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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia3 October 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Il licenziamento per giusta causa presuppone la lesione irreparabile del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro."

Pubblicate dall’INL le istruzioni operative per il rilascio della patente a crediti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le istruzioni operative sull’utilizzo del portale per la richiesta della partente a crediti (portale denominato “Istanza Patente a crediti”). Occorre accedere al link evitando di entrare nel portale attraverso il sito web dell’INL. L’accesso è possibile unicamente tramite SPID o CIE e la procedura potrà essere svolta da una persona appositamente delegata a presentare l’istanza della patente a crediti da parte dell’impresa obbligata. A seconda che l’istanza sia presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica (ovvero dal titolare di un’impresa individuale) o da un lavoratore autonomo in qualità di soggetti obbligati occorre seguire una procedura differente. L’applicativo del portale permette di salvare una bozza dell’istanza, che può essere modificata in sessioni successive fino al momento in cui l’istanza stessa viene inviata. A seguito dell’invio l’istanza non potrà più essere modificata e il portale emette una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata e conservata. La ricevuta riporta i dati del soggetto obbligato (codice fiscale, ragione sociale) e il codice della patente a crediti.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Istruzioni operative 30/09/2024

Chiarimenti ministeriali sulle funzioni del preposto alla sicurezza negli appalti
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligatorietà dell’individuazione del preposto nell’ambito dell’appalto e sulla necessita che il preposto sia presente sul luogo in cui viene svolta l’attività oggetto dell’appalto. Secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 2, D.lgs. n. 81/2008) il preposto è colui che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive datoriali in materia di sicurezza, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il Ministero ha chiarito che il preposto deve essere individuato in tutte le ipotesi di appalto (o subappalto), anche laddove l’attività oggetto dell’appalto venga svolta da due soli lavoratori. Inoltre, il ruolo di preposto può essere ricoperto solo da chi sia presente sul luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa oggetto del controllo, posto che in mancanza di tale requisito il preposto non è nelle condizioni di adempiere effettivamente agli obblighi attribuiti. A tal proposito, il Ministero del lavoro esclude che il ruolo di preposto possa essere assegnato a un project manager che non si rechi presso il luogo dell’attività.
Ministero del Lavoro Risposta ad Interpello 30/09/2024 n. 4

Semplificazione dei controlli ed elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa
Con nota n. 6774/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa (artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 103/2024). Nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, è stato diramato un modello di verbale di diffida amministrativa da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione. Dall’elenco degli illeciti sono state escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni previste dalla legge, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori (art. 38, co. 2 della Costituzione). La nuova diffida amministrativa non potrà essere disposta qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 17/09/2024 n. 6774

Infortunio in itinere indennizzato anche durante lo smart working
Al dipendente in smart working che si infortuna durante la fruizione di un permesso per andare a prendere a scuola la figlia spetta l’indennizzo a carico di Inail per gli infortuni in itinere. Nell’ambito della tradizionale prestazione di lavoro resa in presenza (i.e. dalla sede aziendale) l’infortunio in itinere è ricompreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui gli spostamenti del lavoratore avvengono in occasione della fruizione di un permesso per motivi personali. Lo stesso principio si applica quando l’infortunio in itinere si verifica nelle giornate di smart working, perché anche nei giorni di lavoro da remoto il lavoratore gode delle medesime tutele previste dall’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni sul lavoro (nella cui nozione sono ricompresi gli infortuni accaduti nei tragitti esterni connessi alla prestazione di lavoro). Pertanto, se il lavoratore in smart working è vittima di un incidente mentre si sta recando a prendere la figlia a scuola, l’Inail è tenuto ad indennizzare il danno sofferto.
Trib. Milano, Giudice Chirieleison, 16/09/2024

Pensione anticipata senza l’obbligo dei 35 anni di contributi effettivi
La Corte di Cassazione, con due pronunce, ha invertito un precedente orientamento restrittivo stabilendo che per accedere alla pensione anticipata, per la quale è previsto il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne), non sia necessario soddisfare il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva richiesto dall’Inps. Nei giudizi di merito era stato negato l’accesso alla pensione anticipata a due lavoratrici che avevano raggiunto il requisito contributivo mediante il computo dei contributivi “figurativi” (ossia derivanti da periodi di malattia e disoccupazione) anziché in base ai contributi “effettivi” (ossia derivanti dall’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro). Secondo la Cassazione, la decisione di escludere i contributi figurativi, come invece preteso dall’Inps, risulterebbe priva di giustificazione in quanto la riforma del 2011 (Monti-Fornero) per l’accesso alla pensione anticipata si limita a richiamare la contribuzione utile – vista l’ampiezza del requisito dell’anzianità contributiva di 42 anni – senza far riferimento all’effettività della contribuzione versata.
Cass. 17/09/2024 n. 24952 e Cass. 17/09/2024 n. 24916 

