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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia14 November 2024

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Anche i dirigenti sono ricompresi nelle procedure di riduzione collettiva di personale."

Rinnovato il CCNL Dirigenti Industria
È stato rinnovato il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (“Dirigenti Industria”) con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2027. Sono previsti interventi su diversi istituti, tra i quali l’ampliamento della definizione di dirigente, l’incremento del trattamento economico, il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale, con particolare attenzione alla parità di genere. Sul piano economico, si segnala l’aumento del trattamento minimo di garanzia a €80.000 per il 2025 e €85.000 dal 2026. È stata resa obbligatoria l’adozione di meccanismi di remunerazione variabile collegati ad indici o risultati (MBO).
CCNL Dirigenti Industria (Rinnovo) 13/11/2024

Entra in vigore la Direttiva UE sui lavoratori delle piattaforme digitali
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, entra in vigore la Direttiva UE sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Gli Stati dell’Unione hanno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie. La Direttiva introduce una presunzione semplice di “subordinazione” del lavoratore che opera tramite piattaforma in tutti i casi in cui vi sia difformità tra la tipologia contrattuale prescelta ed il concreto svolgimento della prestazione. La presunzione di subordinazione opera in presenza di specifici indicatori individuati dalla Direttiva e gli Stati membri potranno scegliere quelli applicabili nell’ordinamento interno, a condizione che essi riflettano il dato della soggezione del lavoratore al potere di direzione o di controllo datoriale. La Direttiva impone aspecifici obblighi di informazione verso i lavoratori con riguardo all’utilizzo di sistemi automatici di monitoraggio delle prestazioni e di gestione dei processi di selezione, avanzamento di carriera e incrementi retributivi. È vietato l’utilizzo di sistemi automatici, rispetto ai quali deve essere garantita una supervisione da parte di persone fisiche, per il trattamento dei dati biometrici o la registrazione dello stato emotivo.
Direttiva UE 23/10/2024 n. 2831

Nuove linee guida ANAC sulla procedura di whistleblowing
Sono consultabili fino al prossimo 9 dicembre 2024, con facoltà per gli interessati di trasmettere commenti e osservazioni, le nuove “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le nuove Linee guida affrontano diverse tematiche alla luce delle criticità riscontrate nel primo anno di applicazione della novellata disciplina sulla procedura di whistleblowing (Decreto Legislativo 24/2023). Tra le altre indicazioni, si prevede con riguardo alla procedura di whistleblowing prevista nel MOG (modello di gestione e organizzazione ex D.Lgs. 231/2001) che esso debba contemplare il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali (Rsu, Rsa o, in mancanza, associazioni sindacali territoriali) prima della delibera di approvazione dell’atto organizzativo di implementazione o di aggiornamento del canale interno di segnalazione. L’ANAC conferma che le imprese possono mantenere due diversi canali per le segnalazioni ai sensi del MOG ex D.Lgs. 231/2001 e per le violazioni previste dalla nuova normativa sul whistleblowing, ma raccomanda di creare un unico canale per ragioni di razionalità organizzativa e semplificazione. In presenza di canale unico di segnalazione, laddove il gestore delle segnalazioni whistleblowing e l’organismo di vigilanza (OdV) non coincidono, nel MOG devono essere disciplinate le procedure di raccordo tra l’OdV e il gestore al fine di assicurare sinergia e coordinamento nella gestione della procedura di segnalazione.
ANAC, Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, novembre 2024

