Partner Milan
"Il contratto collettivo di espansione autorizza le imprese con almeno 50 dipendenti ad effettuare un ricambio generazionale e ad utilizzare la CIGS durante la formazione dei lavoratori."
Raccomandato uso della mascherina anche dopo il 30 aprile nei luoghi al chiuso
Fino al 15 giugno 2022 l’uso della mascherina FFP2 come misura di contenimento contro il contagio da Covid-19 resta obbligatorio per salire sui mezzi di trasporto (bus, metro, traghetti, treni e arerei). L’obbligo della mascherina rimane fino alla stessa data anche per gli ingressi ai cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso, nonché per l’accesso alle strutture ospedaliere e alle RSA. Infine, l’obbligo della mascherina permane nelle scuole fino al termine dell’anno scolastico per gli studenti (dai sei anni). Viene, comunque, raccomandato di continuare ad usare la mascherina “in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”. La raccomandazione sembrerebbe ricomprendere i luoghi di lavoro e nei prossimi giorni è atteso un incontro tra governo e parti sociali per l’aggiornamento del Protocollo nazione sulle misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Ministero della Salute, Ordinanza 28/04/2022
Nota di aggiornamento Confindustria su mascherine nei luoghi di lavoro
Confindustria prende atto del venir meno dell’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico (fatte salve poche eccezioni, tra cui le strutture ospedaliere e le residenze per anziani) e precisa che i locali aziendali sono luoghi privati. Pertanto, le previsioni dell’ordinanza ministeriale 28/4/2022 non sono direttamente applicabili. Posto che permane la responsabilità datoriale di garantire la tutela della salute dei lavoratori contro il rischio di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e considerando che è tuttora in vigore la norma (art. 29-bis, DL 23/2020) che prescrive alle imprese di applicare il Protocollo di sicurezza anti-virus, si raccomanda di continuare ad applicare i protocolli aziendali che prescrivono l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Confindustria, Nota di aggiornamento 30/04/2022
Illegittimo il licenziamento se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con la sanzione conservativa
In tema di licenziamento disciplinare, al fine dell’individuazione della tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012), è consentito al giudice ricondurre la condotta addebitata al lavoratore (ed accertata in concreto) nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa, anche laddove questa sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Rientra, infatti, nel compito del giudice riempire di contenuto la clausola generale (o elastica) utilizzando standard conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, in modo tale da definire i contorni di maggiore o minore gravità della condotta e verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva che commina la sanzione conservativa.
Cass. 26/04/2022 n. 13065
Compete al datore provare che l’attività svolta durante la malattia non pregiudica la guarigione
Nel caso di un lavoratore assente per malattia e licenziato per avere svolto in tale frangente un’altra attività, la prova dell’incidenza della diversa attività (lavorativa o extralavorativa) nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare è a carico del datore di lavoro. Dato che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività durante la malattia, il datore di lavoro non potrà limitarsi a provare che durante l’assenza dal lavoro per malattia il dipendente si è dedicato ad altro impegno extralavorativo o lavorativo. Ai fini della legittimità del licenziamento, al datore compete anche la dimostrazione che la specifica attività resa dal dipendente nei giorni di assenza era incompatibile con lo stato di malattia (così rivelandone la natura fraudolenta) o tale da ritardare la guarigione.
Cass. 26/04/2022 n. 13063
Risarcimento danno per demansionamento e perdita di chance non è imponibile
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme liquidate dal giudice del lavoro a titolo risarcitorio per il demansionamento subito dal lavoratore e la perdita di chance non sono fiscalmente imponibili. Le indennità risarcitorie sono soggette a tassazione se hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del lavoratore in termini di mancato guadagno (c.d. lucro cessante). Non è, invece, tassabile l’indennità che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del lavoratore, ovvero di risarcirlo della perdita subita (c.d. danno emergente). In questa seconda categoria rientra il risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per effetto di demansionamento e di perdita di chance professionali.
Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 08/04/2022 n. 185
Accettazione di una somma a saldo e stralcio non è rinuncia tombale
L’accettazione da parte del lavoratore di una somma a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa in merito al rapporto di lavoro, con dichiarazione di “nulla più avere a pretendere”, non equivale ad una rinuncia o transazione tombale ai sensi dell’art. 2113, quarto comma, codice civile. Essa costituisce una mera quietanza a saldo delle somme ricevute e non può impedire al lavoratore di formulare altre pretese in riferimento al medesimo rapporto di lavoro.
Trib. Palermo 07/04/2022 n. 1162
Chiarimenti INPS su assegno unico e reddito di cittadinanza
L’Inps fornisce nuovi chiarimenti sull’assegno unico universale e sul reddito di cittadinanza. L’assegno unico presuppone che l’Inps sia in possesso di tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’importo dovuto e, a tale proposito, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire ogni dato utile sulla composizione del nucleo familiare attraverso la compilazione di un apposito modello (Rdc.Com/Au) che sarà reso disponibile sul sito dell’Ente. L’integrazione del reddito di cittadinanza / assegno unico parte da marzo 2022 e si determina in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare.
INPS, Circolare 28/04/2022 n. 53
Agevolazioni fiscali per “rientro dei cervelli” anche se già usati in passato
I benefici fiscali per il c.d. “rientro dei cervelli” di cui all’art. 44 del Decreto-Legge 78/2010 possono essere goduti anche dai lavoratori che ne avevano usufruito in precedenza. I benefici si applicano ai residenti all’estero, sia italiani che stranieri, che in virtù delle competenze acquisite, possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia. La circostanza che in passato il lavoratore abbia già fruito delle medesime agevolazioni non è ostativa, a seguito del rientro in Italia dall’estro, al rinnovo dell’applicazione delle medesime agevolazioni fiscali.
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 29/04/2022 n. 239
Licenziamento legittimo se non è resa assistenza continuativa nei giorni di permesso per assistere familiare disabile
È legittimo il licenziamento della lavoratrice che in alcune giornate mensili di permesso per assistere la suocera disabile (ex art. 33, comma 1, L. 104/1992) ha frequentato centri di benessere, palestre e ristoranti. È irrilevante che in orario notturno la dipendente possa avere effettivamente prestato assistenza alla suocera disabile, perché nelle giornate di permesso l’assistenza deve essere continuativa. Peraltro, la dipendente osservava un orario lavorativo diurno ed è ingiustificabile che nei giorni di permesso il corrispondente intervallo orario non fosse dedicato per intero all’assistenza della persona disabile per cui i permessi erano stati riconosciuti.
Corte d’Appello Venezia 05/04/2022 (r.g. 463/21)
Key contacts
Partner Milan
Counsel Milan