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"Il premio di risultato legato agli obiettivi aziendali soggiace all’aliquota fiscale ridotta del 5% con accordo aziendale."
Prime risposte INL sulla patente a crediti
In merito alla patente a crediti, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato le prime Faq, rispondendo ad alcuni dei quesiti più frequenti. Quanto alle modalità e tempistiche di richiesta della patente, l’Ispettorato precisa che la compilazione della pratica ordinaria on-line o l’invio tramite Pec della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che deve essere evaso solo da imprese e lavoratori autonomi che già alla data del 1° ottobre 2024 siano attivi in cantieri temporanei o mobili. L’INL conferma, quindi, che il possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza, è condizione sufficiente per essere esclusi dal possesso della patente a crediti. Quanto, infine, ai requisiti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’INL specifica che, nel caso di impresa con più sedi di lavoro e, contestualmente, più datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera struttura aziendale. Pertanto, tutti i datori di lavoro dovranno essere in possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).
Ispettorato Nazionale del Lavoro, FAQ 07/10/2024
Termine finale per la rettifica dei dati per esonero contributivo del certificato di parità di genere
I datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere hanno tempo fino al 15 ottobre 2024 per correggere l’errata trasmissione dei dati sulla retribuzione media mensile globale utile ai fini dell’accesso all’esonero contributivo. Si ricorda che l’ottenimento della certificazione di parità di genere comporta a carico dell’impresa beneficiaria, oltre al meccanismo premiale per la partecipazione agli appalti pubblici, un esonero sui versamenti contributivi in misura pari all’1% per ciascun lavoratore con un tetto massimo annuo di €50.000. La retribuzione media mensile globale corretta si riferisce alle retribuzioni corrisposte o da corrispondere nel periodo di validità della certificazione e non quella media del singolo lavoratore. Poiché si è riscontrato che da parte di alcune imprese non è stato indicato il dato retributivo stimato con riferimento al suddetto periodo di validità della certificazione, è stato assegnato un termine finale per riformulare la domanda inserendo il dato retributivo corretto ai fini dell’esonero. L’Inps ha ribadito che il termine finale coincide con metà ottobre 2024.
INPS, Comunicato stampa 02/10/2024
Licenziamento per giusta causa del dirigente e ruolo di vertice in una società privata
È legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente di un’azienda speciale con finalità pubblicistica che ricopre un ruolo di vertice e detiene una partecipazione societaria in una società privata. Sebbene il rapporto di lavoro del dipendente delle aziende speciali non sia disciplinato dal T.U. sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), quest’ultime sono vere e proprie articolazioni delle pubbliche amministrazioni in quanto costituite per la salvaguardia di interessi pubblici. Tale dimensione pubblicistica incide sulla valutazione della lesione del vincolo fiduciario, avendo riguardo alla natura e alla qualità del rapporto di lavoro dirigenziale. Ne deriva che l’assunzione del ruolo di amministratore e socio in una impresa privata da parte di un dirigente di un’azienda speciale della Camera di Commercio è sintomatica di un conflitto di interessi. Tale condotta costituisce lesione della posizione di terzietà e indipendenza dell’azienda speciale istituita da un ente pubblico e giustifica l’irrogazione del licenziamento per giusta causa nei confronti del dirigente.
Cass. (ord.) 07/10/2024 n. 26181
L’equivalenza dei CCNL non richiede la parità di retribuzione
Nell’ambito di una procedura di affidamento dei lavori da parte di un ente pubblico l’impresa offerente può mantenere il proprio CCNL anche se, in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva, si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva sussistano i seguenti requisiti: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati nella gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, (ii) vi sia sostanziale corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto. Non è, invece, richiesto come requisito abilitante che vi sia equivalenza dei CCNL sul piano della retribuzione. Pretendere una simile condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, nonché discriminatoria, avendo quale risultato l’imposizione dei soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 01/10/2024 n. 773
Revisione del regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive
L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito al nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.L. 19/2024 (si tratta del decreto con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR), nonché in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio. In particolare, l’Inps ha chiarito che il soggetto che abbia omesso il versamento di contributi potrà ravvedersi entro il termine di 120 giorni dalla scadenza, usufruendo del pagamento della sanzione nella misura ridotta del tasso Bce (3,65%) in vigore dal 18 settembre 2024, in luogo della maggiorazione del 5,5%, in ragione d’anno, con un limite massimo pari al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In luogo della sanzione ordinaria, a partire dal 1° settembre 2024, saranno dovuti soltanto gli interessi legali. Inoltre, in presenza di avviso di accertamento sarà possibile regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte del 50%, anche in forma rateizzata. L’Inps individua analiticamente le singole fattispecie a cui possono applicarsi le nuove regole limitatamente agli inadempimenti verificatesi a decorrere dal 1° settembre 2024.
