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"Per un'efficace gestione del lavoro agile gli accordi collettivi aziendali sono lo strumento privilegiato."
Nuove esenzioni fiscali per il welfare aziendale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-bis con nuove esenzioni per il welfare aziendale. L’art. 12 del Decreto prevede, in particolare, che non concorrono a formare il reddito di lavoro le somme erogate e rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale fino a concorrenza di 600 euro. L’esenzione riguarda anche il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati con riferimento alla fruizione dei servizi idrici, dell’energia elettrica e del gas naturale. La misura si applica limitatamente al periodo d’imposta 2022.
Decreto Legislativo 09/08/2022 n. 115
Nuove istruzioni sui trattamenti di integrazione salariale ordinari
Limitatamente all’anno in corso (2022) la causale crisi di mercato si perfeziona anche quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivino dalla crisi internazionale in Ucraina e dalla conseguente impossibilità di effettuare scambi commerciali o di concludere accordi. Questo criterio si applica alle domande per accedere alla CIGO, all’assegno ordinario di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e dagli altri Fondi Bilaterali per causali ordinarie. Inoltre, per le sole imprese energivore è prevista la possibilità di accesso alla CIGO per mancanza di materie prime o componenti anche quando questa situazione è conseguente a difficoltà economiche nel reperimento di fonti energetiche necessarie alla produzione.
INPS, Circolare 10/08/2022 n. 67
Definite le modalità della formazione con fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinari
Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di attuazione dei percorsi di formazione e di riqualificazione cui sono tenuti a partecipare, ai sensi dell’art. 25-ter del D.Lgs. 148/2015, i lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale straordinari (CIGS, FIS, Fondi bilaterali). I progetti formativi e di riqualificazione devono indicare i fabbisogni dei lavoratori e prevedere lo sviluppo di competenze che consentano il pieno riassorbimento in azienda dei lavoratori medesimi temporaneamente sospesi o ad orario ridotto. In alternativa, i progetti formativi possono essere finalizzati alla ricollocazione professionale dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinari e alla loro mobilità verso altre imprese.
Decreto Ministero del Lavoro 02/08/2022 n. 142
Definite le riduzioni dei trattamenti di integrazione salariale straordinari ai lavoratori inadempienti alla formazione
All’obbligo dei datori di lavoro che si avvalgano dei trattamenti di integrazione salariale straordinari per gestire fasi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, si accompagna l’obbligo dei lavoratori beneficiari delle prestazioni salariali di partecipare alle iniziative di formazione e di riqualificazione professionale. In caso di assenza ai percorsi formativi è previsto che i lavoratori subiscano una riduzione progressiva del trattamento di integrazione salariale straordinario. In dettaglio, la mancata partecipazione ai percorsi formativi in misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore di formazione o riqualificazione produce una riduzione pari a un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale. Con assenze oltre il 50% e fino all’80% delle ore di formazione, la riduzione sale alla metà del trattamento di integrazione salariale autorizzato e sopra l’80% il lavoratore decade dal trattamento stesso.
Decreto Ministero del Lavoro 02/08/2022 n. 140
Con formazione incompleta il datore è responsabile per l’infortunio sul lavoro
In caso di omessa o inadeguata erogazione dei corsi di formazione e addestramento sul corretto uso in sicurezza degli strumenti aziendali, ricade sul datore di lavoro la responsabilità per l’infortunio sul lavoro di cui sia stato vittima il lavoratore in conseguenza dell’utilizzo del macchinario aziendale. Né ad escludere la responsabilità datoriale, in caso di omessa o incompleta formazione, può soccorrere un comportamento negligente del lavoratore. Anche se la condotta dell’operaio è stata imprudente, infatti, la responsabilità datoriale è confermata dalla incompleta formazione, informazione e addestramento sul corretto e sicuro utilizzo del macchinario aziendale da cui è derivato l’incidente.
Cass., sez. penale, 22/07/2022 n. 29025
Postare messaggi social durante la guida del pullman è giusta causa di licenziamento
È giusta causa di licenziamento l’uso dei social network da parte di un autista durante la guida del pullman aziendale. L’autista che “posta” messaggi sui social mentre conduce il pullman aziendale pone in atto una condotta che non solo viola il generale obbligo di diligenza nello svolgimento della prestazione, ma costituisce violazione del codice della strada. All’autista del mezzo aziendale è richiesto il massimo grado di attenzione a protezione dell’incolumità dei passeggeri e a salvaguardia del patrimonio aziendale e l’utilizzo dei social durante la guida costituisce grave negazione del vincolo fiduciario alla base del rapporto, legittimando il licenziamento senza preavviso.
Trib. Cosenza 13/07/2022 n. 1240
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