Legittima la reiterazione di contratti a termine per i lavoratori marittimi
Ai lavoratori marittimi non si applica il regime ordinario dei contratti a termine, bensì la disciplina specifica dettata dal codice della navigazione (art. 326 cod. nav.), che permette la stipula di molteplici contratti con il medesimo lavoratore per una durata complessiva anche superiore ai 24 mesi (purché tra un contratto di lavoro e l’altro intercorrano più di 60 giorni). Tuttavia, l’apposizione del termine è illegittima, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora la reiterazione dei contratti a termine con il singolo lavoratore abbia lo scopo di aggirare in modo fraudolento la legge, traducendosi in un utilizzo abusivo dello strumento. La finalità fraudolenta deve essere dimostrata dal lavoratore e non può essere dedotta esclusivamente dall’elevato numero di contratti a termine e dall’arco temporale ristretto in cui gli stessi si siano succeduti. Tali elementi sono, infatti, solamente indizi, peraltro non univoci, di un intento datoriale fraudolento, ai quali devono aggiungersi altri elementi più qualificanti che lo rivelino.
Cass. (ord.) 27/09/2024 n. 25856

Utilizzo permessi L. 104/1992 da parte del caregiver e licenziamento per giusta causa
Costituisce giusta causa di licenziamento l’utilizzo da parte del lavoratore caregiver di permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso. Laddove manchi del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile si è in presenza di un uso improprio e, quindi, di un abuso del diritto ai permessi. Sulla base dei suddetti principi, la Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro e confermato il giudizio di merito sul presupposto che nei giorni di permesso il lavoratore caregiver si era recato presso il luogo di residenza del familiare malato (per tre ore e mezza il primo giorno e per cinque ore e mezza il secondo giorno) e che l’attività marginale svolta dal lavoratore caregiver durante il tragitto per l’acquisto di beni al mercatino non fosse idonea a configurare un abuso di diritto, tenuto conto del fatto che l’acquisto dei capi di abbigliamento poteva essere finalizzato a soddisfare le esigenze del familiare assistito.
Cass. (ord.) 9/09/2024 n. 24130

Reintegrato il lavoratore che presenta certificati medici fasulli
La presentazione di giustificativi medici fasulli, in assenza di prova da parte del datore sulla consapevolezza del lavoratore circa la non genuinità dei certificati, elimina i presupposti della giusta causa di licenziamento e riconduce la condotta contestata al lavoratore nella nozione di comportamento “privo del carattere di illiceità”. L’onere di verificare la genuinità dei certificati medici non è responsabilità del lavoratore, sul quale incombe unicamente l’onere di trasmetterli al datore, mentre è su quest’ultimo che, laddove ne abbia accertato la falsità, compete dimostrare che anche il dipendente ne era a conoscenza. Né si può ritenere che l’utilizzo dei certificati medici fasulli presentati al datore ingeneri, di per sé, una presunzione di consapevolezza a carico del lavoratore. Pertanto, la presentazione di certificazioni mediche false per giustificare le giornate di assenza dal lavoro riconducibili a malattia del figlio non sorregge la giusta causa di licenziamento, se il datore di lavoro non prova che il lavoratore era consapevole della non autenticità dei certificati.
Cass. (ord.) 26/07/2024 n. 20891

Datore tenuto a risarcire i lavoratori se l’Inps non paga l’integrazione salariale
Se i lavoratori non hanno percepito l’integrazione salariale del FIS per fatto addebitabile al datore di lavoro, quest’ultimo non è liberato dall’obbligo retributivo e rimane tenuto al versamento dell’importo ai lavoratori in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta. Benché l’obbligazione derivante dall’ammissione al FIS abbia natura previdenziale, il datore non è esonerato dai suoi obblighi in caso di mancata erogazione dell’integrazione salariale da parte dell’Inps. Il datore di lavoro, in altre parole, non può esimersi dal proprio obbligo retributivo in caso di mancato intervento dell’Inps, dovendo garantire ai lavoratori una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita. La somma da erogare ai dipendenti in caso di mancato percepimento del FIS ha natura risarcitoria.
Cass. (ord.) 18/07/2024 n. 19863

Diffusione tramite WhatsApp di corrispondenza tra datore e rappresentante sindacale
Deve essere esclusa la condotta antisindacale del datore di lavoro che, dopo aver verificato che il rappresentante sindacale aveva pubblicato sul proprio account WhatsApp uno scambio di corrispondenza tra essi intercorso, diffida il medesimo rappresentante sindacale a non diffondere ulteriori comunicazioni aziendali riservate. Tale forma di pubblicazione di immagini su WhatsApp è di per sé idonea ad una diffusione in modo potenzialmente permanente sul web, per di più nei confronti di una platea indefinita di soggetti. La diffusione non è limitata, infatti, ai soli contatti del numero telefonico del rappresentante sindacale, ma aperta a tutti gli utenti WhatsApp che siano in possesso di tale numero nella propria rubrica e, più in generale, a chiunque ed in qualunque tempo, anche al di fuori del social in questione, in quanto detta immagine – una volta catturata ed inoltrata – potrà essere stampata, replicata e nuovamente inoltrata con ogni mezzo, cartaceo e telematico.
Corte d’Appello Roma 16/07/2024 n. 2133

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