Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 133 del 2022, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, ha dato attuazione al recente Decreto Legge n. 21 del 2022 introducendo, tra le altre novità, una procedura di prenotifica volta a ottenere una valutazione preventiva sull’applicabilità della disciplina Golden Power da parte della Presidenza del Consiglio.
Lo scorso 24 settembre è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali (Golden Power), adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 133 del 2022 (“Regolamento”). Il Regolamento ha dato attuazione alla riforma recentemente introdotta dal Decreto Legge n. 21 del 2022, che ha previsto, tra le altre, una serie di misure di semplificazione degli aspetti procedurali della disciplina, anche in considerazione del numero sempre più elevato di notifiche ricevute dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della normativa Golden Power. Infatti, come emerge dalla Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali relativa all’anno 2021, solo nel corso dello scorso anno sono state notificate ben 496 operazioni, contro le 342 del 2020 e solo 83 del 2019.
In tal senso, particolarmente rilevante tra le novità introdotte dal Regolamento è la procedura di prenotifica prevista all’art. 7.
Nel dettaglio, con il nuovo strumento della prenotifica le imprese interessate, ferma in ogni caso la necessità di rispettare i termini previsti per l’eventuale notifica (se dovuta), possono trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “DICA”) una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione che intendono concludere, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la notifica formale.
La novella intende consentire alle imprese l’avvio di interlocuzioni preliminari con la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere una valutazione preventiva in merito all’applicabilità della disciplina sull’esercizio dei poteri speciali a una determinata operazione.
Il DICA, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunica all’impresa interessata se l’operazione oggetto di prenotifica: (i) non rientra nell’ambito applicativo della disciplina sull’esercizio dei poteri speciali, (ii) è suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo della stessa disciplina ovvero (iii) rientra nell’ambito applicativo della disciplina ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
Nei casi di applicabilità della disciplina, il Gruppo di coordinamento interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio, all’interno del quale siedono rappresentanti della Presidenza stessa e componenti designati dai ministeri interessati (“Gruppo di Coordinamento”) può fornire raccomandazioni all’impresa che ha effettuato la prenotifica; nei casi i di cui ai punti (i) e (iii), inoltre, una o più amministrazioni componenti il Gruppo di Coordinamento possono richiedere che venga comunque effettuata la notifica.
Se nel termine di 30 giorni non viene adottata alcuna decisione sulla prenotifica, l’impresa è tenuta a eseguire la notifica formale, che dovrà rispettare i termini ordinari previsti dal d.l. 21 del 2012, ovvero entro 10 giorni dalla delibera, atto, operazione o acquisizione. In caso di notifica formale, la Presidenza dispone di 45 giorni per adottare una decisione, durante i quali l’operazione notificata non può essere conclusa e alla cui scadenza opera il silenzio-assenso; il termine di 45 giorni può essere interrotto qualora la Presidenza richieda ulteriori informazioni al soggetto notificante o a soggetti terzi.
Nonostante l’art. 6, comma 7, del D.P.R. 86/2014 (“Procedure per l’esercizio dei poteri speciali”) preveda che “nel computo dei termini previsti dall’art 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali”, nel contesto di recenti operazioni seguite dal nostro studio Watson Farley & Williams, l’Ufficio per le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali ha in diverse occasioni indicato come sia prassi consolidata del DICA ritenere che i termini rilevanti debbano essere calcolati prendendo in considerazione i giorni di calendario.
L’introduzione dello strumento della prenotifica è da accogliere con favore: come noto, la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali è stata nel tempo ampliata con strumenti normativi stratificati, spesso adottati per far fronte a situazioni emergenziali quali la pandemia o l’attuale crisi energetica. Ne è derivato un quadro normativo frammentato, talvolta poco chiaro, che non sempre offre alle imprese certezza sull’applicabilità della disciplina alle operazioni che le stesse intendono concludere. Si pensi, in proposito, che dall’ultima Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali emerge che nel corso del 2021 sono state notificate alla Presidenza del Consiglio ben 277 operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina (corrispondenti a più della metà del totale delle operazioni notificate).
L’istituto della prenotifica, pertanto, grazie alla possibilità di un’interlocuzione preliminare con gli uffici della Presidenza, consentirà di evitare notifiche non dovute a beneficio sia delle imprese che della stessa amministrazione. Inoltre, nei casi in cui l’operazione è soggetta a notifica ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, tale strumento permetterà alle imprese di ridurre i tempi avviando le interlocuzioni con la Presidenza già ad uno stadio preliminare delle operazioni, ovvero ancor prima dell’adozione degli atti oggetto di notifica. Sul punto, si evidenzia tuttavia come il ricorso allo strumento della prenotifica possa in alcuni casi allungare i tempi, nella specie nell’ipotesi in cui gli Uffici non forniscano un riscontro entro il termine di 30 giorni (nel qual caso le imprese sono comunque tenute ad effettuare la notifica) ovvero confermino l’obbligo di notifica, con la conseguenza che al termine di 30 giorni della prenotifica si aggiungerà il termine di 45 giorni per la notifica formale.
Il Regolamento ha previsto altresì una procedura semplificata per le operazioni infragruppo e la possibilità di affidare al solo Gruppo di coordinamento la decisione (unanime) di non esercizio dei poteri speciali.