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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia1 June 2022

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"L’accordo integrativo aziendale consente di disciplinare la formazione su misura delle esigenze d’impresa, attribuendo ai lavoratori un passaporto della professionalità per gestire gli avanzamenti di carriera."

Siglato il Protocollo nazionale sull’alternanza scuola – lavoro sicura
È stato siglato il Protocollo per l’alternanza scuola – lavoro sicura dai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INAIL, il cui obiettivo risiede nella individuazione di nuovi processi che rendano scuole e imprese maggiormente consapevoli dei rischi per la salute degli studenti coinvolti in tirocini curricolari, extra-curriculari e stage, nonché in percorsi di istruzione e formazione professionale. Il Protocollo si prefigge di individuare strumenti operativi che rendano i processi formativi in materia di salute e sicurezza più efficaci, con il coinvolgimento di tutor esterni a cui è affidato il compito di indicare i rischi generali e specifici legati ai percorsi di alternanza scuola – lavoro, la formazione da erogare e i dispositivi di protezione individuali necessari.
Protocollo nazionale 26/05/2022 dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, con INL e INAIL

Nuove istruzioni INPS sull’Ape sociale
L’Inps ha fornito alcune precisazioni sulla fruizione della prestazione assistenziale di accompagnamento alla pensione (c.d. Ape sociale), che la Legge di bilancio 2022 ha prorogato di un anno. Dal 1° gennaio 2022 possono accedere all’Ape sociale anche i lavoratori disoccupati per i quali il ricorso agli ammortizzatori sociali è scaduto da meno di tre mesi. Viene ulteriormente precisato che rientrano tra i disoccupati che hanno accesso all’Ape sociale anche i lavoratori licenziati per mancato superamento del periodo di prova e quelli licenziati per cessazione dell’attività aziendale.
INPS, Circolare 25/05/2022 n. 62

Legittimo il licenziamento del lavoratore che usa i permessi sindacali per attività personali
È legittimo il licenziamento per giusta causa del rappresentante sindacale aziendale che utilizza le ore di permesso sindacale per svolgere attività estranee al mandato sindacale e si dedica, invece, a coltivare interessi privati. Compete al datore di lavoro l’onere della prova rispetto all’utilizzo illecito delle ore di permesso sindacale, ma questa prova può essere raggiunta attraverso una indagine investigativa. Nella fattispecie, l’investigatore aveva verificato che il dipendente durante le ore di permesso sindacale andava a passeggio sul lungomare, si intratteneva nei bar e faceva shopping.
Cass. (ord.) 27/05/2022 n. 17287

Illegittimo il licenziamento del cassiere di supermarket che consuma uno snack senza pagarlo
È illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al cassiere di un supermarket per avere prelevato e mangiato sul posto di lavoro uno snack senza pagarlo. Il datore di lavoro aveva irrogato il provvedimento espulsivo sul rilievo che la condotta del cassiere configurava una appropriazione illecita di beni aziendali. La tesi datoriale è stata rigettata e il licenziamento ritenuto invalido perché non era emersa una dinamica fraudolenta, avendo il cassiere prelevato lo snack dallo scaffale e, quindi, consumato il bene di conforto (di modico valore) in modo visibile e senza allontanarsi dalla postazione di lavoro.
Cass. (ord.) 27/05/2022 n. 17288

Tassabili le indennità risarcitorie collegate alla predita del reddito
Le indennità economiche percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni per la perdita dei redditi e, quindi, tutte le indennità che traggono origine dal rapporto di lavoro costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettati a tassazione separata. In altri termini, quando l’indennità risarcitoria ha la funzione di reintegrare il lavoratore del danno consistito nella mancata percezione di redditi, esso è assoggettato a tassazione. Se, invece, l’indennità è diretta a compensare danni non patrimoniali viene a cadere il collegamento al reddito e il relativo importo non è imponibile fiscalmente. In applicazione di questo principio, è stato ritenuto imponibile il risarcimento per il reddito perduto a causa della mancata nomina a dirigente, mentre è risultato fiscalmente esente il risarcimento del danno esistenziale per il disagio morale e l’alterazione della vita personale e professionale.
Cass. (ord.) 23/05/2022 n. 16512

