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"I nuovi obblighi informativi introdotti dal Decreto Trasparenza sono vincolanti da sabato 13 Agosto e non riguardano solo i contratti di lavoro subordinato, ma anche altre tipologie, tra cui le collaborazioni."
Primi chiarimenti INL sul Decreto Trasparenza
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha confermato che i nuovi obblighi informativi introdotti dal Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 104/2022) entrano in vigore il 13 agosto 2022. Non è stata, dunque, considerata una posticipazione della data di entrata in vigore. L’INL precisa, tuttavia, che i nuovi dettagliati e analitici obblighi di informazione (di cui al novellato art. 1 del Decreto Legislativo 152/1997, come modificato dal Decreto Trasparenza) possono essere assolti indicando nel contratto di lavoro (o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto) “i principali contenuti” della norma, tra cui l’orario di lavoro e la retribuzione mensile. Per gli “elementi di dettaglio”, invece, il datore può (ancora) fare rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali. In tal caso, il contratto collettivo o i documenti aziendali con tutte le informazioni di dettaglio devono essere consegnati contestualmente al lavoratore o messi a sua disposizione secondo altra modalità di prassi in azienda.
INL, Circolare 10/08/2022 n. 4
Nuovi congedi di maternità e parentali al via
Anche se le procedure informatiche saranno aggiornate più avanti, dal 13 agosto 2022 i lavoratori genitori potranno richiedere ai propri datori di lavoro la fruizione dei congedi obbligatori e dei congedi parentali secondo le nuove regole previste dal Decreto Equilibrio (Decreto Legislativo n. 105/2022). Gli adempimenti amministrativi a carico del datore per il godimento dei nuovi e più ampi congedi, che i lavoratori da subito potranno richiedere di godere, saranno effettuati dai datori tramite la domanda telematica all’Inps non appena il sistema sarà stato aggiornato.
INPS, Messaggio 04/08/2022 n. 3066
Istruzioni Inail sulla gestione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità
L’Inail ha fornito istruzioni operative sull’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali a cui sono tenute le imprese nei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Si ricorda che, in caso di codatorialità e distacco di lavoratori nell’ambito di imprese di una stessa rete, l’adempimento degli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è assolto dall’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento. A tale proposito, è datore di lavoro di riferimento l’impresa alla quale sono imputati i lavoratori in codatorialità ai fini assicurativi e previdenziali.
INAIL, Circolare 03/08/2022 n. 31
Dirigenti esclusi dal blocco dei licenziamenti durante la pandemia
Il divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche e organizzative introdotto in via transitoria dall’art. 46 del Decreto 18/20020 (Decreto Cura Italia) non si applica ai dirigenti. Il riferimento della norma emergenziale al giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della Legge 604/1966 non può essere inteso in senso atecnico come riferimento alla causale del licenziamento riconducibile a ragioni organizzative o economiche. La norma va, viceversa, letta ed applicata nel suo significato letterale e tecnico, essendo il divieto riconducibile alle sole ipotesi espressamente ricomprese nell’art. 3 della Legge 604/1966. Posto che il predetto art. 3 non ricomprende i dirigenti nella sua sfera di applicazione, i dirigenti restano esclusi dal divieto ed i licenziamenti individuali per ragioni economiche o organizzative disposti nei loro confronti durante l’emergenza pandemica non sono affetti da nullità.
Trib. Napoli, Giudice Santulli, 03/08/2022
Blocco dei licenziamenti economici durante la pandemia anche per i dirigenti
Poiché è pacifica l’applicazione del blocco dei licenziamenti collettivi anche ai dirigenti, non vi sono plausibili ragioni per escludere che la medesima sospensione non si debba estendere ai dirigenti con riguardo ai licenziamenti economici individuali. La circostanza che la norma sul blocco dei licenziamenti (art. 46 del Decreto Cura Italia) faccia riferimento alla sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 Legge 604/1966 è irrilevante. Il riferimento all’art. 3, norma che tecnicamente escluderebbe i dirigenti, sta unicamente a significare che il blocco riguarda tutti i licenziamenti per motivazioni economiche e non va letto, invece, come un modo per delimitare la platea soggettiva dei lavoratori.
Corte d’Appello Roma 27/07/2022 n. 2712
Rimborsi chilometrici non imponibili se oggettivi e documentati
I rimborsi chilometrici per il tragitto casa lavoro non sono imponibili se determinati con criteri oggettivi e documentati analiticamente. In particolare, non costituiscono reddito di lavoro i rimborsi spese che siano determinati attraverso il riferimento al chilometraggio percorso e al costo del carburante sostenuto dal lavoratore negli spostamenti da casa al lavoro. Di tali spese deve essere fornita idonea documentazione. In tal caso, il relativo importo non ha natura retributiva, ma restitutoria di anticipazioni del lavoratore per le spese di tragitto casa lavoro.
Cass. 28/07/2022 n. 23634
Negli appalti solidarietà del committente estesa all’indennità di cassa e di trasferta
Anche l’indennità di cassa e l’indennità di trasferta ricadono nel vincolo della solidarietà ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, per cui il lavoratore può pretendere il pagamento delle relative somme direttamente nei confronti del committente, se l’appaltatore non vi ha provveduto. Non è corretta la tesi per cui le suddette voci non hanno natura direttamente retributiva, in quanto se è vero che non costituiscono parte della retribuzione fissa mensile, esse sono direttamente collegate alle particolari modalità di svolgimento della prestazione. L’indennità di cassa si lega, in particolare, al maneggio di denaro da parte del lavoratore chiamato a incassare i pagamenti e l’indennità di trasferta alla necessità di svolgere la prestazione fuori dalla sede aziendale. Pertanto, se l’appaltatore omette il pagamento di tali voci, ne risponde solidalmente il committente.
Corte d’Appello Bologna 14/07/2022 n. 500
Legittimo il licenziamento del lavoratore in CIGO che lavora per impresa concorrente
È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che durante un periodo di sospensione dal lavoro con accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale ha svolto la propria attività a favore di un’impresa concorrente. Anche durante il periodo di sospensione del rapporto con accesso alla cassa integrazione si applica il dovere di fedeltà ex art. 2105 cod. civ., per cui il lavoratore deve attenersi al divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore di lavoro nello stesso settore produttivo.
Trib. Milano 12/07/2022 n. 473
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