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"I contratti collettivi possono restringere il campo di applicazione del ‘superminimo assorbibile’."
La cessionaria gode degli effetti dell’accordo di prossimità stipulato dalla cedente prima del trasferimento
In ipotesi di trasferimento d’azienda, la cessionaria può invocare l’applicazione di un accordo aziendale di prossimità sottoscritto in precedenza dal datore di lavoro cedente. Il suddetto accordo non può essere qualificato come res inter alios, posto che la cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 c.c., è succeduta nella posizione contrattuale della cedente, con conseguente trasferimento sia dei rapporti di lavoro, sia degli effetti degli accordi di prossimità sottoscritti prima della cessione del ramo d’azienda.
Cass. (ord.) 29/01/2025 n. 2054
Licenziamento disciplinare per violazione dei limiti al diritto di critica
Il rispetto dei superiori gerarchici e dei colleghi di lavoro è un dovere scaturente dalle obbligazioni del dipendente. Ne deriva che l’invio di e-mail dall’account aziendale e la pubblicazione di post su Facebook, entrambi connotati da contenuti offesivi nei confronti dei vertici aziendali, espressi con particolare astio ed acrimonia, nonché con un linguaggio scurrile di rara volgarità, costituiscono una grave violazione degli obblighi del lavoratore dipendente che legittima il licenziamento disciplinare. Rispetto a tale violazione non può essere invocato, in funzione scriminante, l’esercizio del diritto di critica poiché risultano violate anche le relative condizioni di legittimità, consistenti nella continenza espressiva (violata dell’utilizzo di un linguaggio particolarmente volgare), pertinenza degli argomenti (non si ravvisa né nelle e-mail, né nei post Facebook, una critica alle scelte aziendali) e veridicità dei fatti (il lavoratore aveva avanzato fumose ipotesi di corruzione dei vertici aziendali mai verificate nei fatti).
Cass. (ord.) 29/01/2025 n. 2058
Reintegrazione per l’RSU che accede al luogo di lavoro senza autorizzazione
Costituiscono condotte disciplinarmente rilevanti l’ingresso non autorizzato sul luogo di lavoro, avvenuto senza violenza o sotterfugi, e la conseguente permanenza nello stesso per circa 10 minuti, nonché la violazione dell’ordine di allontanamento impartito dalla Società, seppur avvenuti senza l’utilizzo, da parte del lavoratore inadempiente, di forme di violenza o resistenza, fisica o verbale, e senza che si sia generato un disturbo o pregiudizio per l’attività aziendale e per la sua sicurezza. La gravità di tali condotte risulta ridimensionata quando esse vengano messe in atto da un lavoratore che sia anche membro della RSU e si inscrivano nell’ambito di manifestazioni di protesta sindacale. In tale contesto, alla condotta del componente della RSU può essere ricondotta una mera sanzione conservativa, mentre risulta sproporzionata, proprio in considerazione del ruolo sindacale rivestito dal dipendente, la sanzione massima espulsiva. Alla illegittimità del licenziamento consegue la reintegrazione in servizio.
Cass. (ord.) 25/10/2024 n. 27698
Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui rimborsi esentasse delle utenze domestiche
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per la fruizione dell’esenzione fino a €1.000, ed elevata a €2.000 per i dipendenti con figli a carico, dei fringe benefit e delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale. Anzitutto, si precisa che ai fini del rimborso esentasse delle spese per utenze domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore non richiede l’autenticazione della sottoscrizione, ma solo la firma in originale con allegato documento d’identità. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà attestare che le spese rimborsate non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso lo stesso o altri datori. Il lavoratore che intende usufruire dell’esenzione di €2.000 deve produrre il codice fiscale di almeno un figlio a carico. Se intende riconoscere l’esenzione, il datore deve informare la RSU.
Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 30/01/2025 n. 17
Istruzioni Inps per la c.d. “Decontribuzione Sud PMI”
L’Inps ha fornito indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, commi da 406 a 412, L. n. 207/2024), limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. “Decontribuzione Sud PMI”). L’agevolazione consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento (25% per il 2025 e decrescente per gli anni successivi fino al 15% per l’anno 2029). La suddetta agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti dei c.d. “aiuti de minimis” disciplinati dalle norme Eurounitarie (Regolamento UE 2023/2831).
