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Le regole operative del DM FER 218 December 2024

In data 10 dicembre 2024, con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), sono state pubblicate le regole operative (il “Regolamento”) – elaborate e trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.  (“GSE”) – per l’accesso agli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale del MASE del 19 giugno 2024 (“DM FER 2”).

L’accesso agli incentivi previsti dal DM FER 2 avverrà attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE (“Asta/e”) nelle quali saranno messi periodicamente a disposizione dei contingenti di potenza.

"L’accesso agli incentivi previsti dal DM FER 2 avverrà attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE."

Modalità di svolgimento e calendario

Le Aste si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna Asta corrisponde:

  • un bando (avviso pubblico);
  • un contingente di capacità produttiva, espresso in MW, per ogni procedura prevista, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura; e
  • una graduatoria, redatta dal GSE, in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base dell’Asta e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Il DM FER 2 prevede nove tipologie di procedure, dipendenti dalla tipologia di impianti e dalla categoria di intervento. In particolare:

Tabella 1. Tipologie di procedura

Procedura d’AstaTipologia di impiantoCategoria
Procedure tipo ABiogasNuovi impianti
Biomasse
Procedure tipo BSolare termodinamico piccola tagliaNuovi impianti
Procedure tipo B-1Solare termodinamico media/grande tagliaNuovi impianti
Procedure tipo CGeotermico tradizionale con innovazioniNuovi impianti
Procedure tipo C-1Geotermico a emissioni nulleNuovi impianti
Procedure tipo DFotovoltaico floating su acque interneNuovi impianti
Procedure tipo EFotovoltaico off-shore floatingNuovi impianti
Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
Procedure tipo E-1Eolico off-shoreNuovi impianti
Procedure tipo FGeotermico tradizionale con innovazioniRifacimento

Ciascuna Asta resterà aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie saranno pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.

Il GSE provvederà a pubblicare il relativo bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione della richiesta di partecipazione all’Asta, nonché l’indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, secondo il calendario che segue:

Tabella 2. Contingenti di potenza e calendario delle Aste

Periodo di presentazione richieste di iscrizione
Nr. bandoData di aperturaData di chiusuraTipologia proceduraContingente* [MW]
116/12/202414/02/2025A – biogas e biomasse10
* per i bandi successivi al primo, le tipologie di procedura e i relativi contingenti disponibili saranno pubblicati dal GSE entro due mesi prima dell’apertura di ciascuna procedura.

Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione

Le richieste di iscrizione (“Richiesta/e”) alle Aste devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, unicamente mediante il portale informatico FER-E (“Portale”), accessibile dal sito istituzionale del GSE.

La Richiesta deve essere caricata, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura della procedura d’Asta (individuato nel relativo bando)

Per accedere al Portale è necessario registrarsi come utente nell’area clienti del sito istituzionale del GSE inserendo i dati anagrafici necessari per l’individuazione del regime fiscale applicabile (p.iva/codice fiscale). Il Portale è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da Terna S.p.A. (“Terna”). Pertanto, prima di inoltrare la richiesta, è necessario registrare l’impianto su sistema GAUDÌ ed attendere che questa venga validata. I valori della potenza devono essere espressi in kW.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che il GSE ha pubblicato sul proprio sito online la “Guida all’utilizzo del Portale FER-E”.

Per la Richiesta sarà necessario:

(i)  inserire le informazioni obbligatorie relative all’impianto quali, inter alia:

  • il Codice CENSIMP dell’impianto e il Codice richiesta attribuiti da Terna;
  • la tipologia di fonte dell’impianto;
  • la categoria di intervento;
  • la potenza nominale dell’impianto; e
  • la potenza nominale cumulata, come definita al paragrafo 2.2.2.2 del Regolamento;

(ii)  indicare i dati amministrativi e fiscali nella sezione Costi istruttoria; e

(iii) completare i dati relativi alle seguenti altre sezioni del Portale:

  • Dati Preliminari (con i dati relativi all’ubicazione dell’impianto e agli estremi della connessione);
  • Riferimenti (indicando le modalità di comunicazione e, in caso in cui il soggetto richiedente sia una persona giuridica, il legale rappresentante firmatario o il suo procuratore);
  • Scheda Tecnica (con i dati relativi alle caratteristiche generali dell’impianto);
  • Offerta (inserendo il valore della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento e caricando l’apposita dichiarazione di offerta firmata); e
  • Allegati (con tutti i documenti obbligatori previsti dall’Allegato 2.a del Regolamento per la specifica tipologia d’impianto e per l’attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM FER 2 per la formazione delle graduatorie).

La dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal soggetto richiedente. Quest’ultimo è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e a caricarla sul Portale unitamente ad un documento di identità del firmatario. Al termine di queste operazioni sarà possibile trasmettere la Richiesta e scaricare la ricevuta di avvenuto invio della stessa.