Tempo di guardia e di reperibilità è orario di lavoro anche senza presenza in azienda
Perché il tempo di guardia e di reperibilità sia considerato orario di lavoro retribuito non è necessario che esso si accompagni all’obbligo di presenza sul posto di lavoro. Ad essere dirimente è la circostanza che per effetto della reperibilità, quand’anche il lavoratore non sia fisicamente in azienda, risulti compressa la sua libertà di dedicarsi ad altre attività. In altri termini, se il tempo di attesa insito nella reperibilità e nel periodo di guardia comprimono significativamente la capacità del lavoratore di dedicarsi ad interessi estranei al rapporto di lavoro, allora esso rientra a buon diritto nell’orario di lavoro e il datore di lavoro è tenuto a retribuirlo. La compromissione degli spazi di libertà deve essere, tuttavia, oggettiva e significativa, basandosi su due dati: (i) il termine concesso al lavoratore per rientrare in servizio a seguito di chiamata nei turni di reperibilità e (ii) la frequenza media degli interventi cui il lavoratore è chiamato durante il periodo di guardia.
Cass. 23/05/2022 n. 16582

Responsabilità datoriale per <<straining>> e risarcimento danni
Diversamente dal <<mobbing>>, per la cui configurazione è richiesta una serie ripetuta e costante nel tempo di azioni (vessatorie e non) tese a isolare il lavoratore, lo <<straining>> si può realizzare anche in presenza di un’unica azione con effetti stressogeni duraturi. Applicando questo schema, si configura lo <<straining>> quando al lavoratore sono assegnate mansioni professionalmente dequalificanti da cui derivi un danno per la salute che si protrae nel tempo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal dipendente. Non si ha, invece, responsabilità datoriale se i pregiudizi alla salute derivino dalla natura intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa.
Cass. 23/05/2022 n. 16580

Criteri di scelta dei lavoratori in esubero da estendere a tutte le imprese collegate
In una procedura di licenziamento collettivo l’applicazione dei criteri di scelta (dei lavoratori in esubero) va effettuata prendendo in esame non la sola società che ha formalmente in carico il rapporto di lavoro, ma anche le altre società che compongono il gruppo, se tra le medesime sussista un unico centro di imputazione di interessi e a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore non abbia mai svolto le proprie prestazioni in modo promiscuo per le altre società collegate. In altri termini, se tra le imprese del gruppo sussiste una sostanziale unicità quanto alle rispettive strutture aziendali, nel senso che esse convergono verso un unico centro decisionale, l’indagine sui presupposti selettivi dei lavoratori eccedentari deve ricomprendere tutta la popolazione aziendale delle imprese coinvolte. A tale fine, è irrilevante che il lavoratore abbia operato solo per la società che lo aveva assunto, perché in presenza di un unico centro di interessi la verifica va, comunque, effettuata rispetto a tutti i lavoratori comparabili ricompresi nelle varie società collegate.
Cass. 27/4/2022 n. 13207

Licenziamento invalido se è tardiva la comunicazione finale della procedura di riduzione del personale
Il termine di sette giorni dalla intimazione dei licenziamenti per l’invio alle organizzazioni sindacali (nonché agli uffici del lavoro ed enti locali competenti) della comunicazione finale della procedura di riduzione del personale (art. 4, comma 9, Legge 223/1991) con l’elenco dei lavoratori licenziati e la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta è cogente e perentorio. Ne deriva che, se il termine finale non è rispettato, i licenziamenti sono invalidi e si applicano i rimedi indennitari previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che i lavoratori siano, comunque, venuti a conoscenza di tutti gli elementi della comunicazione e anche in mancanza di prova del danno.
Cass. 04/05/2022 n. 14057