INPS, Circolare 30/01/2025 n. 32
Applicazione della procedura anti-delocalizzazioni agli stabilimenti in chiusura
La c.d. “procedura anti-delocalizzazioni” (art. 1, commi 224 a 237-bis, Legge 234/2021) prevede che il datore, laddove occupi almeno 250 dipendenti e intenda effettuare la chiusura di una sede, filiale, stabilimento, ufficio o reparto autonomo situato sul territorio nazionale, da cui derivi il licenziamento di un numero non inferiore a 50 unità, deve svolgere preliminarmente una fase di informazione e consultazione sindacale, la cui omissione comporta la nullità dei licenziamenti. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che questa procedura, da assolvere almeno 180 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo (ex art. 4, Legge 223/1991) o dei licenziamenti individuali per motivo oggettivo, si applica a tutti gli stabilimenti o reparti coinvolti, anche se in uno di essi il numero degli esuberi si attesta sotto le 50 unità. Il dato dirimente è costituito dal rilievo che complessivamente la chiusura degli stabilimenti supera il dato numerico di 50 lavoratori, nel qual caso la procedura anti-delocalizzazioni si estende anche allo stabilimento in cui gli esuberi sono meno di 50, perché occorre garantire parità di trattamento ai lavoratori dello stesso datore di lavoro, non diversamente da quanto avviene per i criteri di scelta dei lavoratori in esubero di cui alla Legge 223/1991 (art. 5), la cui applicazione va riferita ai lavoratori fungibili di tutti gli stabilimenti, inclusi quelli in cui non sono previsti esuberi.
Ministero del Lavoro, Risposta ad Interpello 27/01/2025 n. 1
Giustificazioni tempestive se spedite (ma non ricevute) entro il termine legale
L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori indica un termine (cinque giorni) entro cui il lavoratore può presentare le giustificazioni rispetto alla contestazione disciplinare promossa dal datore di lavoro. La Suprema Corte chiarisce che per verificare se il termine sia stato rispettato si fa riferimento al momento in cui il lavoratore ha inviato le proprie giustificazioni. Non è, invece, necessario che entro il medesimo termine assegnato al lavoratore per rendere le giustificazioni, quest’ultime siano state ricevute dal datore di lavoro. Pertanto, le giustificazioni si ritengono valide purché spedite nel termine dei cinque giorni previsto dallo Statuto dei Lavoratori, anche se il ricevimento da parte del datore è intervenuto in data successiva.
Cass. (ord.) 29/01/2025, n. 2066
Nuovo requisito per accedere alla NASpI si applica dal 2025
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2025, se la cessazione involontaria (es. licenziamento) del rapporto di lavoro (per cui si richiede l’indennità NASpI) fa seguito alla risoluzione volontaria (es. dimissioni non per giusta causa) da un precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi antecedenti, l’accesso all’indennità di disoccupazione è condizionato alla sussistenza di almeno 13 settimane di contribuzione nell’arco temporale decorrente dalla data di cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria per cui il lavoratore ha richiesto la prestazione NASpI (art. 3, comma 1, lettera c-bis, del Decreto Legislativo 22/20215). L’Inps ha chiarito che questo requisito deve essere verificato solo per le domande di accesso alla NASpI relative ad eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025.
INPS, Messaggio 03/02/2025 n. 420
Esonero contributivo a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli
L’Inps ha fornito chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Risulta confermato l’esonero contributivo totale (fino a massimo €3.000), previsto dalla Legge di Bilancio 2024, fino al 31 dicembre 2026, anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido o l’adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione dell’evento-nascita. Per quanto riguarda, invece, l’esonero contributivo parziale, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione del lavoro domestico) il cui reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore ad €40.000 su base annua, sarà necessario attendere l’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze).
INPS, Messaggio 31/01/2025 n. 401
Legittimo il controllo tramite agenzia investigativa dell’uso illecito dei permessi
Il controllo esercitato dal datore di lavoro tramite agenzie investigative per accertare il corretto utilizzo dei permessi ex Legge n. 104/1992 da parte del lavoratore è legittimo, laddove non abbia ad oggetto la prestazione di lavoro, ma sia finalizzato a verificare comportamenti penalmente rilevanti o attività fraudolente. L’uso improprio dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992, se sistematico e finalizzato a scopi estranei all’assistenza del familiare disabile, costituisce una grave violazione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. In applicazione di questo principio è stato ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente care giver che aveva impiegato parte rilevante dei permessi per uscite in bicicletta.
Cass. (ord.) 30/01/2025, n. 2157
Chiarimenti INAIL sui ricorsi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
L’Inail fornisce chiarimenti sulle norme del Collegato Lavoro (art. 2, Legge 203/2024) sui ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A partire dal 12 gennaio 2025, la competenza a decidere sui ricorsi è trasferita dal consiglio di amministrazione Inail alle direzioni regionali (per Aosta la sede regionale e per Trento e Bolzano la direzione provinciale). Il ricorso alle direzioni regionali riguarda, tra gli altri, i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali sulla classificazione delle lavorazioni, l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie. La presentazione del ricorso entro il termine stabilito sospende gli effetti del provvedimento impugnato. I ricorsi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti, utilizzando l’apposito servizio online (in difetto, tramite PEC alla struttura Inail competente). La decisione sul ricorso deve essere comunicata al ricorrente entro 180 giorni per i ricorsi presentati alla direzione regionale ed entro 120 giorni per i ricorsi alla sede territoriale dell’Inail. Se la decisione non è comunicazione nei suddetti termini, il ricorso si intende respinto.
INAIL, Circolare 29/01/2025 n. 4
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