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"Se l’unità produttiva ha più di 15 dipendenti, il sindacato ha diritto alla costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale."
Il rilascio del DURC non impedisce altre contestazioni contributive INPS
Il rilascio del DURC positivo non impedisce all’Inps di esigere differenze contributive, quand’anche non immediatamente rilevate, rispetto agli sgravi ottenuti dall’impresa senza averne diritto. L’omissione da parte dell’ente previdenziale di segnalare eventuali irregolarità, che avrebbero dovuto impedire il rilascio del DURC, non può avere come effetto che l’Inps non possa più esigere le differenze contributive ravvisate. Il mero possesso del DURC positivo, di per sé solo, non può essere inteso come inoppugnabile dimostrazione della regolarità contributiva. L’impossibilità del recupero di somme dovute all’Istituto previdenziale sarebbe contraria non solo alle peculiari funzioni e finalità del DURC, ma anche al tenore dell’art. 1, comma 1175, L. 296/2006, che qualifica detto documento come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi.
Cass. (ord.) 02/12/2024 n. 30788
Borse di studio per meriti scolastici fiscalmente esenti senza supporto documentale
Le borse di studio per meriti scolastici assegnate a figli dei dipendenti sono fiscalmente esenti anche in assenza di documentazione che comprova l’utilizzo di tali importi. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’esenzione prevista dall’art. 51, lettera f-bis, del Tuir, rilevando come le borse di studio, poiché sono finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza in ambito scolastico e universitario, non necessitano di documentazione atta a comprovare l’utilizzo di tali erogazioni. L’Agenzia chiarisce il proprio indirizzo rispetto ad una precedente circolare (n. 28/2016) in cui aveva sostenuto, invece, la necessità della raccolta documentale dei giustificativi di spesa da parte del datore di lavoro per l’esenzione fiscale degli assegni, sussidi e premi di merito a fini di studio concessi ai familiari dei lavoratori. La necessità dei giustificativi documentali sussiste, infatti, solo per la fruizione “dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali”. Le borse di studio per meriti scolastici non rientrano in tale casistica e sono esenti fiscalmente senza il supporto di documentazione giustificativa da parte del datore.
Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 28/11/2024 n. 231
Finestra temporale per chiedere la riduzione contributiva per i contratti di solidarietà
Il Ministero del Lavoro ha comunicato l’imminente apertura della finestra temporale per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva collegate ai contratti di solidarietà industriali relativi all’anno 2024. Le domande potranno essere presentate attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline” nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2024. La misura è stabilita in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensiva di tipo “A”, in virtù dei quali il datore può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a suo carico relativamente ai lavoratori sottoposti a riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La domanda per lo sgravio contributivo si può riferire ad un singolo accordo di solidarietà per tutto il relativo periodo, mentre in caso di successivi accordi di solidarietà, anche se adottati senza soluzione di continuità, occorreranno separate domande per ciascun accordo.
Ministero del Lavoro, Nota 27/11/2024
È illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia per depressione che suona al piano bar
È illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, durante lo stato di malattia per depressione, si è recato presso un locale per suonare al piano bar. Ad avviso della Suprema Corte, l’attività ricreativa non configura in sé un comportamento pregiudizievole con la condizione depressiva, ma è onere del datore di lavoro provare che lo svolgimento di altra attività (lavorativa o extralavorativa) durante l’assenza per malattia è potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente o che la malattia è simulata. Di conseguenza, non avendo assolto all’onere della prova, è stata confermata la condanna del datore alla reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria fino a dodici mensilità.
Cass (ord.) 29/11/2024 n. 30772
Disconoscimento dell’audio e reintegra del lavoratore che parla male del datore in radio
Se il lavoratore ha disconosciuto di essere l’autore delle dichiarazioni critiche o denigratorie verso il datore di lavoro, che hanno costituito oggetto di contestazione disciplinare, il disconoscimento fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni informatiche e la loro conformità non può essere accertata mediante consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni stesse. Allo stesso modo, è da escludere la prova testimoniale, in quanto l’eventuale riconoscimento della voce registrata come appartenente al lavoratore, ad opera di testimoni, non può rivestire il carattere di certezza e finirebbe per costituire un mero elemento indiziario non sufficiente a provare l’addebito disciplinare. Sulla base di questi principi è stata dichiarata la illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che, durante una trasmissione radiofonica, aveva reso dichiarazioni in cui riferiva che l’ospedale aveva gestito in modo contrario ai protocolli un presunto caso di COVID in quanto il paziente era “amico di amico, di amico”.
