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"Riparte la pandemia e si torna a lavorare da remoto. In questo scenario, le imprese che hanno stipulato un accordo aziendale con regole comuni sullo smart working partono avvantaggiate."
Over 50 al lavoro solo con Super Green Pass
Dal 15 febbraio 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro delle persone “over 50” richiederà il possesso del super green pass. Se oggi è sufficiente il tampone con esito negativo, da metà febbraio sarà necessario esibire il certificato verde rilasciato a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19. In mancanza di super green pass il lavoratore è considerato assente e non ha diritto alla retribuzione. Nessuna conseguenza subisce, peraltro, il lavoratore sul piano disciplinare, né l’assenza dal lavoro può incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. Tutte le imprese (non più solo quelle minori) potranno sostituire i lavoratori privi di super green pass dopo il 5° giorno di assenza e non sarà possibile il rientro di costoro in servizio sino alla scadenza del contratto a termine del sostituto (10 giorni di durata, rinnovabili fino al 31 marzo 2022).
DPCM 05/01/2022
Super Green Pass anche per il trasporto pubblico locale
Dal 10 gennaio 2022 anche l’accesso sui mezzi di trasporto pubblico locale (treni regionali, bus, metro, etc.) è consentito solo con il super green pass, che viene rilasciato (solo) a seguito di vaccino o di guarigione dal virus Covid-19. La misura è destinata ad avere un impatto sullo svolgimento delle attività in presenza da parte dei lavoratori, in quanto con il green pass base (rilasciato a seguito di tampone negativo) non sarà più possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per recarsi sul posto di lavoro.
Il super green pass sarà richiesto anche per i servizi di ristorazione e le piscine all’aperto, per fiere e convegni, impianti sciistici e alberghi.
Decreto-Legge 30/12/2021 n. 229
Nuove regole per la quarantena
È abolita la quarantena in caso di contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 per le persone vaccinate con la terza dose o in possesso di super green pass da meno di quattro mesi. La quarantena è sostituita da una forma di auto-sorveglianza con obbligo di indossare una mascherina FFP2 per 10 giorni e obbligo di tampone dopo 5 giorni con comparsa di sintomi. Per le persone in possesso di super green pass da almeno 4 mesi la quarantena è ridotta a 5 giorni, al termine dei quali è richiesto il tampone con esito negativo. Per le persone non vaccinate rimangono le vecchie regole.
Decreto-Legge 30/12/2021 n. 229
Legge di Bilancio per il 2022: delocalizzazioni
Le imprese con più di 250 dipendenti che intendano licenziare non meno di 50 lavoratori in presenza di una chiusura di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel territorio nazionale devono prima avviare una complessa procedura di informazione e consultazione.
In particolare, 90 giorni prima della procedura di licenziamento collettivo le suddette imprese sono tenute a trasmettere al Ministero del Lavoro e al MISE, ad Anpal, Regioni e organizzazioni sindacali (rsu/rsa e territoriali) una comunicazione scritta nella quale sono indicate le ragioni (economiche, organizzative, etc.) e la data prevista della chiusura, nonché numero e profili professionali dei lavoratori occupati. Entro 60 giorni l’impresa deve, quindi, presentare a tutti i destinatari della comunicazione iniziale un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla prospettata chiusura. Il piano non può avere durata superiore a 12 mesi e deve indicare, tra l’altro, l’utilizzo di ammortizzatori sociali (inclusi i nuovi trattamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2022), le misure di incentivo all’esodo e la prospettabile ricollocazione presso imprese terze. Il piano deve essere discusso con le organizzazioni sindacali entro i successivi 30 giorni e può concludersi con la firma di un accordo sindacale.
I licenziamenti adottati prima della conclusione della procedura sono nulli e comportano il versamento del doppio del c.d. “ticket licenziamenti”.
Sono escluse dalla procedura delle delocalizzazioni le imprese in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, le quali possano accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021.
Legge 30/12/2021 n. 234
Legge di Bilancio per il 2022: ammortizzatori sociali e politiche attive
Il 31/12/2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2022.
La manovra di bilancio interviene in modo strutturale sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e in uscita. Tra le varie misure, si segnalano:
- I trattamenti di integrazione salariale si estendono a tutti i lavoratori subordinati (ad eccezione dei dirigenti), ricomprendendo anche i lavoratori domestici e gli apprendisti (in precedenza l’ammortizzatore era limitato all’apprendistato professionalizzante).