INPS, circolare 04/10/2024 n. 90
La reintegrazione si applica anche al licenziamento per motivo oggettivo illegittimo dei nuovi assunti
Nel caso in cui sia stata dimostrata l’insussistenza del fatto materiale a presidio del recesso datoriale, il rimedio della reintegrazione si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei nuovi assunti (si tratta dei rapporti di lavoro instaurati dal 7 marzo 2015 e soggetti, quindi, al regime delle c.d. “tutele crescenti” di cui al Decreto Legislativo 23/2015). Facendo riferimento al recente intervento della Corte Costituzionale – che con la sentenza n. 128/2024 ha stabilito che nell’area delle c.d. “tutele crescenti” il rimedio della reintegrazione attenuata (ovvero reintegrazione e risarcimento danni nel limite di 12 mensilità) non può applicarsi limitatamente ai licenziamenti disciplinari, ma si estende ai licenziamenti per motivo oggettivo il cui fatto materiale sia dimostrato insussistente – il Tribunale di Milano ha disposto la reintegrazione sul posto di lavoro di una dipendente assunta nell’estate 2023 e licenziata nell’inverno 2024 per un calo di fatturato dimostratosi insussistente. È una delle prime pronunce in cui, quale effetto della pronuncia costituzionale, la reintegrazione in servizio viene disposta anche rispetto al licenziamento per motivo oggettivo dei lavoratori soggetti alle tutele crescenti.
Trib. Milano, Giudice Moglia, 25/09/2024
Uso del ciclomotore per le consegne con patente sospesa e legittimità del licenziamento
È legittimo il licenziamento dell’addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore aziendale che circolava con patente di guida sospesa da mesi e senza il casco allacciato. L’aver continuato a guidare il ciclomotore per diversi mesi senza la patente in corso di validità costituisce una condotta intenzionale e foriera di pregiudizio per la società, derivandone una giusta causa di licenziamento. Né vale a ridimensionare la condotta colpevole del postino il rilievo per cui l’omessa informativa al datore sulla sospensione della patente era finalizzata a evitare una conseguenza a lui sfavorevole, quale una sanzione disciplinare o il collocamento in aspettativa. Il fermo amministrativo del ciclomotore per il periodo di sospensione della patente e l’impossibilità di adibire il postino al servizio di consegna con l’uso di ciclomotore sono circostanze dalle quali oggettivamente potrebbe derivare un pregiudizio alla regolarità del servizio, risultando integrata anche sotto questo profilo la giusta causa di licenziamento.
Cass. (ord.) 26/09/2024 n. 25724
Attività di proselitismo sindacale e sospensione disciplinare
È legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (nella misura di otto giorni) irrogata ad un lavoratore che, durante la prestazione lavorativa, teneva attaccati al petto e alla schiena due fogli di un volantino sindacale. Questo comportamento non è riconducibile nella fattispecie del libero esercizio dell’attività sindacale, in quanto il proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro deve ritenersi consentito a condizione che non arrechi pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale. Poiché i volantini che il lavoratore teneva attaccati davanti e dietro il proprio indumento distraevano i compagni di lavoro, tale iniziativa non era legittima espressione dell’attività sindacale di proselitismo tutelata dall’art. 26 della L. n. 300/1970. L’attività di proselitismo all’interno dei luoghi di lavoro è, in questo senso, consentita se non arreca “pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale”. Laddove, pertanto, la riproduzione dei volantini sull’indumento del lavoratore crei costante distrazione tra i colleghi sono travalicati i limiti posti dall’art. 26 L. 300/1970 per l’esercizio dell’attività di proselitismo in azienda.
Cass. (ord.) 13/09/2024 n. 24595
Sanzione pecuniaria al dirigente pubblico per ritorsioni contro il whistleblower
L’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha irrogato una sanzione pecuniaria di €10.000 nei confronti del dirigente responsabile di pubblica amministrazione per aver adottato azioni ritorsive nei confronti di un altro dirigente, sottoposto al primo, a causa della segnalazione di condotte illecite tramite la procedura di whistleblowing. L’ANAC ha preliminarmente accertato la fondatezza della segnalazione degli illeciti, rilevando che essa risulta integrata quando dal contesto della segnalazione emerge una lesione o una alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un servizio pubblico. L’ANAC ha, quindi, riscontrato che la segnalazione degli illeciti era rimasta inevasa, mentre il segnalante (whistleblower) era stato dequalificato e costretto a dirigere un’area della pianta organizzativa con una dotazione numericamente insufficiente di personale, per di più non idoneo sul piano delle competenze. Il dirigente whistleblower ed il suo staff erano stati inseriti in una palazzina priva di agibilità, con assegnazione di obiettivi irraggiungibili. Sulla scorta di tali riscontri, essendo risultato provato il nesso causale tra la segnalazione del whistleblower e le azioni ritorsive del superiore gerarchico, a quest’ultimo è stata irrogata la sanzione pecuniaria (ai sensi dell’art. 54-bis, D. Lgs. 165/2001) prevista per il pubblico impiego.
ANAC, Delibera 30/07/2024 n. 380
Licenziamento collettivo e perimetro dei lavoratori comparabili
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. Ciò in quanto in quanto la fungibilità, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore, onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto. Sulla scorta di questo principio è stata confermata la illegittimità del licenziamento adottato all’esito della procedura collettiva di esuberi per non corretta applicazione dei criteri di scelta, in quanto avrebbe dovuto essere licenziato un altro lavoratore comparabile.
Cass. (ord.) 02/07/2024 n. 18093
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