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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia5 September 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Il periodo di prova è nullo se non sono indicate le mansioni assegnate al dipendente."

Prove selettive di assunzione e ricorso alla tutela d’urgenza
L’esclusione del candidato che aveva superato le prove selettive di assunzione a causa di un provvedimento medico di inidoneità non può essere impugnata attraverso il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc. Se non è stato costituito il rapporto di lavoro, l’inserimento nelle graduatorie per l’assunzione non autorizza il ricorso allo strumento d’urgenza e il lavoratore deve promuovere un autonomo giudizio di merito. La domanda ha natura prettamente costitutiva, perché è diretta ad ottenere l’instaurazione di un rapporto di lavoro che non si era ancora perfezionato, e il lavoratore deve necessariamente agire con azione giudiziale ordinaria. A supporto di questa conclusione, si osserva che la tutela cautelare è ammissibile solo se interviene in un contesto di diritti perfetti e preesistenti alla pronuncia richiesta in via d’urgenza. In difetto di questa condizione, lo strumento del ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc non è ammissibile, perché si risolverebbe nella produzione di “un anomalo effetto costitutivo anticipato”.
Trib. Bari (ord.), Giudice A. Vernia, 02/09/2024 

Legittimo il patto di non concorrenza dell’agente che prevede il versamento di un’indennità provvigionale in corso di rapporto
L’art. 1751 bis c.c. non prevede la corresponsione all’agente di un’indennità, a pena di nullità, per il patto di non concorrenza post contrattuale e, pertanto, la naturale onerosità del medesimo patto risulta derogabile dalle parti. Di conseguenza, le parti possono altresì stabilire le modalità di liquidazione e il pagamento della relativa indennità. Sulla base di tali presupposti è stato, quindi, ritenuto legittimo un patto di non concorrenza in cui il pagamento dell’indennità veniva erogato attraverso un compenso di natura provvigionale (determinato in misura percentuale rispetto alle provvigioni stesse), con corresponsione di anticipi nel corso del rapporto di agenzia, salvo conguaglio finale.
Cass. 29/08/2024 n. 23331

Legittimo il licenziamento del direttore di banca in assenza di un danno patrimoniale
La condotta dei dipendenti di una banca impone una valutazione degli obblighi di diligenza e fedeltà secondo criteri più rigorosi, in ragione della qualità del rapporto e della delicatezza dei compiti svolti, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale ai danni del cliente, dal conseguimento di un utile personale e dall’eventuale comportamento successivo volto ad eliminare gli effetti dannosi del comportamento inadempiente. In applicazione di tali principi, è stato ritenuto legittimo il licenziamento del direttore di banca che ha attivato una carta di credito all’insaputa di una cliente molto anziana e ha domiciliato la carta presso la filiale, effettuato accrediti fittizi sui conti correnti di alcuni clienti, poi annullati a breve distanza di tempo.
Cass. 29/08/2024 n. 23318

Quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa del lavoratore autonomo
Per quantificare il danno determinato da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo il metro di riferimento è costituito dal reddito dichiarato fiscalmente. Pertanto, il pregiudizio arrecato alla capacità lavorativa del lavoratore autonomo da un sinistro stradale deve essere determinato utilizzando come parametro il reddito del lavoratore, senza tuttavia escludere le maggiorazioni derivanti dagli studi di settore.
Cass. (ord.) 29/08/2024 n. 23330

Rivalutati i minimali e massimali di rendita Inail
L’Inail è ritornata sulla rivalutazione degli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2024, pari rispettivamente a €20.258,70 e €37.623,28. Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (tra cui allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale) la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a €67,53 e quella mensile a €1.688,23. Per i familiari partecipanti all’impresa familiare la retribuzione convenzionale giornaliera è di €67,80 e quella mensile di €1.695,10. Per i lavoratori dell’area dirigenziale la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a €125,41 e quella mensile a €3.135,28. I dati completi per ciascuna area e categoria sono disponibili nel Decreto Ministeriale 5 luglio 2024, n. 114 cui si deve la rivalutazione degli importi del minimale e del massimale.
INAIL, Circolare 03/09/2024 n. 23

Chiarimenti Inps sulle istanze di pagamento diretto
L’Inps ha reso chiarimenti sulla gestione delle istanze di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex L. 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 in caso di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro. Si precisa che per ottenere il pagamento diretto il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione in cui conferma di non aver ricevuto alcun pagamento anticipato dal datore di lavoro per uno di questi eventi. Se il datore anticipa in parte l’indennità spettante, l’Inps sarà tenuta alla liquidazione del solo importo residuo. L’Inps riepiloga le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto, tra le quali spiccano il caso in cui il datore di lavoro è stato sottoposto a procedura concorsuale, quello in cui il datore rifiuta espressamente di anticipare le indennità e il caso in cui il datore non ha alcun obbligo di anticipazione (in assenza di previsione del CCNL).
INPS, Messaggio 30/08/2024 n. 2909

Ricorso in prevenzione per debito contributivo e avviso di addebito
Anche se il contribuente ha già presentato un’azione di accertamento negativo rispetto a crediti previdenziali vantati dall’Inps, la successiva emissione e notifica di un avviso di addebito da parte dell’ente previdenziale impone al contribuente di effettuare la relativa opposizione giudiziale nel termine di legge (articolo 24 del Dlgs 46/1999). Se il datore di lavoro (contribuente) omette di impugnare l’avviso di addebito, si forma un titolo stragiudiziale definitivo. Pertanto, anche se ha già promosso un ricorso in prevenzione per far accertare l’inesistenza del debito contributivo prima che l’Inps abbia notificato l’avviso di addebito, la emissione e notifica del predetto avviso di addebito obbliga il datore a presentare l’opposizione giudiziale. In caso negativo il titolo diventa definitivo e il ricorso in prevenzione non è più procedibile.
Cass. 27/07/2024 n. 20127

Legittimo il licenziamento del dipendente della casa di cura che viola le disposizioni su abbigliamento
È stato ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del dipendente di una casa di cura in presenza di reiterate inosservanze delle disposizioni aziendali che vietavano al personale a contatto diretto con i pazienti di indossare monili (nello specifico, una vistosa catena a maglie larghe al collo, anelli, un grosso bracciale e un voluminoso orologio, tutti di metallo) e acconciature particolari (nello specifico, un lungo pizzetto al mento), in quanto possibili veicoli di contagio per i pazienti fragili e immunodeficienti. La reiterazione dei comportamenti da parte del lavoratore, pur non potendo essere considerata come recidiva perché non contestata formalmente, è comunque idonea ad incidere sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore che, ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi associati al contratto di lavoro.
Cass. 24/06/2024 n. 17267

Reintegra del dipendente per fatti privi di rilievo disciplinare
Per valutare se un comportamento integra la giusta causa di licenziamento, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore (sia sul piano oggettivo sia sul piano dell’elemento intenzionale) e, dall’altro, la proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta. In applicazione dei suddetti principi, è stato, quindi, reintegrato il macellaio di un supermercato licenziato per alcune anomalie sulle etichette dei prodotti del banco macelleria, ritenute non disciplinarmente rilevanti. In particolare, è stato accertato che l’impacchettamento e il confezionamento della merce non rientravano tra le mansioni ordinariamente svolte dal lavoratore, mentre l’erronea datazione della merce costituiva un errore scusabile in un giorno di ingente afflusso dopo le festività natalizie.
Tribunale di Taranto, 29/05/2024 est. Fanelli

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