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"Tramite accordo collettivo il premio di risultato può essere convertito in prestazioni di welfare aziendale."
Le misure labour della Legge di Bilancio 2024
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra di bilancio per l’anno 2024 con alcune misure in materia di lavoro, previdenziale e famiglia. Tra le misure di maggior rilievo si segnala quanto segue:
• Per il periodo d’imposta 2024, l’importo delle misure di welfare aziendale esente è stato elevato per tutti i lavoratori a €1.000 (rispetto al regime ordinario di €258,23 annui) e ricomprende le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per le spese del contratto di locazione e degli interessi sul mutuo della prima casa. L’importo esente è aumentato a €2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. I datori di lavoro che decidono di applicare queste misure di welfare sono tenuti ad informare preventivamente le rsu, laddove presenti (art. 1, commi 16 e 17).
• È previsto, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un ulteriore mese di indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 30%). Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il secondo mese di congedo è anch’essa incrementata all’80% della retribuzione. La nuova disciplina si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 179).
• È estesa anche per il 2024 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 5% per l’erogazione dei premi di risultato ai lavoratori dipendenti, nonché per le forme di partecipazione agli utili d’impresa (art. 1, comma 18).
• È stato confermato anche per il 2024 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di €2.692 e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di €1.923. I suddetti limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo della tredicesima mensilità. L’esonero, infine, non ha effetti sul rateo della tredicesima mensilità (art. 1, comma 15).
• Per le lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto a tempo indeterminato (esclusi i domestici) è stato previsto l’esonero totale dalla quota dei contributi previdenziali nel triennio 2024/2026 fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (con limite massimo di €3.000 annui riparametrato su base mensile). Per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato con due figli (sempre ad esclusione dei domestici), invece, il predetto esonero contributivo è previsto per il solo 2024 e fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo (art. 1, commi da 180 a 182).
• Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a €40.000 è stato previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per lavoro straordinario nei giorni festivi (art. 1, commi da 21 a 25).
• L’importo dell’indennità giornaliera alla gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro – è pari al 60% della retribuzione, calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese che precede quello in cui si è verificato l’evento morboso. Se l’evento morboso si verifica nei primi trenta giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera di malattia è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti (art. 1, comma 156).
• Sono prorogate alcune misure di sostegno al reddito a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, tra le quali: (i) in caso di superamento dei limiti soggettivi e oggettivi per l’uso dei trattamenti di integrazione salariale (o per difetto delle condizioni di applicabilità) sono previsti 12 mesi ulteriori di trattamento (da fruire nel triennio 2024/2026) per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; (ii) è prorogato per il 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in caso di cessazione dell’attività produttiva (fino ad un massimo di 12 mesi) nelle ipotesi di cui all’art. 44, D.L. 28.09.2018, n. 109 (prospettive di cessione dell’attività con riassorbimento occupazionale, interventi di reindustrializzazione del sito produttivo ovvero percorsi di politica attiva); (iii) è previsto il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale (in via eccezionale, in deroga agli artt. 4 e 22, D.Lgs. 148/2015) alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale (art. 1, commi da 168 a 176).
Legge 30 dicembre 2023, n. 213
La retribuzione durante le ferie deve includere gli incentivi connessi alle mansioni
La retribuzione dovuta ai lavoratori durante il periodo di godimento delle ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinariamente erogata nei periodi di lavoro, in quanto una sua diminuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie (tale principio è di derivazione comunitaria). Ne consegue che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie deve comprendere qualsiasi importo che sia collegato all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. In applicazione di questi principi, devono essere inclusi nella retribuzione erogata al lavoratore in ferie tutte quelle voci economiche connesse ad attività lavorative ordinariamente previste dal contratto collettivo e pertinenti alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo (ad es. incentivo per l’attività di scorta e di riserva eseguite dai macchinisti), laddove la loro erogazione nei periodi lavorati sia stata continuativa e abbia un’incidenza considerevole sul trattamento economico mensile.
Cass. (ord), 15/12/2023 n. 35146
“Tempo tuta” retribuito se eterodiretto
Nell’ambito del rapporto di lavoro, occorre distinguere tra la fase finale, che consiste nella prestazione lavorativa vera e propria, e la fase preparatoria. Quest’ultima consiste in attività accessorie e strumentali alla fase finale (come, indossare la divisa), che potrebbero anche essere rimesse alla determinazione del lavoratore e, quindi, non rientrare nell’orario di lavoro, inteso come lasso di tempo retribuito. Al contrario, il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro (e deve essere retribuito) se è assoggettato al potere di eterodirezione del datore di lavoro. L’eterodirezione datoriale della fase preparatoria (e quindi il conseguente obbligo di retribuzione) può derivare dai regolamenti aziendali oppure può risultare implicitamente dalla natura degli indumenti che costituiscono la divisa aziendale o, ancora, dalla specifica funzione alla quale essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. In applicazione di tali principi, laddove gli indumenti che costituiscono la divisa aziendale siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili fuori dal luogo di lavoro secondo un criterio di “normalità sociale”, sicché non si possa ragionevolmente ritenere che essi vengano indossati fuori dal luogo di lavoro, il tempo di vestizione e svestizione rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuito.
Cass. (ord), 05/12/2023 n. 33937
Indennità una tantum per il part-time “ciclico”
È previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a €550 in favore dei lavoratori che siano stati titolari di un rapporto di lavoro part-time “ciclico” nel corso del 2022 (la domanda doveva essere presentata all’Inps tra il 13 novembre 2023 e il 15 dicembre 2023). Per part-time “ciclico” s’intende un regime orario caratterizzato da sospensioni cicliche (per giorni, settimane, mesi o anni) dell’attività lavorativa. L’indennità spetta qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro relativi al contratto di part-time “ciclico” e riferiti all’anno 2022 – non abbia lavorato per un periodo continuativo di almeno un mese (pari a un arco temporale di quattro settimane). Inoltre, per accedere all’indennità è necessario che, complessivamente, i periodi non lavorati nel 2022 non siano inferiori a sette e superiori a venti settimane. Quale ulteriore requisito di accesso all’indennità, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente o percettore di NASpI alla data di presentazione della domanda. Infine, l’indennità non spetta ai lavoratori che alla data della domanda siano titolari di un trattamento pensionistico diretto. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto l’accredito di una contribuzione figurativa riferita all’indennità medesima.
INPS, Circolare 27/12/2023 n. 109
Le misure labour del Decreto Milleproroghe
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Decreto Milleproroghe”). La proroga dei termini in materia di lavoro riguarda, principalmente, le pubbliche amministrazioni. Sono stati, infatti, prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per le assunzioni previste nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Viene, poi, previsto che a decorrere dal 1°gennaio 2024 le risorse assegnate per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato in materia di reddito di cittadinanza siano destinate ai medesimi istituti per le finalità correlate alle nuove misure di inclusione e accesso al lavoro introdotte dal “Decreto Lavoro”. Infine, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2024 le attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità.
Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215
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