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"I datori di lavoro con almeno 250 dipendenti che, in forza della chiusura di uno stabilimento o ufficio, intendano licenziare almeno 50 lavoratori, devono attivare una preliminare procedura di consultazione e presentare un piano per ridurre gli esuberi e verificare misure alternative. "
Comunicazione obbligatoria per attivazione di collaborazioni occasionali
Dal 21 dicembre 2021 il committente imprenditore è tenuto a comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), prima dell’inizio del rapporto, l’attivazione dei rapporti di collaborazione occasionale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che le imprese committenti possono procedere alla predetta comunicazione, seppur tardiva, entro il 18 gennaio prossimo. Le collaborazioni occasionali per le quali sussiste l’obbligo di preventiva comunicazione all’ITL sono solo i rapporti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del codice civile, i quali abbiano carattere saltuario e occasionale. Restano, dunque, esclusi dal perimetro della comunicazione le altre tipologie di lavoro autonomo (es. collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni professionali rese tramite piattaforma digitale). La comunicazione all’ITL può essere fatta via e-mail o sms.
Ispettorato nazionale del Lavoro, Nota 11/01/2022 n. 29
Incostituzionale escludere stranieri da assegno di maternità
È incostituzionale subordinare l’accesso dei cittadini lavoratori extracomunitari al bonus bebè e all’assegno di maternità al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata. Queste misure di sostegno alle famiglie (previste dalla L. 190/2014 e dal D.Lgs. 151/2001) rientrano nel sistema di sicurezza sociale al quale si applica il diritto di parità di trattamento. Non possono, dunque, essere esclusi da bonus bebè e assegno di maternità i cittadini stranieri, anche extracomunitari, che possiedono permessi di soggiorno temporanei e di breve durata. La sentenza con la motivazione è in attesa di pubblicazione.
Corte Costituzionale, Comunicato Stampa 12/01/2022
Nasce la piattaforma <<MoCoa>> per monitorare la regolarità degli appalti
Per monitorare il regolare adempimento delle imprese appaltatrici rispetto agli obblighi verso i propri lavoratori (contributi, retribuzione, etc.), le imprese committenti possono aderire alla piattaforma <<MoCoa>> sulla congruità occupazionale negli appalti. La piattaforma è gestita dall’Inps e le imprese vi accedono su base volontaria registrando nel sistema MoCoa l’appalto e inserendo i relativi dati. Il sistema genera in automatico un codice identificativo appalto, utilizzando il quale le imprese appaltatrici sono tenute, a loro volta, a registrare i lavoratori impiegati sullo specifico appalto.
Piattaforma <<MoCoa>> presentata il 12/01/2022
Cessione servizio ICT è genuino trasferimento di ramo d’azienda
Costituisce un genuino trasferimento di ramo d’azienda, rilevante ex art. 2112 del codice civile, la cessione di un’entità economica organizzata che sia priva di strutture operative (servizi generali e risorse umane, contabilità, etc.) necessarie per agire sul mercato. L’autonomia funzionale del ramo d’azienda è un concetto relativo, che coincide con la capacità del ramo ceduto di svolgere in autonomia lo specifico servizio o la sola funzione a cui era dedicato nell’impresa cedente. Sulla scorta di questo principio, è stato ritenuto legittimo il trasferimento del (solo) ramo ICT di una più articolata attività d’impresa.
Trib. Genova, 05/01/2022
Rapporti personali con l’aggressore escludono l’infortunio
Non è infortunio in itinere l’aggressione subita dalla lavoratrice nel tragitto da casa al lavoro, se l’aggressione è riconducibile ai rapporti personali della vittima con il suo aggressore. La natura personale del rapporto tra aggressore e vittima esclude il nesso causale con l’attività lavorativa. In tale contesto, la circostanza che l’aggressione mortale sia avvenuta nel tragitto verso il lavoro è una mera coincidenza cronologica e topografica. Ne consegue che non è dovuta ai superstiti la rendita vitalizia per infortunio in itinere.
Cass. 03/11/2021 n. 31485
Contratto collettivo vincolante anche dopo disdetta all’associazione firmataria
La disdetta all’associazione datoriale firmataria del contratto collettivo integrativo interaziendale non è sufficiente ad impedire la perdurante applicazione delle relative previsioni economiche a vantaggio dei lavoratori, se l’impresa ha continuato ad applicare alcuni degli istituti (ma non tutti) previsti dal predetto contratto collettivo. La continuata applicazione di alcune voci retributive e incentivanti del contratto integrativo interaziendale legittima l’affidamento del lavoratore all’applicazione anche delle altre clausole del medesimo contratto collettivo ed è irrilevante che l’impresa non lo abbia mai sottoscritto e che abbia dato disdetta alla relativa associazione di categoria.
Cass. (ord.) 04/01/2022 n. 74
Per lo straordinario contano anche le ferie
È contraria al diritto dell’Unione Europea la disposizione del contratto collettivo che, ai fini del superamento dell’orario normale di lavoro mensile oltre il quale si applicano le maggiorazioni per lavoro straordinario, non tiene conto delle ore di ferie annuali fruite dai lavoratori nel corso del mese. Pertanto, se la somma delle ore di ferie godute nel mese con le ore di lavoro prestate nello stesso mese è superiore al tempo normale di lavoro, i lavoratori hanno diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario in relazione alle ore di lavoro prestate oltre la soglia dell’orario normale mensile. La tesi contraria avrebbe, tra l’altro, l’effetto di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie nel mese in cui sono effettuate ore di lavoro straordinario.
Corte di Giustizia UE 13/01/2022 n. 514
Legittimo escludere la sigla sindacale non firmataria del precedente accordo aziendale
Il datore di lavoro può gestire le trattative sindacali convocando separatamente le diverse sigle sindacali, oppure mediante un unico tavolo congiunto. Il datore di lavoro può anche rifiutare la trattativa con l’associazione sindacale che non aveva partecipato alle precedenti trattative. Su queste basi, è stato rigettato il ricorso per l’accertamento della condotta antisindacale promosso da una sigla sindacale esclusa dalla trattativa sul rinnovo dell’accordo collettivo aziendale sul premio di risultato.
Trib. Padova 30/12/2021
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