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"Fare attenzione ai trasferimenti collettivi. Un recentissimo approdo della giurisprudenza imporrebbe di seguire la procedura di consultazione sindacale prevista per i licenziamenti collettivi."
Fissati i termini per la domanda di Ape Sociale
Per il corrente 2022 i termini di presentazione delle domande per accedere all’Ape Sociale sono il 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. La platea dei destinatari è costituita dai lavoratori con almeno 63 anni d’età che rientrano in quattro categorie. In estrema sintesi: 1) disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa; 2) lavoratori che assistono familiare convivente con handicap grave; 3) invalidi al 74% o più; 4) lavoratori addetti ad attività definite gravose. Sono previsti requisiti di anzianità contributiva minimi, ridotti per le lavoratrici donne di 12 mesi per ciascun figlio (tetto massimo di riduzione 2 anni). L’importo mensile dell’assegno non può essere superiore ad € 1.500 lordi.
INPS, Messaggio 20/01/2022 n. 274
Trasferimento collettivo equiparato a licenziamenti collettivi
Il trasferimento collettivo dei lavoratori da una sede aziendale in chiusura ad altra sede aziendale geograficamente distante va inquadrato nella fattispecie dei licenziamenti collettivi. Poiché il trasferimento collettivo comporta una sostanziale modifica unilaterale delle condizioni di lavoro cui sono assoggettati i lavoratori, si ricade nella nozione eurocomunitaria di licenziamento collettivo. Il datore di lavoro avrebbe dovuto attivare una fase di consultazione preventiva come presupposto di legittimità del trasferimento collettivo. Su queste basi, il giudice di Napoli ha dichiarato l’inefficacia dei provvedimenti di trasferimento della sede di lavoro adottati nei confronti dei lavoratori.
Trib. Napoli (ord.) 04/01/2022
Obbligo di repêchage da verificare rispetto alla data di licenziamento
Nell’ambito dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repêchage deve ritenersi assolto, laddove sia provata da parte del datore di lavoro l’assenza di collocazioni alternative all’epoca del recesso e non in un momento successivo. In dato temporale dirimente è quello in cui è stato intimato l’atto di licenziamento, risultando irrilevanti ai fini della prova del repechage che possano essere intervenute modifiche sul piano organizzativo in un momento posteriore.
Cass. 18/01/ 2022 n. 1386
Nuovo elenco servizi al chiuso esentati dal possesso del Green Pass
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato alcuni servizi e attività al chiuso per i quali non sarà richiesto il possesso del green pass base, esteso per effetto del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, tra l’altro, alle attività commerciali e ai servizi alla persona. Il DPCM, che sarà efficacie dal prossimo 1° febbraio 2022, consente l’accesso senza certificato verde al fine di soddisfare:
– Esigenze alimentari e di prima necessità: viene consentito l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio: prodotti alimentari e bevande, escluso in ogni caso il consumo sul posto; prodotti surgelati; animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; carburante per autotrazione in esercizi specializzati; articoli igienico-sanitari; medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; materiale per ottica; combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
– Esigenze di salute: l’accesso è sempre consentito per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, l’accesso consentito alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.
– Esigenze di sicurezza: è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti.
– Esigenze di giustizia: è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di perone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui sia necessaria la presenza della persona convocata.
Il rispetto di tali misure verrà assicurato dai titolari delle attività commerciali e dai responsabili dei servizi sopra menzionati, con verifiche anche a campione
DPCM 21/01/2022
Illegittima la sospensione dell’infermiera non vaccinata se già collocata in aspettativa
È illegittimo il provvedimento di sospensione di un lavoratore per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, nell’ipotesi in cui il dipendente si trova già, per altra ragione, in aspettativa retribuita ai sensi della L. 104/1992. Il Tribunale di Milano osserva, in proposito, che la normativa che impone l’obbligo vaccinale al personale sanitario richiede, quale presupposto della sospensione senza retribuzione, il concreto svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei lavoratori no vax.
Trib. Milano, 26/11/2022
Legittimo l’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario
L’obbligo vaccinale per il personale sanitario, introdotto dall’art. 4, DL n. 44/2021 (convertito in L. n. 76/2021), non può essere considerato incostituzionale, ai sensi dell’art. 32 Cost., allorché il trattamento imposto è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi si vaccina, ma anche a preservare la salute della collettività con la quale il lavoratore può entrare in contatto (colleghi di lavoro e pazienti della struttura ospedaliera) nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Trib. di Catanzaro (ord.) 17/12/2021
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