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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia20 March 2025

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"Se la soppressione delle mansioni riguarda un lavoratore con disabilità, il datore deve adottare accomodamenti ragionevoli per evitare il licenziamento."

Il ticket mensa non rientra nella retribuzione del periodo di ferie
Il ticket mensa non incide sulla retribuzione feriale, in quanto si tratta di spese accessorie che sopravvengono in occasione dell’espletamento delle mansioni, ma non costituiscono parte della retribuzione in senso stretto. I ticket mensa non sono un elemento normale della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Per questa ragione, i ticket mensa non devono essere computati nella retribuzione feriale, trattandosi di un mero rimborso forfettario di una spesa del lavoratore. Il ticket mensa potrebbe essere incluso nella retribuzione delle ferie solo se un accordo sindacale lo qualificasse espressamente come elemento di natura retributiva collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Corte d’Appello Napoli 03/03/2025 n. 342

Reintegrazione per il licenziamento economico illegittimo dei “nuovi assunti”
Alla illegittimità del licenziamento derivante dalla mancata prova della dedotta riorganizzazione aziendale consegue, anche per i rapporti di lavoro soggetti al regime delle “tutele crescenti”, la reintegrazione in servizio del dipendente “nuovo assunto”, in aggiunta all’indennità risarcitoria. La Cassazione prende atto della sentenza della Corte Costituzionale (n. 128/2024) che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 23/2015 (Decreto sulle tutele crescenti) nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento economico in cui viene direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. La norma deve essere letta, quindi, nel senso che, se il fatto materiale dedotto a presidio del giustificato motivo oggettivo di licenziamento risulta infondato, alla dichiarazione di illegittimità del recesso datoriale consegue la reintegrazione in servizio, al pari di quanto avviene per i “vecchi assunti” soggetti al regime dell’art. 18, comma 4, L. 300/1970.
Cass. (ord.) 09/03/2025 n. 6221

Licenziamento ritorsivo per legittimo rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione
Il principio di corrispettività che governa il contratto di lavoro legittima il rifiuto (a norma dell’art. 1460 c.c.) del lavoratore di rendere la propria prestazione, laddove tale rifiuto venga opposto a un illegittimo comportamento datoriale e nei limiti della buona fede. Affinché il rifiuto sia legittimo, deve esserci equivalenza tra l’inadempimento datoriale e la mancata prestazione del lavoratore. In applicazione di tale principio, deve ritenersi legittimo il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione motivato dalla circostanza che, a causa della sua corporatura e alta statura, non poteva fisicamente entrare nell’unico mezzo aziendale messo a sua disposizione per il disimpegno delle mansioni. Ne consegue la ritorsività del licenziamento per giusta causa intimato in ragione del rifiuto del lavoratore, che era giustificato dall’assenza delle condizioni minime di agibilità e sicurezza per la guida del mezzo.
Cass. (ord.) 16/03/2025 n. 6966

Lavoratore disabile e diritto alla prestazione in smart working
Il lavoratore con disabilità in situazione di gravità ha diritto a svolgere la prestazione in smart working quale accomodamento ragionevole che consenta la continuazione del rapporto di lavoro, in attuazione dei principi antidiscriminatori previsti dall’articolo 5 della Direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento nel luogo di lavoro. È escluso che la prestazione in modalità di lavoro agile comporti oneri finanziari sproporzionati per il datore di lavoro e, pertanto, se quest’ultimo non prova che le mansioni assegnate al lavoratore disabile sono incompatibili con la prestazione da remoto, il lavoratore deve poter operare in smart working allo scopo di continuare a svolgere le proprie mansioni senza subire ostacoli a causa della condizione di disabilità. Lo smart working, in definitiva, rientra tra gli accomodamenti ragionevoli richiesti alle imprese per consentire al disabile di rendere la prestazione su basi di parità con i lavoratori normo dotati.
Trib. Mantova 05/03/2025 n. 77