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"Il GSE può effettuare, durante il periodo di incentivazione, attività di verifica sugli impianti mediante controlli documentali e/o sopralluoghi anche senza preavviso."

Requisiti per l’iscrizione alle procedure competitive

Ai fini dell’idoneità alla partecipazione alle procedure d’Asta, gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettano, tra gli altri, i seguenti requisiti:

1) requisiti soggettivi:

a) il soggetto richiedente non può essere una impresa in difficoltà;
b) non devono ricorrere cause di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei Contratti Pubblici”);
c) il soggetto richiedente non può ricadere nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del soggetto richiedente stesso;
d) per i soli impianti biogas, il soggetto richiedente deve essere una azienda agricola (come definita al paragrafo 1.2 del Regolamento); e
e) i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono aver provveduto agli adempimenti antimafia.

2)  requisiti oggettivi:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto o, su richiesta del produttore, possesso del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) ai sensi dell’Art. 3, comma 4 del DM FER 2, non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria (intendendosi la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’amministrazione competente, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima);
d) rispetto dei requisiti dimensionali indicati all’Art. 3 del DM FER 2, restando inteso che per tutte le tipologie di fonte, la potenza minima dell’impianto, affinché questo sia ammissibile alle procedure competitive, deve essere pari a 1 kW;
e) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali applicabili per fonte;
f) con riferimento agli impianti fotovoltaici floating, i moduli fotovoltaici installati devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; e
g) con riferimento agli impianti a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, la tipologia tecnico/costruttiva deve essere precisata nel titolo autorizzativo e/o nella concessione demaniale.

Riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento

Il DM FER 2 prevede che, ai fini dell’accesso alle procedure d’Asta, i soggetti richiedenti devono offrire nella Richiesta una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (comunque non inferiore al 2% per impianti con potenza superiore a 300 kW); obbligo che non trova applicazione per gli impianti di potenza fino a 300 kW.

Le tariffe di riferimento poste a base d’Asta sono indicate all’Allegato 1 al DM FER 2, ridotte del 3% all’anno a partire dal 2025.

Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, la riduzione di cui sopra trova applicazione a decorrere dal 2026.

Formazione della graduatoria delle procedure d’Asta

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 ed è pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura delle procedure d’Asta. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione alle Aste non sono soggette a scorrimento.

Esse sono formate dal GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla tariffa di riferimento e, in caso di saturazione dei contingenti, applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:

a. impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione degli Artt. 20 e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; e
b. anteriorità della data ultima di completamento della domanda Richiesta.

Nelle more della definizione delle aree idonee il proponente potrà eventualmente dimostrare il possesso dei requisiti previsti agli Artt. 20, comma 8 e 23, comma 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che individuano già alcune aree come idonee ex lege.

Motivi di esclusione dalle graduatorie delle procedure d’Asta

Le circostanze che possono costituire motivo di esclusione sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo al paragrafo 3.4.1 del Regolamento. Tra queste vi sono:

  • il mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previste dalle norme di riferimento, dal DM FER 2, dal Regolamento, dai bandi;
  • il mancato o tardivo versamento o versamento in misura inferiore al dovuto del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
  • la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure l’incertezza sul contenuto o sulla provenienza della Richiesta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; e
  • la mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

L’eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l’apposita funzionalità presente sul Portale.

Trasferimento di un impianto prima della partecipazione alle Aste

In caso di trasferimento di titolarità di un impianto, anche se a progetto, prima della partecipazione all’Asta, è necessario che, all’atto della richiesta, siano stati volturati a favore del soggetto richiedente:

  • il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
  • il titolo concessorio per acque interne o marittime o risorse geotermiche; e
  • il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

Decadenza dalla graduatoria

Le circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla graduatoria sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo al paragrafo 3.4.3 del Regolamento. Tra queste vi sono:

(i)  entrata in esercizio dell’impianto successiva ai tempi previsti dal DM FER 2;
(ii) assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità o false dichiarazioni;
(iii) inizio lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria ai sensi dell’art. 3, comma 4 del DM FER 2;
(iv) ccertamento delle cause di esclusione di cui al DM FER 2.

Processo di valutazione delle Richieste

Il paragrafo 3.5 del Regolamento sintetizza il processo di valutazione delle Richieste.  Esso si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto richiedente;
b) eventuale integrazione documentale da parte del soggetto richiedente, effettuata a valle della verifica di completezza documentale;
c) verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal soggetto richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligata trasmessa così come descritta nell’Allegato 2.a del Regolamento;
d) pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, il soggetto richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Verifiche e controlli

Il GSE può effettuare, durante il periodo di incentivazione, attività di verifica sugli impianti mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l’impianto, anche senza preavviso.

A tal fine il soggetto richiedente dovrà conservare per l’intero periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità delle informazioni fornite e deve renderle disponibili al GSE in caso di controlli effettuati. Ove all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate le violazioni di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, il GSE disporrà la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

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