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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia25 July 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"L‘accordo aziendale consente di adottare meccanismi di turnazione variabili in funzione delle esigenze della produzione."

Assoluzione per insussistenza del fatto comporta annullamento del licenziamento per giusta causa
Se i fatti alla base del giudizio penale e i fatti a presidio del licenziamento per giusta causa sono identici, l’assoluzione con sentenza passata in giudicato nel processo penale comporta l’annullamento del licenziamento disposto dal datore in sede disciplinare. A fronte della stessa vicenda, appurato che gli elementi istruttori a conforto del licenziamento disciplinare erano gli stessi esaminati nel procedimento penale, l’assoluzione definitiva in sede penale “perché il fatto non sussiste” presenta valenza vincolante nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento. La formula dell’assoluzione “perché il fatto non sussiste” non è, infatti, una valutazione sulla rilevanza penale dei fatti contestati, ma un giudizio che incide sulla stessa materialità dei fatti. Sulla scorta di queste argomentazioni è stata confermata la reintegrazione in servizio, con risarcimento del danno per il periodo di intervallo non lavorato.
Cass. 22/07/2024 n. 20129

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’incentivo all’esodo dei lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sull’incentivo all’esodo e sulle altre somme soggette (sino all’importo di €1m) a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare la ritenuta Irpef con i criteri ordinari e senza tener conto della più favorevole disciplina prevista per i lavoratori che beneficiano del cd. “regime fiscale impatriati”. Al lavoratore beneficiario delle agevolazioni Irpef impatriati è, quindi, richiesto di attendere la liquidazione dell’imposta definitiva da parte dell’ufficio fiscale ai sensi degli artt. 17 e 19 TUIR (ovvero, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro) per invocare l’applicazione del regime Irpef di favore e ricevere la restituzione della maggiore imposta trattenuta dal sostituto. In alternativa, il lavoratore può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR 602/73 entro 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta. Per l’incentivo all’esodo e le altre somme di cui all’art. 17 TUIR che eccedono l’importo di €1m, che sono soggette a tassazione Irpef ordinaria, il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta tenendo conto dell’agevolazione Irpef impatriati.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23/07/2024 n 40/E

Risarcito il lavoratore per aver subito condotte vessatorie episodiche ed isolate
Il mobbing, definito come un insieme di condotte lesive della salute e della dignità del lavoratore protratte nel tempo e accomunate da un unico intento persecutorio contro il lavoratore-vittima, è solo una delle possibili manifestazioni delle condotte lesive dell’equilibrio psico-fisico o della dignità del lavoratore, rispetto alle quali il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare il lavoratore. Per tale ragione, il lavoratore che abbia agito in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno per mobbing ne avrà comunque diritto, anche se le condotte vessatorie accertate siano episodiche e non accomunate da un unico intento persecutorio. In tale ipotesi, infatti, Il datore di lavoro risulterebbe inadempiente all’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la dignità del lavoratore da qualsiasi tipo di condotta lesiva.
Cass. (ord.) 12/07/2024 n. 19196

Aggiornamento Inps sul congedo parentale
A seguito dei numerosi interventi da parte della Legge di Bilancio per il 2023 e per il 2024 sulla disciplina normativa in materia di congedo parentale, l’Inps ha aggiornato un elenco di domande a risposte frequenti (FAQ) corredate da esempi concreti. Tra le FAQ aggiornate si segnala quanto segue:
•  l’indennità di congedo parentale è incrementata per un mese all’80% della retribuzione e di un ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), se fruita entro i 6 anni di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore);
•  i sette mesi di congedo parentale sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
•  i rimanenti due mesi di congedo parentale non sono indennizzati, salvo la condizione reddituale del richiedente;
•  se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (Legge di Bilancio 2023), e di un ulteriore mese indennizzabile all’80% della retribuzione (Legge di Bilancio 2024), se fruito entro il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento dei 6 anni di età del bambino;
•  se il figlio è nato dopo il 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta al genitore richiedente a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023;
•  è sufficiente che anche uno solo dei due genitori fruisca parte del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023 affinché la coppia possa fruire della maggiorazione di un mese di congedo parentale all’80% (Legge di Bilancio 2023) e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024 (Legge di Bilancio 2024).
INPS, FAQ congedo parentale 2024

