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"Secondo la giurisprudenza, il rifiuto del lavoratore di vaccinarsi contro il Covid-19 legittima il datore di lavoro a sospenderlo dal lavoro e dalla retribuzione, se non sono disponibili mansioni che non implicano contatto con altre persone."
Fatti accertati con il patteggiamento in sede penale rilevanti per la sanzione disciplinare
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”) ha efficacia di giudicato. Ne deriva che i fatti accertati in quella sede, la loro rilevanza penale e la loro riconducibilità al lavoratore che ha patteggiato la pena sono tutti elementi che possono essere utilizzati a supporto dell’azione disciplinare sfociata nel licenziamento. Questa conclusione si applica anche se il procedimento disciplinare è stato attivato e la sanzione disciplinare irrogata prima che fosse definito con patteggiamento il procedimento penale.
Cass. 19/07/2021 n. 20560
Al via il calcolo del peso elettorale delle sigle sindacali
Parte finalmente l’attività di raccolta dei dati elettorali per la misurazione del peso delle sigle sindacali. Il 19/09/2019 era stata firmata la Convenzione INPS – INAIL – Confindustria – CGIL – CISL – UIL per la raccolta del dato associativo (deleghe sindacali) e del dato elettorale (elezione RSU) necessari a verificare la effettiva capacità di rappresentanza delle associazioni sindacali. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha dato adesso avvio alla procedura di raccolta e analisi del dato elettorale, limitando l’indagine in una prima fase sperimentale ai CCNL del settore Metalmeccanica e Chimico, Chimico – Farmaceutico. La fase sperimentale dovrà terminare entro fine 2021. Dall’anno successivo la raccolta dei dati sarà estesa agli altri CCNL e ricomprenderà anche le deleghe sindacali.
INL, Nota 21/07/2021 n. 5331
Pubblicato il decreto interministeriale su esonero contributivo autonomi
È stato pubblicato il decreto interministeriale attuativo dell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali 2021 da parte dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle Casse professionali. Il limite massimo su base annua per lo sgravio è di € 3.000 da riparametrare su base mensile. Lo sgravio presuppone che i lavoratori autonomi beneficiari abbiano percepito un reddito “derivante da lavoro” nel periodo d’imposta 2019 non superiore a € 50.000. Inoltre, è richiesto un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Lo svolgimento di lavoro dipendente impedisce di beneficiare dello sgravio contributivo, così come la titolarità di pensione (salvo assegno di invalidità).
Decreto Ministero del lavoro e MEF pubblicato il 28/07/2021
Inquadramento retroattivo nel settore effettivo di attività aziendale
Solo in caso di dichiarazioni inesatte comunicate all’INPS all’atto di avviare l’attività aziendale è possibile ottenere l’inquadramento con effetto retroattivo nel settore economico corrispondente all’attività effettivamente svolta dall’impresa. Se, invece, la variazione di inquadramento deriva da un cambio di attività inizialmente non dichiarato dall’impresa, la nuova classificazione Inps non ha effetto retroattivo.
INPS Circolare 28/07/2021 n. 113
Punteggio attribuito in base al regime orario a rischio discriminazione di genere
L’attribuzione di un punteggio legato all’orario di lavoro dei dipendenti (a tempo pieno o part-time) per definire una promozione può costituire discriminazione indiretta di genere, se esso colpisce essenzialmente la popolazione femminile in azienda. Per verificare se i criteri per determinare la promozione realizzano una forma di discriminazione, l’analisi non deve limitarsi alle regole adottate dal datore, ma estendersi agli effetti che l’applicazione di quelle regole produce sulla popolazione aziendale. Applicando questo principio, si ricade nella discriminazione di genere se il collegamento della promozione all’orario di lavoro dei dipendenti pregiudica nei fatti le lavoratrici di genere femminile, in quanto sono quasi esclusivamente le lavoratrici donne ad utilizzare il part-time.
Cass. 29/07/2021 n. 21801
Inerzia dell’amministratore non è tacita rinuncia ai compensi
Il mero silenzio o inerzia dell’amministratore, anche se prolungati nel tempo, non sono sufficienti a far presumere la rinuncia ai compensi per la carica ricoperta nel consiglio di amministrazione. Il rapporto societario può avere natura gratuita e la gratuità può risultare da clausola scritta dello statuto o da una rinuncia, espressa o tacita, dell’amministratore ai compensi. Tuttavia, la rinuncia tacita richiede un comportamento concludente dal quale poter dedurre l’effettiva rinuncia ai compensi. Non sono sufficienti il silenzio puro e semplice o la mera inattività.
Cass. (ord.) 23/07/2021 n. 21172
Istruzioni INPS sul contratto di rioccupazione
Il contratto di rioccupazione (introdotto dal D.L. 73/2021) prevede, a fronte di un progetto di inserimento della durata di 6 mesi per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore neo-assunto, un corrispondente esonero contributivo (massimo 500 euro su base mensile). Il contratto di rioccupazione potrà essere sottoscritto nel periodo 1° luglio / 31 ottobre 2021 e l’esonero richiesto a partire da settembre. Il contratto di rioccupazione potrà essere sottoscritto solo con soggetti disoccupati, tra i quali non rientrano le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termie. Durante i 6 mesi di inserimento è vietato il licenziamento del lavoratore.
INPS, Circolare 02/08/2021 n. 115
Illegittimità del trasferimento d’azienda e interesse alla prosecuzione con il cedente
La disciplina dell’art. 2112 c.c. ricorre se il trasferimento d’azienda riguarda un’entità economica organizzata in modo stabile, costituita da un complesso di elementi materiali e immateriali (persone, mezzi, know-how, etc.) per l’esercizio di un’attività economica strutturata e autonoma. L’autonomia deve essere preesistente al trasferimento. Se mancano queste condizioni, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa cedente. Né l’interesse viene meno per avere il lavoratore esercitato in via di fatto la prestazione per il cessionario nel periodo intermedio.
Cass. 05/07/2021 n. 18948
Illegittimità del trasferimento d’azienda e diritto alle retribuzioni arretrate
Se viene accertato che non ricorrono i presupposti del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il lavoratore ha diritto al versamento delle retribuzioni da parte del cedente anche se, nel periodo intermedio, ha reso di fatto la prestazione per il cessionario. Tale credito ha natura retributiva e non risarcitoria. Pertanto, non opera la compensazione con le retribuzioni che il lavoratore ha percepito dal cessionario nel periodo in cui ha lavorato di fatto per quest’ultimo.
Cass. 08/07/2021 n. 19526
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