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"Il periodo di preavviso può essere sostituito da una corrispondente indennità economica."
Istruzioni INPS per la fruizione del “bonus bebè”
Dal 17 aprile si può presentare la domanda per beneficiare del “bonus bebè” per i nuovi nati nel 2025. La richiesta può essere presentata dal datore tramite il sito internet o il call center dell’Inps, oppure tramite i servizi offerti dai patronati. La richiesta deve essere fatta entro 60 giorni dall’ingresso del bambino in famiglia, mentre per le nascite già intervenute nei primi mesi del 2025 i 60 giorni decorrono dal 17 aprile. La domanda può essere presentata da uno dei due genitori conviventi, mentre in assenza di convivenza la domanda del bonus compete unicamente al genitore che convive con il neonato. Il bonus è di €1.000 e si applica in caso di nascita, adozione e affidamento intervenuti nell’anno in corso. Il bonus compete alle famiglie con Isee non superiore a €40.000.
INPS, Circolare 14/04/2025 n. 76
Ennesimi chiarimenti ministeriali sulla procedura delle dimissioni di fatto
Il Ministero del Lavoro è tornato nuovamente sulle previsioni del Collegato Lavoro in tema di dimissioni di fatto. Si ribadisce che l’autonomia collettiva non può ridurre il termine legale di 15 giorni da cui scattano le dimissioni per fatti concludenti, ma solo eventualmente variarlo in aumento, in quanto la possibilità incondizionata di riduzione del termine sarebbe lesiva dell’esigenza di tutela del lavoratore. Il Ministero si esprime, quindi, sulle conseguenze per il rapporto di lavoro già interrotto nel caso in cui (i) sia accertato che il lavoratore era impossibilitato a giustificare l’assenza, oppure (ii) l’Ispettorato accerti l’assenza dei presupposti per l’attivazione della procedura. In tal caso, non si verifica il ripristino automatico del rapporto, ma è il datore a doverlo riattivare. Se il datore non ricostituisce il rapporto, il lavoratore dovrà agire per via giudiziale per far accertare il proprio diritto. Infine, il Ministero afferma che, nel caso di dimissioni per giusta causa comunicate dal lavoratore dopo l’avvio della procedura per le dimissioni di fatto da parte del datore, a prevalere sono le dimissioni per giusta causa.
Ministero del Lavoro, Nota 10/04/2025 n. 2504
Rifiuto collettivo di seguire il turno a scorrimento e illegittimità dei licenziamenti
A fronte dell’indisponibilità al pagamento dell’indennità economica dovuta per la turnazione a scorrimento, è legittima la decisione dei lavoratori di rifiutarsi di seguire i turni di lavoro individuati dal datore di lavoro e di svolgere, invece, la prestazione sulla base del regime orario indicato dal CCNL. La protesta dei lavoratori, in questo caso, non costituisce un atto di insubordinazione, ma rientra nel perimetro delle azioni collettive per finalità sindacali. Nel concetto di libertà sindacale (tutelato dalla Costituzione) non rientrano solo forme di lotta intermediate dal sindacato quale lo sciopero, in quanto l’azione sindacale può essere svolta anche collettivamente dai lavoratori senza l’intervento sindacale e senza che vi sia sospensione della prestazione di lavoro. Sono, pertanto, illegittimi il licenziamento disciplinari irrogati ai lavoratori che, rifiutandosi di seguire i turni di lavoro a scorrimento datoriali, hanno lavorato sulla base dell’orario di lavoro previsto dal CCNL.
Cass. 11/04/2025 n. 9526
Emanato il decreto interministeriale con le regole del “bonus donne”
Con Decreto del Ministero del Lavoro e del MEF sono disciplinati gli incentivi per l’assunzione delle seguenti tipologie di lavoratrici: (i) donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti; (ii) donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle zone Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); (iii) donne occupate in professioni o settori specifici, individuati con apposito decreto interministeriale. Periodo di validità, durata e ampiezza dell’agevolazione sono così ripartiti: per le tre categorie è previsto un bonus pari al 100% dei contributi con soglia massima di €650, mentre la durata del bonus è di 24 mesi per le categorie (i) e (ii), riducendosi a 12 mesi per la categoria (iii).
