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"Se il datore di lavoro si avvale di sistemi di AI deve fare una preventiva valutazione d’impatto sui rischi per la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali delle persone."
Responsabilità solidale nell’appalto in caso di risarcimento del danno per morte del lavoratore
Il committente, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, inclusi i dipendenti dell’impresa appaltatrice, a fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nonché a cooperare nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro, se un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ai fini della responsabilità solidale è sufficiente che tutte le singole azioni ed omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. Sulla base di tali principi, non può escludersi la responsabilità della committente sul presupposto che quest’ultima non si sia ingerita nell’esecuzione o nell’organizzazione dell’attività appaltata, in quanto la malattia causata da esposizione ad amianto di un lavoratore si assume essere derivata da agenti (“noxa”) presenti nello stabilimento rimasto nella disponibilità della committente.
Cass (ord.) 12/11/2024 n. 29157
Reintegra del lavoratore in assenza di una preventiva contestazione disciplinare
L’assenza della preventiva contestazione disciplinare determina l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. La preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di legittimità del provvedimento disciplinare espulsivo. Pertanto, il radicale difetto di contestazione di addebito comporta, in caso di licenziamento disciplinare, il diritto del lavoratore alla reintegrazione sul posto di lavoro per insussistenza del fatto contestato ed al risarcimento del danno in misura pari all’intervallo non lavorato (fino ad un massimo di 12 mensilità), con ulteriore onere datoriale di versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo.
Cass (ord.) 11/11/2024 n. 28927
Chiarimenti Inps sull’esonero per assunzioni di lavoratori beneficiari di supporto formazione e assegno di inclusione
L’Inps illustra alle imprese come richiedere e successivamente recuperare l’incentivo legato all’assunzione di soggetti beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro e dell’assegno di inclusione. Per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto un esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, con un tetto massimo di €8.000 annui per un periodo di 12 mesi. Se, invece, l’assunzione è a termine l’incentivo si riduce al 50% nel limite massimo di €4.000 annui. In caso di stabilizzazioni di contratti a termine, la durata complessiva dell’esonero, in cumulo, non potrà superare i 24 mesi. Condizioni per ottenere l’esonero sono, tra le altre, il possesso del Durc, il rispetto del CCNL e delle norme in materia di sicurezza e lavoro. Le imprese che intendano fruire dell’agevolazione contributiva dovranno utilizzare il modulo online (denominato “Esonero SFL-ADI”). L’Inps, eseguite tutte le verifiche, in caso positivo informa l’impresa indicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
INPS, Messaggio 20/11/2024 n. 3888
Modificate le modalità per conseguire il Bonus Natale
Sono state introdotte modifiche alle modalità di corresponsione del cd. “bonus Natale” previste dal Decreto-Legge 113/2024 (l’importo del bonus è di €100), in quanto si prevede che la domanda del lavoratore contenga i dati del codice fiscale del coniuge o convivente e dei figli. Le condizioni che devono essere rispettate per avere l’indennità sono il possesso di un reddito non superiore a €28.00, la presenza di un figlio fiscalmente a carico e, infine, la necessità che il reddito produca un’imposta superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente riconosciuta (cd. “capienza di imposta”). Scompare la necessità del coniuge fiscalmente a carico per accedere al bonus Natale, posto che è sufficiente un figlio a carico sul piano fiscale. Tuttavia, il lavoratore non accede più al bonus Natale se il coniuge o il convivente è già beneficiario della stessa misura economica.
Decreto-Legge 14/11/2024 n. 167
Illegittimo il licenziamento del dipendente che pubblica su Facebook contenuti estranei all’impresa
È stata confermata l’illegittimità del licenziamento disciplinare di un dipendente per aver condiviso e pubblicato sul proprio profilo Facebook un post che esortava a visionare una fiction televisiva sulla morte di una bambina, causata da malattia indotta dalla vicinanza di uno stabilimento siderurgico. È irrilevante la contestazione datoriale sulla pretesa gravità di espressioni lesive dell’immagine e della reputazione aziendale, in quanto il dato dirimente è che i messaggi veicolati sul social network non si riferivano, né erano associabili, all’attività aziendale. Poiché il contenuto del post sul social media non conteneva nessun riferimento né diretto né indiretto al suo attuale datore di lavoro (che, tra l’altro, solo di recente aveva rilevato lo stabilimento dove operava il dipendente) il fatto contestato al dipendente era privo di rilievo disciplinare.
