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"Le ferie maturate e non godute entro la scadenza sono monetizzate al termine del rapporto."
Esonero contributivo collegato alla parità di genere e correzione dei dati nella domanda all’Inps
La legge (art. 5, L. n. 162/2021) prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali (per un massimo di €50.000 annui) a favore dei datori di lavoro in possesso di una certificazione della parità di genere conforme alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. L’esonero è soggetto alla presentazione della domanda all’Inps attraverso uno specifico modulo telematico nel quale occorre indicare, tra l’altro, la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili versate dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non come quella del singolo lavoratore (che è stata erroneamente indicata in svariate domande). I datori di lavoro con certificazione di parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2023 che abbiano errato nell’indicazione della retribuzione media mensile globale, possono rettificare i dati inseriti entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024, rinunciando alla domanda già inviata e presentando una nuova domanda con l’indicazione del dato corretto.
INPS Messaggio 13/08/2024, n. 2844
Relazione della Commissione Europea sul recepimento della Direttiva sul whistleblowing
La Commissione Europea ha analizzato le normative nazionali di recepimento della Direttiva euro-unitaria sul whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937) da parte degli Stati membri. Sono emersi numerosi errori e carenze di recepimento, che impediscono di ritenere conseguito lo scopo della Direttiva consistente nello stabilire norme sul whistleblowing omogenee e chiare per tutta l’UE. Ad esempio, circa la metà degli Stati membri ha recepito in modo inadeguato le norme che definiscono le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione e ha individuato la nozione di lavoratore segnalante sulla base delle norme del diritto interno e non di quelle euro-unitarie. Un ulteriore esempio di errore di recepimento è riscontrabile nella fissazione di condizioni d’accesso alle procedure di segnalazione esterna (es. segnalazione all’ANAC) e di requisiti particolarmente rigorosi per il ricorso alla divulgazione pubblica, contrariamente a quanto stabilito dalla Direttiva. Entro il 2026 la Commissione presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo una nuova relazione sul funzionamento della Direttiva e sulla necessità di adottare nuovi provvedimenti in materia di whistleblowing.
Commissione Europea Relazione 03/07/2024
Applicazione del contratto di prossimità dopo il trasferimento d’azienda
Si applica anche ai contratti collettivi di prossimità (ex art. 8, D.L. n. 138/2011) la norma codicistica (art. 2112 c.c.) secondo cui, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, il contratto collettivo aziendale applicato dal datore di lavoro cedente continui ad applicarsi ai lavoratori ceduti anche dopo che questi siano transitati alle dipendenze del cessionario, se quest’ultimo non applichi già un contratto collettivo dello stesso livello che possa sostituire quello del cedente. Tale principio non subisce deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’applicazione del contratto collettivo di prossimità si traduca in un trattamento meno favorevole dei lavoratori trasferiti rispetto a quello che risulterebbe dalla disapplicazione del contratto di prossimità medesimo stipulato dal datore di lavoro cedente.
Cass. (ord.) 16/04/2024 n. 10213
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