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"Le imprese con 50+ dipendenti hanno l’obbligo di adottare la procedura di whistleblowing."
Periodo di comporto ridotto nel part-time verticale
Non è discriminatoria la previsione del CCNL che riduce della metà il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, nel caso di lavoratore che presta servizio con un part-time verticale distribuito sulla metà del tempo ordinario di lavoro settimanale. Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del lavoratore full-time comparabile con applicazione della regola del riproporzionamento del trattamento economico e normativo sulla scorta della più ridotta entità oraria della prestazione lavorativa. In applicazione di questa regola, è stata confermata la legittimità del licenziamento di una lavoratrice con rapporto di lavoro part-time verticale distribuito su tre giorni settimanali per superamento del periodo di comporto ridotto della metà, così come previsto dal CCNL applicato, rispetto al periodo di comporto del lavoratore a tempo pieno.
Cass. 14/10/2024 n. 26634
Non costituisce abuso l’assistenza al familiare invalido prestata al di fuori del turno di lavoro
I permessi 104 (Legge 104/1992) costituiscono permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica. In conseguenza di ciò, non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro. Per la validità del licenziamento disciplinare irrogato sul presupposto dell’abuso dei permessi 104 non è, pertanto, sufficiente che il datore abbia accertato tramite investigatori che negli orari di servizio aziendali il dipendente non si trovasse presso il domicilio del familiare invalido, in quanto il lavoratore può prestare l’assistenza anche in un intervallo temporale differente nell’arco della giornata di permesso 104. Per la legittimità del licenziamento occorre che il datore dimostri che neppure in altri orari della giornata il lavoratore aveva prestato l’assistenza al familiare invalido.
Cass. (ord.) 11/10/2024 n. 26514
Giusta causa di dimissioni per revoca del benefit auto e riduzione della retribuzione
L’azzeramento unilaterale del benefit connesso all’uso dell’auto aziendale, preceduto dalla riduzione della retribuzione, concordata tra le parti senza una modifica delle mansioni al di fuori delle sedi protette imposte dalla legge (art. 2103 c.c.), ma oggetto di una successiva diffida da parte del dirigente con richiesta di ricostituzione della “piena” retribuzione, integra la giusta causa di dimissioni. Infatti, la riduzione della retribuzione è legittima solo in caso di modifica delle mansioni (al ricorrere di determinati presupposti previsti dalla legge) e deve essere formalizzata in sede protetta (secondo i parametri di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ.). La revoca del benefit connesso all’auto aziendale segue le medesime regole, posto che esso costituisce retribuzione in natura (c.d. fringe benefit) che non può essere ridotta o revocata unilateralmente dal datore di lavoro.
Cass. (ord.) 09/10/2024 n. 26320
Pubblicato il “Decreto Flussi” sulle misure semplificate di ingresso dei lavoratori stranieri
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 11 ottobre 2024 n. 145 (“Decreto Flussi”) con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato e di gestione dei flussi migratori. Viene semplificata la procedura volta ad ottenere il nulla osta al lavoro e non è più richiesto che il contratto di soggiorno sia sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro, ovvero avrà luogo la prestazione. La nuova modalità prevede che il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivano (sempre entro otto giorni dall’ingresso in Italia) il contratto di soggiorno, con l’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica (il lavoratore può comunque firmare in forma autografa). L’apposizione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al Dpr 445/2000. Il contratto di soggiorno deve essere, quindi, trasmesso telematicamente dal datore di lavoro, sempre negli otto giorni, allo Sportello Unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.