Cass (ord.) 08/11/2024 n. 28828
Nullità del licenziamento intimato durante assenza per malattia oncologica
È nullo il licenziamento intimato al lavoratore malato di cancro prima del superamento integrale del periodo di comporto. Nel caso di assenza per una grave patologia oncologica il lavoratore del comparto ferroviario matura fino a 30 mesi di comporto. Ne deriva che il licenziamento intimato prima del superamento di questo termine massimo è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, del codice civile. Il lavoratore deve essere reintegrato in servizio e il datore di lavoro è tenuto a risarcirlo integralmente di tutte le retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento a quello della ricostituzione del vincolo contrattuale, con ulteriore onere datoriale del versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo intermedio.
Trib. Cosenza 30/07/2024 n. 1533
Antisindacale escludere dalle trattative aziendali una sigla con elevato numero di iscritti
È antisindacale il comportamento dell’impresa che esclude dalle trattative finalizzate ad un accordo integrativo aziendale una associazione sindacale non firmataria del CCNL, ma titolare di un numero di deleghe sindacali tra i lavoratori dell’impresa che la colloca al secondo posto per numero di iscrizioni. Il numero di deleghe raccolte dalla sigla sindacale impone di considerare che essa abbia maturato una “rappresentatività significativa” nell’ambito dell’impresa, tale per cui, a fronte della richiesta del sindacato di partecipare al tavolo negoziale, la sua esclusione da parte datoriale costituisce condotta contraria a correttezza e buona fede. Il giudice ha disposto la sospensione temporanea dell’accordo integrativo aziendale sottoscritto dalle altre associazioni sindacali fino a quando il datore di lavoro non avvia con la sigla sindacale esclusa una trattativa effettiva.
Trib. Venezia, Giudice A. Menegazzo, 14/11/2024
I due anni ai fini della recidiva si computano dalla nuova contestazione
In materia di procedimento disciplinare, il datore di lavoro può tenere conto ad ogni effetto delle sanzioni disciplinari comminate al lavoratore per i due anni successivi alla loro irrogazione. Ne deriva che ai fini della recidiva l’arco temporale dei due anni possa essere calcolato a ritroso dalla data della nuova contestazione disciplinare e non vi è alcun obbligo di riferirlo alla data dell’irrogazione della nuova sanzione disciplinare (ad esempio, una sanzione conservativa del 21/11/2024 potrà essere considerata ai fini della recidiva per un procedimento disciplinare con contestazione del 20/11/2026 e sanzione del 30/11/2026). Sulla scorta di tali principi è stato dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa motivato anche dalla recidiva rispetto a una sanzione comminata oltre due anni prima del licenziamento ma entro i due anni precedenti la contestazione disciplinare dalla quale il licenziamento è poi scaturito.
Cass. (ord.) 11/11/2024 n. 28969
Riduzione contributiva per le imprese con solidarietà difensiva: istruzioni Inps
L’Inps ha fornito indicazioni operative per la fruizione datoriale della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore a cui, nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, è stata applicata la riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (con limite massimo di 24 mesi). Sono autorizzate alla riduzione contributiva, come da allegato alla Circolare Inps, le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà in base al Dlgs 148/2015 e, inoltre, le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2022. Le imprese che hanno fatto ricorso al contratto di solidarietà difensiva escluse da questo allegato saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni. Per ogni mese, le imprese interessate avranno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia svolto un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
INPS, Circolare 15/11/2024 n. 97
Licenziamento perfezionato al vecchio domicilio, se il lavoratore non comunica la variazione
È valida la comunicazione scritta di licenziamento inviata all’ultimo indirizzo conosciuto da parte del datore di lavoro, anche se nel frattempo il lavoratore si è trasferito altrove, ma senza avvertire il datore. Se il lavoratore trasferisce la residenza o il domicilio e non avvisa il datore del cambiamento intervenuto, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del codice civile. Perché la consegna della lettera di licenziamento si consideri tecnicamente perfezionata non è, tuttavia, sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata, ma è necessario che sia stato rilasciato l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, che dimostrano il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Cass. (ord.) 31/10/2024 n. 28171
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