Partner Milan
"Il 31 ottobre viene meno il divieto dei licenziamenti economici anche per le imprese fuori dal campo CIGO. È, tuttavia, possibile fruire di ulteriori 13 settimane di Cassa Covid per le imprese che rinunciano a licenziare."
Approvato il testo unico sulla parità di genere
Le misure approvate dal Senato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) introducono nuove previsioni al Codice delle pari opportunità, ampliando il perimetro delle imprese (pubbliche e private) tenute a redigere il rapporto periodico sullo stato del personale e le condizioni di lavoro maschile e femminile (livelli retributivi, inquadramenti, congedi, assunzioni, etc.). Il rapporto sarà pubblico (quindi, visibile dai sindacati, ispettorato del lavoro, etc.) e dovrà essere redatto ogni due anni dalle imprese con più di 50 dipendenti. La omessa o incompleta trasmissione del rapporto comporta una sanzione fino a 5.000 euro. Le imprese che ottengono il certificato sulla parità di genere avranno accesso ad uno sgravio contributivo (1% dei contributi dovuti con tetto massimo annuo di 50.000 euro).
Disegno di Legge n. 2418 approvato in via definitiva dal Senato il 26/10/2021
Con distacco a catena rapporto di lavoro in capo all’agenzia di somministrazione
Il distacco a catena dei lavoratori si può avere in ingresso e in uscita. Nel primo caso (distacco in entrata) il lavoratore è inviato in Italia in forza di un contratto di somministrazione tra una agenzia per il lavoro estera e un’impresa utilizzatrice di altro paese comunitario, la quale ultima invia il lavoratore somministrato presso un’impresa italiana in forza di un contratto di appalto (o subappalto o distacco infragruppo). Nel secondo caso (distacco in uscita) il lavoratore somministrato presso l’impresa utilizzatrice italiana viene inviato presso un’impresa con sede in altro Stato comunitario. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che, con riferimento a entrambe le fattispecie, il lavoratore va considerato alle dipendenze della sola agenzia di somministrazione con la quale è stato stipulato il rapporto iniziale. Nonostante il lavoratore presti l’attività presso altre imprese collocate in altri Stati UE, le responsabilità economiche, normative e formali restano a carico dell’agenzia per il lavoro stabilita all’interno della UE.
INL, Circolare 19/10/2021 n. 2
Critica ai superiori con toni ingiuriosi è insubordinazione
La critica nei confronti dei superiori espressa con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti può minare l’autorevolezza di cui devono godere i dirigenti e i quadri intermedi, arrecando pregiudizio all’organizzazione aziendale. In tal caso, si fuoriesce dal perimetro della critica e si ricade nella nozione di insubordinazione, la quale risulta integrata allorché il lavoratore, esprimendosi con toni ingiuriosi, attribuisce ai propri superiori in azienda qualità manifestamente disonorevoli.
Cass. 13/10/2021 n. 27939
Risarcimento pieno anche con 65 anni d’età
Anche se la dipendente ha raggiunto l’età pensionabile, il risarcimento del danno che consegue all’ordine di reintegrazione in servizio ai sensi dell’art. 18 Legge 300/1970 va liquidato in misura integrale. Il compimento dei 65 anni e la maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione autorizzano il datore di lavoro ad esercitare il recesso ad nutum, ma non comportano la caducazione ex se del rapporto di lavoro. Ne consegue che la maturazione dell’età pensionabile non impedisce la condanna del datore al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili dalla data di (illegittimo) licenziamento alla data della reintegrazione.