Cass (ord.) 29/11/2024 n. 30691
Valido licenziamento per un solo giorno di assenza con abuso di fiducia
In tema di licenziamento disciplinare, non rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata, bensì nella più grave fattispecie dell’abuso di fiducia e della grave violazione dei doveri d’ufficio, la condotta del lavoratore con mansioni di responsabilità (ad es., direttore di punto vendita) che, sebbene assentatosi dal lavoro per un solo giorno senza preavvertire il datore, abbia deliberatamente mentito per tentare di giustificare l’assenza. La condotta del lavoratore, valutata anche alla luce del ruolo di responsabilità assegnatogli, legittima il licenziamento disciplinare laddove dalla stessa emerga un quid pluris rispetto alla mera assenza ingiustificata. Tale disvalore aggiuntivo può essere integrato dalla programmazione anticipata dell’assenza (ad es., se il lavoratore abbia prenotato un volo aereo per il giorno in cui si è assentato), dalla volontà di raggirare il datore e dall’assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali (ad es., se il lavoratore imputi fittiziamente l’assenza alla malattia del coniuge pur di garantirsi il giorno libero).
Cass. (ord.) 28/11/2024 n. 30613
Illegittimo il licenziamento per fraintendimento sulla durata delle ferie
È illegittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata del lavoratore a fronte di un fraintendimento sulla durata delle ferie, posto che il lavoratore aveva utilizzato due settimane, ma il datore aveva verbalmente concesso una settimana. Considerando che la diversa comprensione sulla durata delle ferie autorizzate era stata originata da un fraintendimento, la sanzione massima espulsiva per assenza ingiustificata disposta dal datore appare una misura sproporzionata rispetto all’intensità dell’elemento intenzionale insito nella condotta del lavoratore. Alla declaratoria di illegittimità del licenziamento è conseguito il riconoscimento della più tenue tutela economica (compresa tra 12 e 24 mensilità, ex art. 18, comma 5, L. 300/1970), esclusa la reintegrazione.
Cass. (ord.) 28/11/2024 n. 30612
Prova della malattia fittizia anche senza querela di falso del certificato medico
Il certificato medico di malattia fa fede, fino a querela di falso, solamente della provenienza del documento dal sanitario che l’ha redatto e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza. Tuttavia, tale efficacia probatoria non si estende al giudizio valutativo sullo stato di malattia del lavoratore e sulla temporanea impossibilità di rendere la prestazione. Tale giudizio può essere travolto, senza che sia necessario sporgere querela di falso, dalla prova che il lavoratore abbia svolto, durante il congedo, attività incompatibili con il suo stato di salute (ad es. attività sportiva all’aperto). In tale ipotesi, il licenziamento disciplinare potrebbe essere, dunque, legittimo anche in assenza della querela di falso del certificato medico. Tuttavia, l’accertamento della legittimità del licenziamento presuppone una valutazione di merito sull’incompatibilità tra la malattia e le attività svolte dal lavoratore durante l’assenza, valutazione che potrà avvenire solamente ex post, poiché, quando riceve il certificato medico, il datore non ha accesso alla diagnosi.
Cass. 27/11/2024 n. 30551
Istruzioni operative Inps per gli ammortizzatori in deroga nel settore della moda
L’Inps ha emanato le istruzioni operative per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’art. 2, D.L. 160/2024, (vigente dal 29 ottobre 2024) per i datori di lavoro con organico fino a 15 dipendenti, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario, con lo scopo di fronteggiare la crisi che ha investito il settore della moda. L’integrazione salariale in deroga attiene ad un trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo di 9 settimane ricomprese tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024. La fruizione dell’ammortizzatore in deroga presuppone che il datore di lavoro (nei settori ricompresi del tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario) abbiano raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalle norme del Testo unico sugli ammortizzatori sociali ad essi applicabili (artt. 4, 12 e 27 D.Lgs. 148/2015), ovvero: per i datori del settore industriale 52 settimane di CIGO in un biennio mobile (o 24 mesi in un quinquennio mobile elevato a 36 mesi con utilizzo del contratto di solidarietà) e per i datori del settore artigiano 26 settimane di assegno di integrazione salariale in un biennio mobile.
INPS, Circolare 26/11/2024 n. 99
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