado di orientarli nella definizione delle procedure ADR e/o nella scelta dell’organismo ADR per la risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con i consumatori-passeggeri“. Il comunicato stampa indica inoltre che, a seguito dell’iniziativa, l’ENAC e l’AGCM si coordineranno con l’ART che, con l’entrata in vigore della Legge Annuale della Concorrenza, “avrà la competenza sui meccanismi di ADR per tutti i settori del trasporto”.
Nel febbraio 2022, l’ART ha annunciato di aver attivato un gruppo di lavoro congiunto con l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni (“AGCOM”) per la condivisione delle migliori pratiche nell’ambito delle procedure ADR. Attraverso questa collaborazione, l’ART intende beneficiare dell’esperienza conseguita dall’AGCOM, che da alcuni anni gestisce le controversie in materia di tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni attraverso la piattaforma ADR online ConciliaWeb.
Nei prossimi mesi, l’ART adotterà le norme di attuazione, che individueranno nel dettaglio l’ambito di applicazione e il meccanismo di funzionamento delle procedure ADR nel settore dei trasporti. È probabile che gli operatori del settore saranno coinvolti attivamente nel processo di definizione della procedura ADR, in modo da garantire che i loro interessi siano tenuti in debita considerazione.
Qualora l’ART avrà adottato le relative norme di attuazione, a partire dal 27 febbraio 2023, i consumatori di tutti i settori del trasporto saranno tenuti ad attivare un tentativo di conciliazione prima di avviare un contenzioso in sede giudiziaria. Di conseguenza, le controversie introdotte dinanzi al tribunale civile in assenza del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione saranno sospese fino all’espletamento di tale tentativo.