Sollevata la questione di costituzionalità riguardo alla costituzione delle RSA
È stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma (art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300) che disciplina il diritto delle organizzazioni sindacali di nominare una rappresentanza sindacale aziendale (RSA). L’attuale disciplina attribuisce il diritto di costituire una RSA alle organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto uno dei contratti collettivi applicati in azienda o abbiano partecipato alle relative trattative senza poi procedere alla sottoscrizione. Secondo il Giudice remittente la norma crea un’illegittima disparità di trattamento tra le diverse organizzazioni sindacali, perché impedisce la costituzione di una RSA a quelle organizzazioni che, seppur escluse dalle trattative per i contratti collettivi applicati in azienda, presentino nei fatti un’elevata capacità rappresentativa dei lavoratori (ad es., in ragione dell’elevato numero di iscritti, delle azioni di lotta sindacale intraprese e della sottoscrizione di protocolli sulle relazioni industriali con le associazioni datoriali). Sulla scorta di tali rilievi, alla Corte Costituzionale viene richiesto di dichiarare l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non riconosce anche alle organizzazioni sindacali maggiormente o significativamente rappresentative la possibilità di costituire una RSA.
Tribunale di Modena (ord.) 14/10/2024

Infortunio negli spostamenti indennizzato se connesso all’attività lavorativa
Ai fini dell’indennizzo Inail contro gli incidenti sul lavoro occorre distinguere se il dipendente si è infortunato sul lavoro o negli spostamenti legati allo svolgimento della prestazione (c.d. “infortunio in itinere”). Se il lavoratore si era infortunato nel corso di uno spostamento verso un cantiere, dopo essersi recato presso la sede aziendale, allo scopo di accertare se interviene l’indennizzo Inail occorre verificare se l’infortunio, benché avvenuto in itinere, si collega allo svolgimento della prestazione lavorativa. Nel caso in cui lo spostamento è funzionale all’attività lavorativa e avviene durante l’orario di lavoro, esso deve essere considerato come parte integrante della prestazione. Opera, quindi, la copertura Inail ai fini dell’indennizzo al lavoratore per i danni subiti.
Cass. (ord.) 05/11/2024 n. 28429

Indennità di turno Comparto Sanità anche per le giornate di riposo dopo il turno notturno
Il CCNL del Comparto Sanità (art. 44 CCNL 07/04/1999) prevede il diritto dei lavoratori turnisti all’indennità di turno che deve essere erogata sia per i turni di lavoro effettivamente svolti che per le giornate di riposo compensativo. Si considera riposo compensativo la giornata non lavorata sistematicamente concessa dal datore di lavoro per recuperare il maggior stress psico-fisico derivante dallo svolgimento di un doppio turno notturno della durata complessiva di dodici ore, anche nel caso in cui il lavoratore abbia osservato un orario di lavoro settimanale complessivamente non superiore quello ordinario fissato dal CCNL in 36 ore. Ne deriva che anche per tale giornata di riposo il lavoratore ha diritto all’indennità di turno.
Cass. (ord.) 06/11/2024 n. 28575

Lavoratore pensionato e applicabilità del massimale contributivo
L’Inps ha fornito chiarimenti circa gli effetti della data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie da parte del lavoratore che abbia già conseguito il trattamento pensionistico e che venga reimpiegato come dipendente. La data di prima iscrizione ha rilevanza ai fini dell’applicabilità del massimale contributivo (art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995): il massimale non si applica solo se la prima iscrizione è antecedente al 1° gennaio 1996 (a meno che il lavoratore non abbia optato per il sistema contributivo). Nell’ipotesi di reimpiego dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, ai fini dell’applicabilità del massimale contributivo, resta ferma la validità della data di prima iscrizione originaria, con conseguente non applicabilità del massimale se la prima iscrizione è antecedente al 1° gennaio 1996.
INPS, Messaggio 11/11/2024 n. 3748

Rimborsi per distacco e prestito del personale entrano nel campo IVA
È stato approvato al Senato l’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (cd. Decreto-Legge Salva Infrazioni), che recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (causa C94-19 dell’11 marzo 2020, sentenza San Domenico Vetraria) e abroga la norma (art. 8, co. 35, Legge n. 67/1988) che escludeva dal campo IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali era versato solo il rimborso del relativo costo. Di conseguenza, in forza della suddetta novella legislativa, risulta imponibile ai fini IVA il rimborso pattuito nell’ambito di un contratto di distacco o di prestito di personale stipulato o rinnovato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla previgente normativa e per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Decreto-Legge 131/2024, Art. 16 – ter