Allargato l’ambito delle imprese esenti dal contributo addizionale NASpI per lavoro a termine extra
L’Inps ha ampliato il numero delle imprese esonerate dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI per l’utilizzo di rapporti di lavoro a termine per attività “extra” nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, aggiungendo quelle che operano nei servizi della ristorazione collettiva e del catering. Anche queste imprese sono esonerate dal versamento del contributo addizionale NASpI dovuto per l’impiego di rapporti di lavoro a termine definibile come “extra”, ovvero per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a tre giorni nei settori turismo e pubblici esercizi (art. 29, comma 2, lettera b), Legge 92/2012). L’esclusione opera con effetto retroattivo e le imprese della ristorazione collettiva e del catering potranno recuperare le quote contributive versate in eccesso (da gennaio 2020) attraverso i flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2025.
INPS, Messaggio 14/03/2025 n. 913

Nuova misura degli interessi sulla rateazione dei debiti contributivi
L’Inail ha definito la nuova misura degli interessi applicati al datore di lavoro che intende regolarizzare i propri debiti contributivi attraverso la rateazione dei pagamenti. L’interesse di dilazione, a seguito della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema disposto dalla Bce con la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025, è stato fissato dall’Inail al tasso dell’8,65% annuo. Il nuovo tasso decorre dal 12 marzo 2025 e non incide sui pagamenti rateali dei debiti contributivi in corso, ai quali continuano ad applicarsi i piani in essere. Il nuovo tasso di dilazione si applica, dunque, solo ai piani di ammortamento riferiti alle istanze di rateazione presentate a partire dal 12 marzo 2025. Viene modificata anche la misura delle sanzioni civili, che sempre dal 12 marzo 2025 passano all’8,15% per entrambe le ipotesi di omissione ed evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettere a) e b), Legge n. 388/2000).
INAIL, Circolare 14/03/2025 n. 22

Causa per mobbing e trasferimento per incompatibilità ambientale
Se la dipendente promuove una causa di lavoro per “mobbing” e “straining” e chiede il risarcimento dei danni alla salute che deduce di aver subito, il datore può validamente disporne il trasferimento per incompatibilità ambientale. Lo spostamento ad altra sede di lavoro, in questo caso, si pone come misura organizzativa necessaria per proteggere la salute della dipendente e salvaguardare, al contempo, il buon funzionamento dell’ufficio e la stessa integrità dei colleghi. Non costituisce, dunque, condotta discriminatoria il trasferimento per incompatibilità ambientale della dipendente che accusa i superiori gerarchici di azioni vessatorie, in quanto tale provvedimento costituisce una misura organizzativa che, in adempimento dell’art. 2087 del codice civile, rimuove le condizioni che possono pregiudicare la salute e la integrità morale della persona offesa.
Trib. Milano 10/02/2025 n. 581

Condotta antisindacale e rapporti giuridici consolidati
L’esaurimento di una condotta antisindacale non preclude una pronuncia di mero accertamento di declaratoria di antisindacalità ai sensi dell’art. 28, Legge n. 300/1970. Anche se difetta il requisito dell’attualità della condotta conseguente al consolidarsi delle situazioni dei lavoratori, permane l’interesse del sindacato ad una pronuncia di accertamento del verificarsi della lesione, al fine di evitare che il trascorrere del tempo sia di avallo definitivo a comportamenti prevaricatori, in spregio ad un corretto andamento delle relazioni sindacali. In applicazione del suddetto principio, è stata dichiarata antisindacale la condotta di un datore per aver adottato una serie di atti di ristrutturazione e riorganizzazione richiesti dalla normativa sul rientro finanziario, comportanti la riattribuzione dei posti o la ricollocazione del personale medico, non preceduti da una fase di contrattazione integrativa aziendale prevista da un regolamento regionale, ledendo così le prerogative sindacali.
Cass. 02/02/2025, n. 2479

Reintegrazione per il recesso dal contratto a temine convertito a tempo indeterminato
Se il contratto a termine è stato convertito in un contratto a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine, la comunicazione di recesso del datore di lavoro, intimata sul presupposto dell’avvenuta conversione del rapporto di lavoro, configura un vero e proprio licenziamento inteso quale atto di manifestazione della volontà datoriale di estinguere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso, sono applicabili le tutele previste dalla legge per il licenziamento illegittimo, inclusa la reintegrazione laddove ne sussistano i presupposti.
Cass. (ord.) 10/03/2025 n. 6303

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