Decreto-Legge 11/10/2024 n. 145
Nel “Decreto Flussi” aumentata la sanzione massima per distacco e somministrazione illecita
Dall’11 ottobre 2024 è elevato a €60.000 (in precedenza la soglia era di €50.000) l’importo massimo per le pene pecuniarie proporzionali da comminare in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 276/2003 sull’interposizione illecita di manodopera. La modifica ha l’effetto di aumentare la deterrenza del nuovo regime sanzionatorio per le fattispecie di somministrazione, appalto e distacco illeciti che ricadono sotto l’ombrello del citato articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Decreto-Legge 11/10/2024 n. 145
Nuovi chiarimenti ITL sul rilascio della patente a crediti
Qualsiasi soggetto, munito di apposita delega scritta, può presentare la richiesta di patente a crediti per conto dell’impresa. Ai fini della presentazione tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, occorre che il soggetto delegato sia munito della delega scritta e, inoltre, delle dichiarazioni del rappresentante legale dell’impresa di conferma del possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Non è prescritta alcuna forma specifica per la delega scritta, che il soggetto delegato dovrà detenere per l’accesso al servizio informatico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la propria Spid o carta d’identità elettronica.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, FAQ 15/10/2024
Accertamento della subordinazione nelle prestazioni intellettuali
L’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato presuppone l’assolvimento da parte del lavoratore dell’onere della prova circa l’esistenza degli elementi della subordinazione. Elemento fondamentale della subordinazione è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, tuttavia, si presenta in forma attenuata per le prestazioni di natura intellettuale o professionale. In tale ipotesi, la subordinazione può derivare dall’esistenza di elementi sussidiari come, ad esempio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un prefissato orario di lavoro e il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita. Se il lavoratore non prova i suddetti elementi (fondamentali e sussidiari), il rapporto di lavoro subordinato non può essere riconosciuto.
Cass. (ord.) 07/10/2024 n. 26138
Rigetto dell’istanza di installazione del GPS del committente su vetture del vettore
Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori presuppone che essi siano nella diretta disponibilità del datore di lavoro. L’autorizzazione non può essere data se l’apparecchio di sorveglianza è riconducibile ad un soggetto terzo, quale il committente nell’ambito di servizi resi dai lavoratori dell’impresa appaltatrice, che esercita i ruoli di titolare del trattamento dei dati e di responsabile del trattamento stesso. In questa casistica, ad avviso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ricade l’installazione dei sistemi GPS sui veicoli di proprietà di un vettore che opera per conto di un’impresa committente. Se l’istanza è presentata dal vettore, l’Ispettorato deve concludere il procedimento con un provvedimento di rigetto, perché si verifica una dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione all’installazione del sistema GPS sulle proprie vetture e il soggetto committente titolare del trattamento dei dati personali dei lavoratori.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 25/09/2024 n. 7020
Approvata la Direttiva UE sui diritti dei lavoratori tramite piattaforma
Il Consiglio dell’Unione Europea ha espresso il voto favorevole alla Direttiva comunitaria 2.10.2024 (PE-CONS 89/24) sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. La Direttiva si prefigge di indurre gli Stati membri a introdurre nelle legislazioni nazionali meccanismi efficaci per combattere le simulazioni, laddove il rapporto di lavoro dissimuli una prestazione di natura subordinata. Questo obiettivo viene perseguito mediante lo strumento della “presunzione semplice” di subordinazione dei lavoratori delle piattaforme, che gli Stati Membri dovranno declinare nei rispettivi ordinamenti individuando gli indicatori da cui consegue la presunzione della natura subordinata della prestazione. La Direttiva non indica questi indicatori, limitandosi a precisare che la presunzione di subordinazione dovrà operare “quando si riscontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia” (articolo 5). La Direttiva introduce anche obblighi informativi a favore dei lavoratori, cui dovrà essere resa adeguata conoscenza dell’utilizzo di sistemi automatici di monitoraggio delle prestazioni e di gestione dei processi di selezione, avanzamento di carriera e incrementi retributivi. La Direttiva vieta, peraltro, l’utilizzo di questi sistemi per il trattamento dei dati personali dei lavoratori (come i dati biometrici oppure il loro stato emotivo) e afferma la necessità di garantire una supervisione “umana” su eventuali decisioni prese da strumenti digitali automatizzati. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si osserva che la Direttiva dovrà essere attuata dagli Stati membri entro i successivi due anni.
Direttiva UE 02/10/2024 (PE-CONS 89/24)
Chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate sull’indennità una tantum
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti operativi rispetto all’erogazione dell’indennità una tantum di €100 spettante ai lavoratori dipendenti per l’anno 2024 (art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, convertito in L n. 143/2024). L’indennità spetta ai lavoratori che (i) abbiano un reddito annuo non superiore a €28.000, (ii) abbiano il coniuge e almeno un figlio a carico (o abbiano almeno un figlio a carico in un nucleo familiare monogenitoriale) e (iii) debbano versare un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente maggiore delle relative detrazioni. L’indennità deve essere versata dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa specifica richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di avervi diritto, indicando al datore di lavoro il codice fiscale dei familiari a carico. Tramite il credito d’imposta il datore di lavoro potrà recuperare l’indennità versata ai lavoratori.
Agenzia delle Entrate, Circolare 10/10/2024 n. 19/E
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