Cass. 21/10/2021 n. 29365
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Fisco-Lavoro
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 146/2021 con le misure approvate dal Consiglio dei Ministri settimana scorsa. In ambito lavoristico, trovano conferma le seguenti previsioni:
- previste 13 settimane aggiuntive di Cassa Covid per le imprese dei settori per i quali il divieto dei licenziamenti economici scade il prossimo 31 ottobre 2021. Le nuove settimane possono essere usate nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 e presuppongono che l’impresa sia stata autorizzata ad usare le precedenti 28 settimane introdotte dal Decreto Sostegni. L’uso delle nuove 13 settimane si colloca dopo il decorso delle precedenti 28 settimane e impedisce di dare impulso ai licenziamenti economici (individuali e collettivi);
- previste 9 settimane aggiuntive di Cassa Covid per le imprese del tessile, abbigliamento, pellicce e pelletteria (da usare nell’ultimo trimestre 2021). L’uso delle nuove 9 settimane presuppone il decorso della quota autorizzata di 17 settimane di Cassa Covid introdotte dal Decreto Sostegno-bis. Anche in questo caso, l’uso della Cassa Covid impedisce i licenziamenti economici;
- in caso di quarantena dei lavoratori è garantita la copertura economica della malattia fino al 31 dicembre 2021;
- previsto il congedo straordinario per i lavoratori fragili impossibilitati a fare smart working fino al 31 dicembre 2021;
- è previsto un rimborso una tantum di 600 euro (per ciascun anno 2020 e 2021) per ogni lavoratore in quarantena o fragile (impossibilitato allo smart working) a favore delle imprese iscritte a gestione Inps senza assicurazione per malattia, che hanno, quindi, sostenuto direttamente il relativo onere;
- prevista per i lavoratori genitori di figlio “under 14” in caso di DAD (didattica a distanza), quarantena e infezione da Covid-19 del figlio, l’astensione dal lavoro (congedo parentale) con indennità pari al 50% della retribuzione e contributi figurativi. Le stesse tutele sono previste per i lavoratori genitori di figlio con disabilità in situazione di gravità;
- prevista per i lavoratori genitori di figlio con età compresa tra i 14 e i 16 anni in caso di DAD (didattica a distanza), quarantena e infezione da Covid-19 del figlio, l’astensione dal lavoro (congedo parentale) senza indennità e senza contributi figurativi;
- eliminata la previsione che limitava al 31 dicembre 2021 l’utilizzo della somministrazione a termine (massimo 24 mesi) dei lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato.
Decreto Legge 21/10/2021 n. 146
Con più di 50 dipendenti controllo Green Pass on line
Per le imprese che occupano più di 50 dipendenti è adesso possibile il controllo del certificato verde attraverso il servizio online “GreenPass50+” fornito dall’INPS. I soggetti incaricati dal datore di lavoro di effettuare le verifiche sul green pass possono accedere ogni giorno, tramite identità elettronica, al portale e verificare il possesso del certificato verde in corso di validità per i dipendenti effettivamente in servizio (sono esclusi i dipendenti in smart working). Se il sistema on line indica che il lavoratore non ha un green pass valido, quest’ultimo può chiedere la verifica del certificato verde tramite la app VerificaC-19.
INPS, Messaggio 21/10/2021 n. 3589
Colf e badanti perdono alloggio senza green pass
Per colf e badanti il mancato possesso di un regolare green pass comporta non solo la perdita della retribuzione (inclusi i contributi), ma anche dell’alloggio presso il datore di lavoro. Lo precisa una FAQ del Governo, nella quale si conferma che senza certificato vede anche colf e badanti sono assenti ingiustificati, con quello che ne consegue sul piano retributivo. La particolarità risiede nel fatto che, se colf e badanti sono conviventi della famiglia in cui operano, devono lasciare l’alloggio che hanno nell’abitazione familiare.
FAQ Presidenza del Consiglio
Lavoro straordinario abnorme costituisce danno da usura psico-fisica
La prestazione di lavoro straordinario che si protrae per anni ben oltre i limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro cagiona al lavoratore un danno non patrimoniale da usura psico-fisica, da tenere distinto dal danno biologico. L’esistenza del danno è presunta per il fatto stesso del prolungato svolgimento abnorme di lavoro straordinario, mentre la quantificazione del danno può essere determinata sulla scorta del numero di ore di straordinario in un dato intervallo temporale e dalle previsioni del contratto collettivo intese a regolare il risarcimento.
Cass. 29/09/2021 n. 26450
Accertamento del Fisco insufficiente per maggiori contributi Inps
La richiesta di maggiori versamenti contributivi da parte dell’Inps non può fondarsi unicamente su un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che contesta al contribuente entrate superiori rispetto a quelle dichiarate. L’accertamento fiscale – che il contribuente ha, peraltro, impugnato ed il cui giudizio è in attesa di conclusione – non può costituire l’unico elemento su quale riposa l’obbligazione contributiva. L’avviso di addebito notificato al contribuente dall’Inps deve essere, pertanto, annullato.
Trib. Siracusa 23/09/2021, Giudice Favale
Key contacts
Partner Milan
Counsel Milan