Attività economiche a basso rischio e certificazione ESG
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 103/2024, che entrerà in vigore dal 2 agosto 2024, di semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei controlli sulle attività economiche. È istituito un sistema di identificazione del rischio delle attività economiche in alcuni specifici settori, tra i quali la protezione ambientale e la sicurezza dei lavoratori. Per la determinazione delle attività economiche cd. a basso rischio, che ottengono un “report certificativo”, sono presi in considerazione diversi parametri, tra i quali le certificazioni rilasciate da enti di accreditamento riconducibili ai principi cd. ESG (Environmental, Social, Governance). Le imprese che conseguiranno le certificazioni ESG potranno ottenere più facilmente il report certificativo di attività economica a basso rischio e saranno sottoposte ai controlli ordinari da parte degli organi ispettivi non più di una volta l’anno.
Decreto Legislativo 12/07/2024, n. 103

Risarcimento del danno da perdita di chance
Il risarcimento del danno da perdita di chance è integrato dalla concreta ed effettiva possibilità di ottenere il risultato sperato o un certo bene e deve essere liquidato in applicazione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di conseguire il bene. Per quantificare il danno da perdita di chance è prima necessario quantificare il vantaggio economico astrattamente conseguibile dal soggetto leso se non fosse stata tenuta la condotta illecita. Successivamente, l’importo così quantificato va ridotto percentualmente di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di realizzazione del risultato atteso. Occorre verificare, infine, la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’occasione perduta secondo il criterio del “più probabile che non”.
Cass. (ord.) 08/07/2024 n. 18568

File word allegato al messaggio PEC del difensore del lavoratore vale per impugnare il licenziamento
È valida l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento inviata al datore di lavoro tramite un file in formato word allegato a un messaggio PEC spedito dall’indirizzo del difensore del lavoratore, nel quale venga specificato che la comunicazione è stata inviata per conto del lavoratore medesimo. Infatti, questa modalità di trasmissione non fa sorgere incertezze circa l’intenzione di impugnare il licenziamento e la sua univoca riferibilità al lavoratore e, dunque, è conforme a quanto previsto dalla legge (art. 6, L. n. 604/1966). Secondo la legge, invero, il requisito della forma scritta per l’impugnazione del licenziamento deve ritenersi assolto da qualsiasi modalità che comporti la trasmissione di un qualsiasi atto scritto idoneo a portare a conoscenza del datore di lavoro la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento che sia univocamente riconducibile al lavoratore.
Cass. (ord.) 08/07/2024 n. 18259

Ambito territoriale del patto di non concorrenza prescinde dal luogo fisico della prestazione
Per verificare se è stato violato il patto di non concorrenza non è dirimente il luogo dove viene resa materialmente l’attività lavorativa, bensì il territorio dove le predette attività sono destinate ad esprimere effetti. L’individuazione dell’estensione territoriale del patto di non concorrenza va riferito al mercato di riferimento in cui le mansioni svolte dal lavoratore sono destinate ad incidere, rispetto al quale non è rilevante il luogo in cui opera fisicamente il lavoratore, ovvero ove ha sede il nuovo datore di lavoro. L’evoluzione della realtà socio-economica in cui agiscono le imprese richiede che il concetto di “territorio” previsto dall’art. 2125 codice civile, specie per le prestazioni di natura intellettuale, non sia rigidamente inteso come parametro fisico dove è collocata la postazione di lavoro, ma quale spazio dove si riflettono gli effetti della prestazione lavorativa. Deriva da quanto sopra che, anche se la prestazione del lavoratore è svolta da un ambito territoriale ricompreso nel patto di non concorrenza, se la prestazione produce effetti in un mercato territoriale escluso dal patto, non si ha violazione dell’obbligo di “non facere”.
Trib. Roma 25/06/2024 n. 7477

Siglato il protocollo per la legalità nella filiera della logistica e trasporto
Le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia dal lato datoriale che dei lavoratori, nel comparto della logistica e dei trasporti hanno sottoscritto con Regione Lombardia un protocollo per la legalità dei contratti d’appalto. L’impegno assunto dai firmatari è di rendere più trasparenti le dinamiche relative alla selezione degli appaltatori e alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto di appalto e subappalto. La finalità è di evitare il riproporsi di fenomeni di interposizione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro, garantendo condizioni di regolarità degli appalti e di equità sul piano del trattamento retributivo. È stata prevista l’istituzione di una Piattaforma di filiera dove le imprese della logistica e dei trasporti che aderiscono al progetto potranno caricare i dati e le informazioni relativi alla propria impresa.
Protocollo per la legalità, Regione Lombardia e Prefettura di Milano, 18/07/2024

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