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"Nel part-time l’orario di lavoro deve essere indicato nel contratto di lavoro."
Invalido il licenziamento del disabile per superamento del normale periodo di comporto
Il lavoratore disabile non può essere validamente licenziato per il superamento del normale periodo di malattia. Il lavoratore disabile è soggetto ad un rischio di maggiore morbilità rispetto ai colleghi e ad essi non può essere, pertanto, applicato lo stesso ordinario periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva per tutti i lavoratori indistintamente. L’applicazione al disabile del normale periodo di comporto costituisce una forma di discriminazione indiretta, in quanto penalizza il lavoratore per la sua condizione di invalidità rispetto ai colleghi di lavoro che non soffrono di patologie invalidanti. La mancata previsione di un periodo di comporto differenziato per i lavoratori disabili trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti della categoria dei disabili, che soffrono una condizione di particolare svantaggio rispetto agli altri lavoratori. Il licenziamento irrogato al disabile per superamento del periodo ordinario di comporto è, dunque, nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione in servizio e al versamento delle retribuzioni relative al periodo di intervallo non lavorato.
Cass. (ord.) 07/01/2024
Slides ministeriali sulle modalità di computo del rimborso a carico del Fondo Nuove Competenze
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le slides che spiegano le modalità di calcolo del contributo che il Fondo Nuove Competenze rimborsa ai datori di lavoro per le ore di effettiva frequenza del percorso formativo da parte dei lavoratori. Il Fondo rimborsa parte del costo del lavoro associato alle ore dedicate alla formazione mediante le seguenti modalità di calcolo: (i) il costo orario retributivo viene calcolato a partire dalla retribuzione teorica mensile (RTM) comunicata all’Inps, moltiplicata per 12mensilità e divisa per 1.720 ore (tempo lavorativo annuo standard). Da questo valore deve essere dedotta la quota contributiva a carico del lavoratore; (ii) il costo orario contributivo viene calcolato applicando l’aliquota contributiva (aliquota a carico del datore + aliquota a carico del lavoratore) al costo orario retributivo precedentemente calcolato. Da questo valore devono essere dedotti eventuali sgravi contributivi a qualsiasi titolo fruiti. Il rimborso soggiace a soglie percentuali (comprese tra il 60% e il 100%) che variano in relazione alle specifiche tipologie dei lavoratori che svolgono la formazione.
Ministero del Lavoro, Slides 07/01/2025
Trasferimento collettivo dei lavoratori equiparabile ai licenziamenti collettivi?
La Corte d’Appello di Napoli ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di confermare se il trasferimento collettivo di una pluralità di lavoratori ad una sede di destinazione distante centinaia di chilometri dalla sede di provenienza costituisca un atto di licenziamento indiretto e, quindi, soggiaccia alle regole che impongono l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Viene dato atto di un contrasto nella giurisprudenza italiana tra quanti hanno adottato una nozione euro unitaria di “licenziamento indiretto”, ricomprendendovi, oltre agli atti datoriali di recesso, anche le misure datoriali che, determinando un peggioramento delle condizioni di lavoro (come, giustappunto, i trasferimenti collettivi lontano dal domicilio dei lavoratori), possono indurre i lavoratori a rendere le dimissioni. La Corte d’Appello di Napoli ritiene di aderire alla nozione di licenziamento indiretto, ritenendo che la misura dei trasferimenti collettivi sia equiparabile alla fattispecie dei licenziamenti collettivi. Sulla base di queste argomentazioni, è stato richiesto il pronunciamento della Corte di Giustizia UE.
Corte d’Appello Napoli (ord.) 10/12/2024
Acceso al regime fiscale agevolato per gli impatriati anche senza richiesta diretta al datore di lavoro
Se sussistono a beneficio del lavoratore i requisiti sostanziali per l’accesso al regime fiscale agevolato degli impatriati (ai sensi dell’art. 6, Decreto Legislativo 147/2015), la circostanza che non sia stata richiesta al datore l’applicazione “diretta” della misura agevolativa non preclude una autonoma istanza di rimborso da parte del lavoratore contribuente per il recupero dell’agevolazione spettante (ma non fruita). In accoglimento della pretesa restitutoria avanzata dal contribuente, è stato affermato che la mancata adesione tramite richiesta al datore di lavoro “non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta”. I lavoratori impatriati che hanno omesso di richiedere al proprio datore l’applicazione diretta del regime agevolativo previsto per gli impatriati possono, dunque, recuperare le maggiori tasse versate tramite loro autonoma richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Cass. (ord.) 27/12/2024 n. 34655
Chiarimenti Inps sulla sanatoria a condizioni agevolate delle omissioni contributive
L’Inps ha rilasciato dei chiarimenti sulla sanatoria da parte delle imprese per le omissioni e le evasioni contributive a condizioni agevolate. In particolare, si consente di accedere, con il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, a una misura agevolata della sanzione civile per omissione calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti in ragione d’anno (ravvedimento operoso). Al fine di consentire al contribuente l’accesso a tale beneficio, l’Inps precisa che le denunce mensili insolute, riferite a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024, presentate nei termini, per le quali può trovare applicazione la misura agevolata, potranno essere trasmesse all’agente della riscossione solo dopo il decorso di 120 giorni dalla scadenza legale, salvo diversa espressa richiesta del contribuente stesso. Quanto all’evasione contributiva, la possibilità di ravvedimento operoso è consentita in caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e con versamento della contribuzione dovuta entro 30 giorni dalla denuncia (con Tur maggiorato di 5,5 punti). In tal caso, il regime dell’evasione degrada a quello dell’omissione contributiva. Dal 1° settembre 2024 il versamento della contribuzione può essere effettuato entro 90 giorni, ma il Tur è maggiorato di 7,5 punti.