- Accedono ai trattamenti di integrazione salariale anche le micro-imprese (da 1 a 15 dipendenti).
- Viene innalzato l’importo del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento.
- Viene ridotta a 30 giorni di effettivo lavoro, in luogo dei precedenti 90 giorni, l’anzianità minima per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
- È prevista la riduzione del contributo addizionale alle imprese che non abbiano utilizzato i trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi (questa misura partirà dal 1° gennaio 2025).
- La CIGS è estesa ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, a condizione che nel semestre precedente alla presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
- Attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS), la CIGO viene estesa ai datori di lavoro che, sino ad oggi, non erano coperti da questo strumento e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali (es. le micro-imprese del terziario).
- Viene incrementata dal 60% all’80% la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori nell’ambito dei contratti di solidarietà.
- Viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di uscita dalle imprese con più di 15 dipendenti. Lo strumento prevede fino a 12 mesi di CIGS aggiuntivi a fronte dell’attivazione di percorsi di rioccupazione o di autoimpiego dei lavoratori in esubero. A tale proposito, il programma GOL sulle politiche attive viene esteso ai lavoratori che beneficiano della CIGS con accordo di transizione occupazionale.
- I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori in CIGS nell’ambito del nuovo accordo di transizione occupazionale beneficiano di un incentivo economico pari al 50% dell’ammontare CIGS per ogni retribuzione mensile (fino ad un massimo di 12 mesi).
Legge 30/12/2021 n. 234
Legge di Bilancio per il 2022: contratto di espansione
Viene abbassata a 50 dipendenti la soglia occupazionale delle imprese che possono accedere al contratto di espansione, quale misura che consente il ricambio generazionale dei lavoratori in presenza di un percorso di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale. Il numero minimo dei 50 addetti può essere raggiunto calcolando complessivamente i lavoratori coinvolti in un’aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi.
Legge 30/12/2021 n. 234
Legge di Bilancio per il 2022: ammortizzatori sociali per mancanza di lavoro
Non è più richiesto il requisito minimo di 30 giorni lavorativi per accedere alla indennità di disoccupazione Naspi. Inoltre, la riduzione dell’assegno mensile (c.d. “décalage”) viene spostata al sesto mese, in luogo del quarto. Il décalage scatta dall’ottavo mese per i lavoratori disoccupati con più di 55 anni. Viene aumentata l’indennità di disoccupazione Dis-Coll dei collaboratori coordinati e continuativi, che viene adesso parametrata ai mesi di contribuzione versata. Inoltre, si riconosce la contribuzione figurativa per i mesi di Dis-Coll.
Legge 30/12/2021 n. 234
Legge di Bilancio per il 2022: incentivi all’occupazione
La Legge d Bilancio introduce una serie di incentivi economici per favorire l’assunzione dei lavoratori e, quindi, ridurre la disoccupazione. Si segnalano:
- L’estensione dell’esonero contributivo pari al 100% dei contributi per tre anni e con tetto massimo annuale di 6.000 euro, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che provengono da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione di crisi aziendali.
- L’introduzione di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi dovuti per tutto il 2022 con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore). Lo sgravio compete ai datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.
- Sono stati stanziati € 50 milioni a favore del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per favorire, tra l’altro, la partecipazione delle lavoratrici donne al mercato del lavoro, destinando incentivi alle imprese che assicurino la parità di genere.
- È previsto per tutto il 2022 un esonero contributivo del 50% sui contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri al rientro in azienda dopo il congedo obbligatorio di maternità. Il periodo massimo della decontribuzione è di un anno dal rientro al lavoro.
Legge 30/12/2021 n. 234
Legge di Bilancio per il 2022: tirocini extracurriculari
Entro i prossimi sei mesi, allo scopo di contrastare gli abusi dei tirocini extracurriculari, dovranno essere emanate da Governo e Regioni le linee guida per il legittimo ricorso a questo strumento. Sono previsti, tra l’altro, la corresponsione ai tirocinanti di un’indennità di partecipazione e l’assunzione di una quota minima di tirocinanti. Il ricorso fraudolento ai tirocini comporterà un’ammenda per ciascun tirocinante e per ogni giornata di tirocinio, oltre al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro a partire dalla data della sentenza.
Legge 30/12/2021 n. 234
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