Reintegrato il lavoratore licenziato per giusta causa senza preventiva contestazione
Il rispetto della procedura disciplinare imposta dalla legge (art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300) per l’irrogazione delle sanzioni ai lavoratori è inderogabile e fondata su un evidente scopo di tutela del lavoratore quale contraente debole del rapporto di lavoro. Ne deriva che il licenziamento per giusta causa (la più grave delle sanzioni disciplinari) intimato in assenza di una preventiva contestazione disciplinare è nullo e determina la reintegrazione del lavoratore, anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro impieghi meno di sedici dipendenti e il lavoratore sia assoggettato alla disciplina del contratto a tutele crescenti (introdotto dal c.d. “Jobs Act” per i dipendenti assunti dal 7 marzo 2015 in avanti).
Tribunale di Roma 12/10/2024 n. 10104

Indennizzabile dall’INAIL l’infortunio avvenuto durante la prova di abilitazione all’elisoccorso
L’infortunio del lavoratore si considera avvenuto in occasione di lavoro ed è, dunque, indennizzabile, non solo quando si verifichi nello svolgimento delle mansioni lavorative tipiche o specifiche del lavoratore, ma anche qualora l’infortunio intervenga nell’espletamento di un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni assegnate. Il principio opera anche rispetto agli infortuni avvenuti nell’ambito di attività che il lavoratore ha deciso spontaneamente di svolgere, purché esse siano connesse alle sue mansioni e fatto salvo il c.d. “rischio elettivo” (consistente in una condotta del lavoratore che crei condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e che costituisca la causa esclusiva dell’infortunio). In applicazione di questi principi, si deve considerare avvenuto in occasione di lavoro l’infortunio subito dal lavoratore durante una prova di abilitazione all’elisoccorso alla quale il lavoratore si sia sottoposto di sua spontanea volontà, laddove l’elisoccorso rientri tra le mansioni assegnate al lavoratore medesimo.
Tribunale di Bologna 03/10/2024 n. 1066

Inutilizzabile l’indagine investigativa se non sono indicati i nomi degli investigatori
Sono inutilizzabili i dati raccolti tramite indagine investigativa, se l’agenzia non ha indicato in calce alla lettera di incarico i nominativi degli investigatori esterni utilizzati per eseguire il mandato conferito dalla società. Si tratta di una inutilizzabilità assoluta, nel senso che i dati dell’indagine investigativa svolta in violazione del codice deontologico (che prevede l’obbligatoria indicazione del personale investigativo) non possono essere utilizzati neppure nella fase extraprocessuale, ovvero nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. L’inutilizzabilità assoluta dei dati della relazione investigativa determina l’impossibilità di porli a fondamento della contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento del dipendente. Ne deriva l’illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione in servizio del lavoratore e versamento dell’indennizzo risarcitorio in misura pari al periodo di intervallo non lavorato (entro il limite massimo di 12 mensilità).
Corte d’Appello Milano 08/07/2024 n. 727

Reintegrazione se non vi è prova dell’assolvimento dell’obbligo di repêchage
Perché venga accertata la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato da una riorganizzazione, il datore di lavoro deve provare i seguenti elementi: (i) la soppressione della posizione lavorativa del lavoratore licenziato, (ii) il nesso di causa tra la soppressione e l’effettiva riorganizzazione e (iii) l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in mansioni diverse (c.d. “repêchage”). L’impossibilità di assolvere l’obbligo di repêchage può anche derivare dalla mancanza in capo al lavoratore delle capacità professionali necessarie a ricoprire le posizioni libere residue, purché tale mancanza risulti da circostanze oggettivamente verificabili. Sulla scorta di tali principi, è stata disposta la reintegrazione del lavoratore in ragione dell’illegittimità del licenziamento per un’asserita riorganizzazione scaturita dalla dichiarazione di parziale inidoneità del lavoratore licenziato alla quale era stata ascritta anche l’impossibilità del repêchage.
Tribunale di Napoli 27/07/2024 n. 3779

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