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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia7 September 2023

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Le misure di work/life balance contribuiscono a ridurre la disparità di genere nei percorsi di carriera."

Fondo Nuove Competenze e termine per il completamento della formazione
Si allungano i tempi per il completamento della formazione per le imprese che hanno presentato regolare istanza di accesso al finanziamento del Fondo nuove competenze. Il termine di ammissibilità della spesa per il finanziamento della seconda edizione del Fondo è fissato al 31 dicembre 2023 e con una precedente nota l’Anpal aveva negato la proroga per le imprese che, entro tale scadenza, non avessero potuto completare la formazione e presentare l’istanza per il rimborso a saldo. Questa impostazione impediva, tuttavia, alle imprese che avessero ricevuto la notifica di approvazione del progetto dopo il 3 agosto 2023 di utilizzare l’intero periodo di 150 giorni per la formazione entro fine anno. Per non penalizzare le imprese rispetto ai tempi procedimentali di approvazione dei progetti, l’Anpal riconosce adesso di poter oltrepassare il termine di fine anno alle imprese che non abbiano ottenuto l’approvazione in tempo utile per utilizzare per intero i 150 giorni previsti per la formazione e l’istanza di rimborso a saldo.
ANPAL, Avviso 04/09/2023 n. 12596

Risarcibile il danno da infortunio anche dopo la transazione
Anche se il lavoratore, a seguito di un infortunio sul lavoro da cui sono residuati postumi invalidanti, ha sottoscritto un verbale di conciliazione con il datore di lavoro, i successivi danni emersi dopo la conciliazione e non prevedibili all’atto di firmare l’accordo transattivo sono anch’essi oggetto di risarcimento. La firma dell’accordo stragiudiziale in merito all’infortunio ed ai postumi invalidanti non copre il danno derivante dall’imprevedibile aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, legittimando il lavoratore medesimo ad agire contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni ulteriori sofferti a causa dell’infortunio. Non osta a questa conclusione la circostanza che nel verbale di conciliazione stragiudiziale le parti avessero previsto che il risarcimento riconosciuto dal datore di lavoro coprisse ogni danno, compresi i “danni futuri”. Benché sia stata sottoscritta una transazione con cui le parti hanno definito convenzionalmente il risarcimento dei danni da infortunio, ricomprendendovi i danni futuri, il lavoratore ha sempre diritto al risarcimento dei danni successivi sopravvenuti, laddove imprevedibili e non occasionati da altro evento concorrente.
Cass. (ord.) 01/09/2023 n. 25603

Rimborsi per ricariche elettriche di auto aziendali in uso al dipendente
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli aziendali assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente e, come tali, sono da assoggettare a tassazione. A questa conclusione si perviene, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, perché il consumo di energia elettrica non rientra tra i beni e i servizi aziendali messi a disposizione dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso di spese personali sostenuto dal lavoratore. Il rimborso delle spese costituisce, in tale contesto, reddito di lavoro dipendente.
Agenzia delle Entrate, Interpello 25/08/2023 n. 421

Chiarimenti sull’applicazione automatica dell’imposta sostitutiva del 5% per le mance
L’Agenzia della Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 5% (da applicare nel limite annuale del 25%) per le mance erogate dai clienti ai dipendenti del settore turistico-alberghiero e della ristorazione verrà applicata direttamente dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, in ipotesi di un unico rapporto di lavoro e a condizione che il lavoratore abbia percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro e non abbia rinunciato per iscritto (senza particolari modalità operative) alla predetta tassazione sostitutiva. In caso di più rapporti di lavoro, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
Agenzia delle Entrate, Circolare 29/08/2023 n. 26

Clausola sociale negli appalti pubblici genera solo un vincolo tendenziale
La clausola sociale del bando di gara, in forza della quale l’appaltatore subentrante in un appalto di servizi pubblico è tenuto ad assorbire i dipendenti dell’impresa uscente, determina solo un vincolo tendenziale e non impegna l’impresa subentrante ad assumere tutti i lavoratori impiegati nel predetto appalto. Nel caso specifico esaminato il CCNL Multiservizi applicato dalle imprese uscente e subentrante prevedeva l’obbligo di riassorbimento della forza lavoro solo “ove possibile” ed entro i limiti della capacità organizzativa dell’appaltatrice subentrante. La previsione del CCNL risulta coerente con la norma (art. 50 D.Lgs. n. 50/2016) per cui negli appalti pubblici devono essere inserite “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”. La norma deve essere letta nel senso che la clausola sociale presente in un bando di gara pubblico non può imporre all’impresa aggiudicataria di assumere tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, in quanto l’obbligo di riassorbimento deve essere contemperato con l’organizzazione aziendale dell’impresa subentrante.
TAR Lazio 25/08/2023 n. 13442

Irriducibilità della retribuzione da coordinare con lo ius variandi del datore di lavoro
Il principio di irriducibilità della retribuzione, da coordinare con l’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro in caso di attribuzione di mansioni differenti, non si estende a quelle componenti retributive che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, ogniqualvolta vengano meno le situazioni cui detti importi erano collegati. In applicazione di questo principio, è stata rigettata la domanda del dipendente volta al risarcimento dei danni subiti per effetto della decisione datoriale di modificare le sue mansioni e revocare alcuni benefits (tra i quali, l’auto aziendale, la carta carburante e i lavaggi) connessi alle precedenti mansioni. Poiché alla luce delle nuove funzioni assegnate al dipendente l’auto aziendale non era più un mezzo funzionale all’adempimento delle mansioni, i benefici economici a tale bene ricollegati erano stati legittimamente sottratti dal datore di lavoro.
Cass. (ord.) 31/07/2023 n. 23205

Reiterazione della somministrazione a termine
La reiterazione di più missioni a termine per l’esercizio da parte del lavoratore somministrato delle stesse mansioni presso lo stesso utilizzatore si giustifica solo se il complessivo lasso di tempo possa essere ragionevolmente considerato “temporaneo”. Nel caso in cui l’agenzia del lavoro, in forza di tre contratti di somministrazione a termine succedutisi senza soluzione di continuità, abbia inviato la stessa lavoratrice presso il medesimo utilizzatore, con identico inquadramento e per l’esercizio delle stesse attività, per un tempo complessivo superiore a quattro anni, occorre verificare se sia stato superato il principio che presuppone la natura temporanea della missione. Sulla scorta di questo principio, è stata cassata la sentenza della Corte d’appello che, in assenza di alcuna giustificazione, aveva escluso che la reiterazione della missione a termine violasse il requisito di “ragionevole temporaneità” della somministrazione.
Cass. (ord.) 01/08/2023 n. 23445 

Trasferimento per incompatibilità ambientale solo con prova dei disservizi
È stato dichiarato illegittimo il trasferimento del dipendente che aveva avuto un alterco con alcuni colleghi posto che il datore di lavoro non ha fornito la prova specifica della causa di incompatibilità ambientale e della causa di disorganizzazione, né ha fornito precise allegazioni circa i concreti disservizi che si sarebbero verificati all’interno della sede di lavoro a causa del dipendente trasferito. Nel richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, è stato ribadito che il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, qualora possa avvalersi di differenti soluzioni organizzative, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente. Inoltre, il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa non solo in relazione alla sede di provenienza, ma anche rispetto alla sede di destinazione del lavoratore.
Trib. Nola, Sez. Lavoro, 29/06/2023 n. 1148