Senior Associate Milan
"I redditi prodotti all'estero saranno soggetti, per ogni periodo di imposta, a un’imposta sostitutiva fissata forfettariamente a €100.000."
In particolare, l’art. 24-bis del Tuir, in deroga al principio generale di tassazione del reddito su base mondiale (world taxation), consente alle persone fisiche che acquisiscono la residenza fiscale italiana di non includere nella base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti all’estero.
Tali redditi saranno soggetti per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione a un’imposta sostitutiva, fissata forfettariamente a €100.000. Detta imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo e sarà versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (30 giugno ovvero 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).
L’opzione per il regime fiscale dei Neo Domiciliati può essere esercitata (i) nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al primo periodo di imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia o (ii) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.
È possibile presentare una specifica istanza di interpello per ottenere una risposta dall’Amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime.
Ambito soggettivo di applicazione
In base all’articolo 24-bis, comma 1, i destinatari della norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir . I contribuenti non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta (periodo di monitoraggio) che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
L’articolo 24-bis, comma 6, dispone che il beneficiario principale dell’opzione può chiedere che essa venga estesa, nel corso di tutto il periodo di validità, a uno o più familiari individuati dall’articolo 433 del Codice civile. Per usufruire dell’imposta sostitutiva, i familiari si devono trovare nelle medesime condizioni poste dal comma 1 dell’articolo 24-bis. È prevista in questo caso un’imposta sostitutiva aggiuntiva di €25.000 per ciascuno dei familiari a cui è stata estesa l’applicazione dell’opzione.
"L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi del primo periodo di imposta di residenza in Italia o del periodo di imposta successivo."
Ambito oggettivo di applicazione
L’imposta sostitutiva, sia con riferimento al beneficiario principale sia con riferimento ai suoi familiari, colpisce i redditi prodotti all’estero individuati in base ai criteri di cui all’articolo 23 del Tuir. In chiave antielusiva, è previsto che il regime opzionale non trovi applicazione, per tutti i soggetti aderenti, per le plusvalenze realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir). Il comma 5 dell’articolo 24-bis consente, infine, di scegliere, per sé o per i propri familiari, di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con una successiva modifica della stessa.
Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati, si applica il regime ordinario Irpef e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165 del Tuir.
Durata dell’opzione
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, decorsi i 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Tuttavia, il contribuente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata. Gli effetti dell’opzione cessano, in ogni caso, in ipotesi di omesso versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva, fatti comunque salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Inoltre, il trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio rappresenta una causa di decadenza dal regime: in tal caso, il regime cessa con effetto dal periodo d’imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai fini fiscali.
Considerazioni aggiuntive
I soggetti che esercitano l’opzione (e i familiari cui questa è estesa) per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri e con riferimento ai periodi d’imposta di validità dell’opzione, beneficiano inoltre dell’esenzione dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio di cui all’articolo 19, commi 13 e 18, Dl 201/2011.
Infine, si evidenzia che l’opzione per il regime dei Neo Domiciliati non è cumulabile con altri regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, tra cui il Regime forfettario dei pensionati con imposta forfettaria del 7% o il Regime dei lavoratori rimpatriati. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione, le relative imposte sono dovute solo sui beni e sui diritti esistenti nello Stato italiano al momento delle stesse.
footnotes
[1] “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta [almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili], considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”
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