Decreto Interministeriale 11/04/2025
Anche il quadro può essere vincolato all’orario fisso di lavoro
È legittimo il licenziamento del quadro che estende sistematicamente a 120 minuti la pausa pranzo che, invece, era aziendalmente prevista in 60 minuti per tutti i lavoratori. Né può essere accolta la giustificazione resa dal dipendente licenziato per cui, essendo egli inquadrato nella categoria di quadro, non era soggetto al rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato. La norma che esclude l’osservanza di stringenti vincoli orari (art. 17, D.Lgs. 66/2003) si applica, infatti, solo ai dirigenti e al personale direttivo con poteri decisionali autonomi rispetto a singoli servizi o sezioni dell’azienda. Il lavoratore licenziato non aveva questi margini di autonomia decisionale e, inoltre, il CCNL applicato dal datore prevedeva l’assoggettamento all’orario di lavoro anche dei quadri aziendali.
Cass. (ord.) 06/04/2025 n. 9081
Chiarimenti ministeriali sul lavoro dei ciclofattorini
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla prestazione lavorativa dei ciclofattorini (“rider”), precisando che il rapporto può svolgersi in forma autonoma, parasubordinata o dipendente. Il Ministero afferma che il rapporto del ciclofattorino è di natura subordinata e non autonoma se è etero-organizzato (es. con imposizione di tempi di consegna, geolocalizzazione, obbligo di presenza in determinati punti di raccolta) e se è soggetto al potere sanzionatorio (es. con ranking reputazionale). Il lavoro autonomo del ciclofattorino presuppone l’applicazione delle tutele di cui al Dlgs 81/2015 (artt. 47-bis e segg.), tra cui il compenso minimo orario fissato dai contratti collettivi, l’indennità integrativa per il lavoro di notte e la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Infine, viene precisato che per i ciclofattorini subordinati il contratto più aderente alla specifica modalità della prestazione è il contratto di lavoro intermittente, in cui il rider viene retribuito per le sole ore lavorate e riceve un’indennità economica di disponibilità se è previsto l’obbligo di risposta alle chiamate.
Ministero del Lavoro, Circolare 18/04/2025 n. 9
La prospettazione del mutamento di mansioni o del trasferimento non è minaccia
La firma apposta dal lavoratore sul patto di non concorrenza è valida anche se il lavoratore si è determinato a sottoscriverlo per evitare un trasferimento di sede o un cambio di mansioni. Il principio per cui la minaccia di far valere un diritto comporta l’annullabilità del contratto vale unicamente nel caso in cui la minaccia sia rivolta al perseguimento di un vantaggio ingiusto. Il datore di lavoro che pone al lavoratore l’alternativa tra la firma di un patto di non concorrenza o il mutamento delle mansioni ed il trasferimento di sede non comporta un vantaggio ingiusto per il datore e, pertanto, il patto di non concorrenza è pienamente valido e il lavoratore non ne può invocare l’annullamento.
Trib. Parma 26/02/2025 n. 132 est. Moresco
Mobbing per ambiente di lavoro stressogeno e propensione del lavoratore alla perturbabilità
Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità molare del lavoratore e rientra in tale obbligo la tutela dei lavoratori rispetto a possibili episodi di mobbing, straining, bossing, etc. Perché si configuri il mobbing non è richiesto un intento persecutorio unificante le singole condotte lamentate dal lavoratore e che possano ledere la sua personalità morale, essendo sufficiente l’esistenza di un contesto lavorativo non ideale per il sereno svolgimento dell’attività lavorativa. A tal proposito, la soggettiva perturbabilità del lavoratore, che può essere più o meno marcata, deve essere tenuta in considerazione dal datore di lavoro nell’adozione delle necessarie misure di tutela dei lavoratori. Infatti, un’eventuale propensione psicologica del lavoratore alla somatizzazione delle vicende lavorative deve indurre il datore di lavoro ad adottare maggiori cautele volte all’instaurazione di relazioni quotidiane sul posto di lavoro che siano quanto più possibile franche e serene.
Trib. Velletri 10/04/2024 n. 132 est. Falcione
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