INPS, Messaggio 08/01/2024 n. 53
Al via il Portale Nazionale del Sommerso
Il Ministero del lavoro ha individuato i dati da condividere nel Portale nazionale del sommerso (PNS), la cui funzione è di consentire una programmazione più efficace dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nei confronti delle imprese. Si tratta di una banca dati a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la cui operatività è fissata al 30 maggio 2025, nella quale saranno raccolte le risultanze dell’attività di vigilanza e di contrasto al lavoro sommerso e, inoltre, gli accertamenti delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (inclusi i profili di sicurezza, previdenziali, assicurativi e fiscali) condotti dall’INL, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza. La finalità del PNS è di arrivare alla razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza coinvolti rispetto ai vari ambiti del lavoro sommerso e illegale, sia per evitare la duplicazione o sovrapposizione degli accertamenti ispettivi, sia per ottimizzare l’impiego delle risorse e realizzare l’obiettivo di una mappatura dei fenomeni patologici sul territorio nazionale favorendo interventi mirati.
Ministero del Lavoro, Decreto n. 170/2024
Nota dell’INL sulle norme del Collegato Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato alle Direzioni interregionali del lavoro e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) una nota che riporta le nuove misure introdotte dalla L. n. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”), che sono di maggior interesse per le attività dell’INL e degli ITL. Tra le norme segnalate, spiccano quelle che riguardano la disciplina dell’attività dei medici competenti, della sospensione del trattamento di cassa integrazione durante lo svolgimento di altra attività lavorativa, della somministrazione di lavoro, della durata del periodo di prova nel contratto a termine, dell’applicazione del regime forfetario in caso di contratti misti e della risoluzione del rapporto di lavoro in ipotesi di assenza ingiustificata.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 30/12/2024 n. 9740
Pubblicata sul sito web del Ministero la sintesi del Collegato Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “Notizie” del sito web un riepilogo delle novità introdotte dalla L. n. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”). Tra le numerose misure spiccano (i) la previsione di nuovo criterio per la quantificazione del periodo di prova nei contratti a termine, (ii) la disciplina sulla risoluzione del rapporto in caso di assenze ingiustificate, (iii) l’esclusione dello “stop&go” per i contratti a termine per attività stagionali e (iv) l’estensione del perimetro delle attività stagionali, (v) l’obbligo dei datori di effettuare la comunicazione telematica, entro 5 giorni dall’avvio dello smart working, dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione dello smart working (nonché eventuali modifiche della stessa).
Ministero del Lavoro, sito web, sezione Notizie 30/12/2024
Certificazione parità di genere, istruzioni operative e termini per l’esonero contributivo
La legge (art. 5, L. n. 162/2001) prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali (nel limite massimo di €50.000 annui) a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”. L’Inps ha fornito i chiarimenti sulle modalità operative per la presentazione della domanda telematica necessaria per fruire dell’esonero. L’Inps ha precisato che i datori privati che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024 possano presentare la domanda di esonero fino al 30 aprile 2025. L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa (36 mesi). I datori di lavoro privati che abbiano presentato la domanda di esonero negli anni precedenti e che siano ancora in possesso di una certificazione in corso di validità non devono ripresentare domanda.
INPS Messaggio 30/12/2024 n. 4479
Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi per licenziamento, risoluzione consensuale o dimissioni. Queste ultime devono essere rese nelle forme (c.d. dimissioni telematiche) previste dalla legge (art. 26 d.lgs. 151/2015) a pena di inefficacia, da cui la persistenza del rapporto di lavoro. Alla luce di tale principio, l’assenza ingiustificata del lavoratore (intervenuta prima dell’entrata in vigore dell’art. 19, L. n. 203/2024, c.d. “Collegato Lavoro”, che ha modificato la disciplina con la previsione delle cd. “dimissioni di fatto”), sebbene protrattasi per un lasso temporale di oltre un mese, non costituisce un comportamento concludente espressivo della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro e non può sostituire l’onere del lavoratore di rendere le dimissioni telematicamente. In tale ipotesi, anche se l’impresa è al di sotto delle soglie dimensionali per l’applicazione della tutela reale, il datore di lavoro che si rifiuti di riammettere il lavoratore in servizio deve essere condannato alla reintegra e al versamento di un risarcimento del danno in favore del lavoratore medesimo.
Corte d’Appello Catanzaro 09/12/2024 n. 1335
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