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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia19 September 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"In caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, il lavoratore può dimostrare danno ulteriore alla soglia massima di 12 mensilità."

Nuove (rilevanti) modifiche alla disciplina sanzionatoria dei contratti a termine
È entrato in vigore il Decreto “salva infrazioni”, al cui interno è previsto un rilevante intervento sulla disciplina dei contratti a tempo determinato. Sulla scorta della richiesta della UE di allineare la normativa italiana alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato, è stata modificata la formulazione dell’art. 28, commi 2 e 3, del Decreto-Legislativo 81/2015 sulla quantificazione del risarcimento dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine. Il primo intervento riguarda il (nuovo) inciso per cui “Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Vale a dire che il danno non è più predeterminato tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, ma può essere incrementato dal giudice all’esito della causa promossa dal lavoratore. È stata, quindi, eliminata la previsione per cui la soglia massima dell’indennizzo (12 mensilità) era dimezzata in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. Le previsioni dei contratti collettivi in questo ambito hanno, quindi, perso ogni attrattività.
Decreto-Legge 16/09/2024 n. n. 131

Sanzionato il datore per affitti irregolari ai lavoratori immigrati
Il Decreto-Legge cd “Salva Infrazioni”, in risposta alle osservazioni della Commissione europea, ha inserito nel Testo unico sull’immigrazione (art. 24, D.Lgs. 286/1998) la previsione per cui, se il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €350 a €5.500 per ciascun lavoratore straniero. In ogni caso, il canone è sempre eccessivo quando supera di un terzo la retribuzione. La precedente versione della norma del T.U. sull’immigrazione (art. 24) non prevedeva la sanzione pecuniaria, che il Governo ha introdotto per sottrarsi alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea per non essere stata recepita pienamente la Direttiva 2014/36/UE.
Decreto-Legge 16/09/2024 n. 131

Comunicata la rivalutazione annuale degli indennizzi Inail per danno biologico
L’Inail ha comunicato la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi del danno biologico (danno all’integrità psico-fisica della persona) con decorrenza dal 1° luglio 2024. La rivalutazione avviene sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che l’Istat ha individuato per il 2024 in misura pari al 5,4%. La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2024. Più in dettaglio, per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio l’incremento si applica agli importi riferiti alla quota che ristora il danno biologico (comprensivi delle precedenti rivalutazioni), mentre per gli indennizzi in capitale l’incremento a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emananti a decorrere dal 1° luglio 2024.
INAIL, Circolare 16/09/2024 n. 26

Il datore di lavoro non può procrastinare la contestazione disciplinare
Il principio di immediatezza dell’azione disciplinare prevede che la contestazione al lavoratore debba avvenire in immediata connessione temporale con il fatto contestato. Il suddetto principio deve essere applicato con una ragionevole elasticità, che consenta di tollerare che tra la commissione dell’illecito disciplinare e la sua contestazione trascorra il lasso di tempo necessario per l’espletamento delle indagini opportune in ragione della complessità della vicenda e dell’organizzazione aziendale. In applicazione del suddetto principio, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare svolta nei confronti di un dipendente che non aveva avvertito gli addetti al servizio di zona del ritardo accumulato alla guida dei bus, in quanto la immediata conoscenza del fatto addebitato e la scelta datoriale di notificare il procedimento a mani del lavoratore (peraltro, in ferie) era sintomatico di un irragionevole ritardo, non giustificabile in assenza di una effettiva complessità organizzativa.
Cass. (ord.) 13/09/2024 n. 24609

Rinnovato il protocollo INL / Assolavoro di contrasto a lavoro sommerso e somministrazione illecita
Assolavoro (associazione nazionale delle agenzie per il lavoro) e l’Ispettorato nazionale del lavoro hanno rinnovato il protocollo sulla realizzazione di un osservatorio per la tutela del lavoro e la somministrazione regolare di manodopera. Le parti hanno rinnovato l’impegno a collaborare nelle attività di contrasto al lavoro sommerso e all’intermediazione illecita di manodopera. La collaborazione si estende alla lotta contro lo sfruttamento del lavoro (cd. “caporalato”) e il distacco transazionale fraudolento. Tra gli obiettivi del protocollo spicca l’impegno al rispetto del principio di parità di trattamento salariale. È stata istituita una cabina di regia per promuovere iniziative di contrasto al lavoro irregolare e sviluppare soluzioni che possano garantire la legalità nelle condizioni di lavoro.
Protocollo INL – Assolavoro 12/09/2024

Problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Il Ministero del Lavoro ha emanato una circolare sulla prevenzione dei rischi determinati dall’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). In particolare, la circolare fornisce alcune indicazioni di carattere generale sugli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchinari. La circolare pone, tra l’altro, l’attenzione sulla necessità di verificare e documentare l’effettivo stato di conservazione delle PLE attraverso periodiche attività (ordinarie e straordinarie) di controllo e di manutenzione, in modo da garantire le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita dei macchinari.
Ministero del Lavoro, Circolare 12/09/2024 n. 7

Assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema contributivo
La Suprema Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 16, Legge n. 335/1995 (in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, Legge n. 222/1984), in riferimento agli artt. 3 e 38, co. 2, Cost., nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali, la corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo. Ad avviso della Cassazione, la previsione del trattamento minimo solo rispetto all’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema retributivo risulta irragionevole e discriminatoria. Invero, laddove sussiste un bisogno previdenziale, a prescindere che l’an e il quantum siano calcolati secondo il sistema retributivo o contributivo, non muta l’esigenza costituzionale (art. 38, co. 2, Cost.) di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita mediante l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità.
Cass. (ord.) 16/09/2024 n. 24712

Legittimo registrare le conversazioni dei colleghi se è minacciato un diritto fondamentale
Il lavoratore può registrare le conversazioni dei colleghi a loro insaputa e senza il loro consenso, se il loro utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto. In linea generale, l’utilizzo dei dati di una registrazione occulta senza il consenso dell’interessato è ritenuto lecito, sulla base di una corretta lettura degli artt. 17 e 21 del Regolamento Ue 2016/679, quando si tratti di difendere un diritto fondamentale. Se ad essere minacciata è la tutela di un diritto fondamentale, il giudice è chiamato ad operare un bilanciamento tra la tutela della riservatezza dei colleghi registrati e la tutela dei diritti dei lavoratori strettamente connessi alla dignità della persona. Nel bilanciamento degli interessi coinvolti il diritto ad utilizzare le registrazioni per difendersi in giudizio può prevalere sui diritti dell’interessato (ovvero i colleghi registrati a loro insaputa) al trattamento dei dati personali.
Cass. (ord.) 16/09/2024 n. 24797

Al via la seconda fase delle verifiche sull’esistenza in vita dei pensionati residenti esteri
Allo scopo di contrastare il fenomeno del versamento della pensione a persone decedute, così evitando le complesse procedure di recupero dell’indebito, l’INPS ha attivato la seconda fase dell’operazione volta a verificare l’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero per gli anni 2024 e 2025. Una prima fase di verifica era stata condotta sul Continente Americano, l’Asia e l’Estremo Oriente. La seconda verifica, cui l’Inps ha dato adesso impulso, si concentra sulla verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le verifiche sono state affidate a Citibank N.A. e si protrarranno fino a gennaio 2025. Ai pensionati di questi continenti saranno trasmesse apposite richieste di attestazione, che i pensionati dovranno restituire entro il 18 gennaio 2025 per confermare la propria esistenza in vita. I pensionati potranno presentare l’attestazione dell’esistenza in vita con modalità cartacea o tramite il portale web di Citibank.
INPS, Messaggio 11/09/2024 n. 3006

Legittimo rilevare le presenze con sistema software collegato allo smartphone
È legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di registrare inizio e fine turno attraverso il sistema digitale installato dal datore sugli smartphone aziendali. Il datore di lavoro può, infatti, sostituire il sistema analogico di controllo dei turni di lavoro e introdurre strumenti software, applicazioni e device elettronici per rilevare le presenze, se questo modello consente di “facilitare la timbratura” da parte dei lavoratori. I lavoratori hanno il correlativo obbligo di attestare l’orario di ingresso e di uscita con le nuove modalità impartite dal datore di lavoro, anche se il modello utilizzato risulta più invasivo per il trattamento dei dati personali. La rilevazione delle presenze tramite modelli digitali avanzati, quand’anche essi impongano un ricorso più rigoroso alle misure di protezione dei dati personali, si giustifica alla luce dell’esigenza aziendale di avere dati oggettivi sugli effettivi orari di lavoro dei dipendenti. Ne deriva che è ingiustificato il rifiuto del lavoratore di rilevare l’orario passando il badge sugli smartphone aziendali e risulta legittimo il licenziamento per giusta causa.
Trib. Trento, Giudice Flaim, 16/07/2024

Legittima l’assemblea dell’organizzazione sindacale senza iscritti se previsto dal CCNL
La legge (art. 20, L. n. 300/1970) attribuisce esclusivamente alle RSA il potere di convocare le assemblee sindacali dei lavoratori e prevede che i contratti collettivi possano individuare ulteriori modalità di convocazione. Alla luce di tale disciplina, il contratto collettivo applicato nell’impresa può estendere la platea dei soggetti titolari del potere di convocare l’assemblea includendovi anche le organizzazioni sindacali firmatarie di un accordo interconfederale. In presenza di una tale previsione del CCNL il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento delle assemblee convocate da un’organizzazione sindacale firmataria di un accordo interconfederale come previsto dal CCNL, anche se tra i dipendenti dell’impresa non vi sia alcun iscritto a tale organizzazione ed essa sia, dunque, priva di una RSA validamente costituita.
Trib. Bari 24/07/2024 n. 38334 est. Lambriola

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