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Aggiornamenti settimanali sul Diritto del Lavoro in Italia9 December 2022

WEEKLY ITALIAN LABOUR UPDATES

"L’accordo aziendale facilita il ricorso ad un orario flessibile al di fuori dei più rigidi schemi del contratto nazionale."

Reintegrazione per i licenziamenti economici illegittimi per insussistenza del fatto
Se le ragioni aziendali alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono insussistenti, il giudice non ha margini di scelta e il rimedio per i lavoratori che ricadono nel perimetro dell’art. 18 Legge 300/1970 risiede unicamente nella reintegrazione sul posto di lavoro. Non vi è più margine per applicare il regime della tutela economica (indennità compresa tra 12 e 24 mensilità ex art. 18, comma 5, Legge 300/1970) in luogo della tutela reale. Alla luce delle più recenti decisioni della Corte Costituzionale, se il giudice accerta l’insussistenza del fatto costitutivo del licenziamento, vuoi perché risultano prive di fondamento le ragioni organizzative o produttive dedotte, vuoi perché è mancata la prova della indisponibilità di altre funzioni nel perimetro aziendale, si applica, senza margini di scelta per il giudice, la reintegrazione.
Cass. 02/12/2022 n. 35496

Ispettori del lavoro delegati alle indagini su mobbing, molestie e minacce sul lavoro
L’ispettorato nazionale del lavoro e la procura generale presso la Corte di Cassazione hanno raggiunto una intesa che introduce una collaborazione tra procure e ispettorati territoriali del lavoro in materia di indagini sui reati connessi al rapporto di lavoro. In particolare, le procure della repubblica possono delegare agli ispettori territoriali del lavoro le indagini per lesioni personali da mobbing, molestie, violenze e minacce prodottesi in ambito lavorativo, nonché per aborto colposo determinato per causa di lavoro, incendio e crollo di costruzioni. Gli ispettori del lavoro, nell’ambito dell’attività di indagine, hanno il potere di sospendere, in tutto o in parte, l’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. La procura generale presso la Corte di Cassazione e l’ispettorato nazionale del lavoro hanno individuato l’ambito e le modalità di intervento delle indagini sulle violazioni in ambito lavoristico.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 02/12/2022 n. 474

Non è condotta antisindacale rifiutare l’assemblea aziendale se partecipano
soggetti esterni
Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare di concedere i locali aziendali per le assemblee sindacali, se nell’ordine del giorno sindacale di indizione dell’assemblea è previsto l’intervento di soggetti esterni non ricompresi tra coloro che, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e della disciplina del CCNL, hanno titolo per partecipare all’assemblea stessa. In tal caso, se il datore di lavoro concede ai lavoratori di partecipare alla suddetta assemblea sindacale in orario di lavoro fuori dai locali aziendali, risulta che neppure è stato leso l’interesse del sindacato a poter svolgere l’assemblea. È, dunque, priva di censura la condotta datoriale consistita nel rifiutare l’assemblea in orario di lavoro nei locali aziendali, permettendo al contempo che i lavoratori partecipassero all’assemblea in spazi esterni al perimetro aziendale.
Trib. Venezia, Giudice Menegazzo, 21/11/2022

Esonero dal contributo addizionale Cigs per settori più esposti alla crisi ucraina
L’Unione Europea ha confermato per tutto il 2023 l’esonero dal versamento del contributo addizionale per l’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale (artt. 5, 29 e 33 del Decreto Legislativo 148/2015) da parte dei datori di lavoro che operano nei settori siderurgico, legno, ceramico, automobilistico e agroalimentare. Il ricorso alla cassa integrazione deve essere riconducibile alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo tra il 22 marzo e il 31 dicembre 2022 per effetto delle difficoltà economiche determinate dalla guerra in Ucraina. I settori per i quali è previsto l’esonero sono quelli più colpiti dalla crisi ucraina. Le quote eventualmente versate dai datori di lavoro a titolo di contributo addizionale prima dell’autorizzazione dell’Unione Europea saranno oggetto di rimborso da parte dell’Inps.
Commissione Unione Europea, Decisione 24/11/2022 n. 8662

Riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori in aspettativa per incarichi politici
L’Inps ha modificato le procedure per richiedere il riconoscimento della contribuzione figurativa nei periodi di aspettativa per incarichi politici e sindacali. È stato costituito un unico punto di accesso digitale per i lavoratori del settore privato e del pubblico impiego. Le domande telematiche si continueranno a presentare attraverso i canali consueti (servizi telematici al cittadino sul sito Inps, contact-center multicanale, patronati). I lavoratori interessati devono presentare la domanda accedendo ad una sezione specifica per gli accrediti figurativi presente sul portale “Prestazioni e servizi”. I lavoratori richiedenti sono tenuti a verificare la propria posizione previdenziale sul portale e a dare conferma dei dati in esso rilevati.
INPS, Circolare 28/11/2022 n. 129

Staffetta generazionale possibile anche con lavoratore anziano in servizio
La cd “staffetta generazionale”, che consente l’accompagnamento a pensione del dipendente anziano con contestuale assunzione per un minimo di tre anni di un lavoratore under 35, può essere utilizzata anche se il lavoratore prossimo a pensione non lascia immediatamente il posto di lavoro. L’art. 26, comma 9, lett. c-bis), del Decreto Legislativo 148/2015 consente ai Fondi bilaterali di solidarietà il versamento dei contributi previdenziali ai lavoratori cui non mancano più di 36 mesi per la maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata, a fronte dell’assunzione da parte del datore di lavoro di un dipendente di età inferiore a 35 anni. I costi sono interamente a carico del datore di lavoro, che deve versare al Fondo bilaterale la provvista economica. Il Ministero del Lavoro ha precisato che il dipendete anziano non deve risolvere subito il rapporto di lavoro, ma può continuare a prestare servizio in azienda con una riduzione massima del 50% dell’orario di lavoro al fine di trasferire le proprie competenze professionali al giovane neoassunto.
Ministero del Lavoro, Risposta a question time 29/11/2022

Danno alla salute da superlavoro con onere della prova a carico del lavoratore
È onere del lavoratore la prova di essere stato sottoposto a ritmi di lavoro insostenibili a causa della mancata pianificazione datoriale dei turni e dei carichi di lavoro. Il lavoratore è anche onerato della prova che i ritmi insostenibili di lavoro hanno determinato dapprima una sindrome depressiva, quindi un accentuato malore e, infine, un infarto. Solo a fronte della dimostrazione della condizione di super lavoro imposta dal datore e della riconducibilità dello stato di malessere e dell’infarto ai ritmi insostenibili, al lavoratore compete il risarcimento dei danni alla salute e professionali sofferti. Il datore di lavoro può, peraltro, sottrarsi alla responsabilità risarcitoria, il cui presupposto giuridico risiede nella violazione dell’obbligo di garantire condizioni di lavoro idonee a salvaguardare la salute dei lavoratori (art. 2087 codice civile), se prova che i ritmi di lavoro erano coerenti con una organizzazione del lavoro sicura. In altri termini, al lavoratore compete provare il superlavoro e il nesso causale con i pregiudizi alla salute e al datore dimostrare che, al contrario, la prestazione si è svolta entro limiti di normale tollerabilità.
Cass. (ord.) 28/11/2022 n. 34968